Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25282 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29701/2018 proposto da:

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SOCIETA’ DI

GESTIONE DEL RISPARMIO PA, nella qualità di società di gestione

del Fondo (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

ANTONIO SARTI 4, presso lo studio degli avv. CAPPONI, e DI FALCO,

rappresentata e difesa dal prof. avv. BRUNO CAPPONI;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SOCIETA’ DI

GESTIONE DEL RISPARMIO PA, nella qualità di società di gestione

FONDO PROVINCIA DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SAN NICOLA DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato LUCA

VIANELLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo studio dell’Avvocatura della

Città metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIOVANNA DE MAIO, e MASSIMILIANO SIENI;

– controricorrente –

e contro

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SOCIETA’ GESTIONE

RISPARMIO PA, IN PROPRIO, PARSITALIA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. CON

SOCIO UNICO, PARSITALIA REAL ESTATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4536/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. FRESA Mario.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Città metropolitana di Roma Capitale convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la BNP Società Gestione Risparmio in proprio, la BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) e la società Parsitalia general contractor, chiedendo che fossero condannate, ciascuna per la sua parte di responsabilità, per mala gestio nella gestione del Fondo Provincia, per la stipulazione di un contratto definitivo in difformità rispetto alle prescrizioni del contratto preliminare e per il mancato accertamento della inagibilità di un complesso immobiliare che doveva essere l’unica sede degli uffici della parte attrice, il tutto per un risarcimento globale di oltre 33 milioni di Euro.

La domanda giudiziale si inseriva in una complessa vicenda contrattuale finalizzata all’acquisto, da parte della Città metropolitana, della propria sede unica in (OMISSIS), ed alla costituzione del Fondo immobiliare chiuso di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente.

Si costituirono in giudizio, per quanto rileva in questa sede, la BNP Società Gestione Risparmio in proprio (a mezzo dei difensori avv. Alpa, Martino e Pinnarò) e la BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) (a mezzo dei difensori avv. Nolasco e Buffarini Guidi), chiedendo entrambe che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Fondo immobiliare (OMISSIS).

La parte attrice chiese, poi, che il contraddittorio fosse esteso alla BNP Società Gestione Risparmio nella qualità di gestore del diverso Fondo immobiliare Provincia di Roma e la richiesta fu accolta.

Sollecitato dalle società convenute a pronunciarsi sull’eccepito difetto di legittimazione passiva, il Tribunale, dopo aver disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, depositò un’ordinanza istruttoria con la quale, fra l’altro, dichiarò sussistente la legittimazione passiva della BNP Società Gestione Risparmio come citata in giudizio, cioè sia in proprio che quale gestore del Fondo (OMISSIS) e quale gestore del Fondo Provincia di Roma, a mezzo dei difensori Alpa, Martino e Pinnarò; dichiarò inammissibile la costituzione in giudizio della BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) (a mezzo dei difensori Nolasco e Buffarini Guidi), con conseguente stralcio dei relativi atti, essendo già costituiti in rappresentanza processuale di detta società gli avv. Alpa, Martino e Pinnarò; accertò l’esistenza di un conflitto di interessi tra le società BNP suindicate e la società BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo Provincia di Roma, assegnando termine alla parte attrice per proporre istanza di nomina di un curatore speciale in rappresentanza della società in ultimo indicata, e dispose la rimessione della causa in istruttoria.

Fu quindi nominato il curatore speciale della società indicata, ai sensi dell’art. 78 codice di rito civile.

Avverso tale ordinanza la BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) (a mezzo dei difensori Nolasco e Buffarini Guidi), dopo averne chiesto inutilmente la revoca, fece riserva di appello differito.

2. Dopo avere una seconda volta richiesto al Tribunale di revocare la menzionata ordinanza, la BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) (a mezzo dei difensori Nolasco e Buffarini Guidi) ha proposto appello immediato contro la medesima e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2018, ha dichiarato l’appello inammissibile.

Ha osservato la Corte territoriale che il provvedimento impugnato, non avendo carattere decisorio quanto, piuttosto, endoprocedimentale, non poteva essere impugnato con l’appello. Ed infatti, sia il provvedimento col quale si rileva la nullità della citazione sia quello relativo al conflitto di interesse (art. 78 c.p.c.) avevano un carattere ordinatorio, rispetto ai quali il giudice era tenuto a disporre la prosecuzione del giudizio davanti a sè.

La Corte d’appello ha poi aggiunto, come ulteriore ragione di inammissibilità dell’appello, che, ove pure si ammettesse che l’ordinanza impugnata abbia natura di sentenza, si tratterebbe comunque di una pronuncia non definitiva; come sarebbe confermato dal fatto che nessuna decisione era stata assunta in ordine alle spese e che la stessa parte appellante aveva proposto riserva di appello differito; riserva che preclude, per costante giurisprudenza, la proposizione dell’appello immediato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la BNP Paribas, Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi la Città metropolitana di Roma Capitale e la BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo Provincia di Roma, in persona del curatore speciale nominato dal Tribunale di Roma in accoglimento della richiesta sopra richiamata.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato conclusioni per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva, innanzitutto, che la BNP Società Gestione Risparmio, quale gestore del Fondo Provincia di Roma, ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso osservando che dall’esame dell’indice dei documenti prodotti unitamente al ricorso “risulta essere stata prodotta esclusivamente la copia autentica della sentenza appellata, ma non la prova della sua avvenuta notificazione a mezzo PEC”. A quanto si può capire, in considerazione anche del richiamo all’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765, di questa Corte, la ragione di improcedibilità risiederebbe nel mancato deposito di copia autentica e dichiarata conforme del messaggio PEC avente ad oggetto la notifica della sentenza impugnata; notifica che la società ricorrente attesta essere avvenuta in data 9 luglio 2018.

1.1. Tale eccezione non è fondata.

Il Collegio rileva che è pacifica l’avvenuta notifica della sentenza d’appello in data 9 luglio 2018 da parte dell’avv. Giovanna De Maio, che difendeva già in primo grado la Città metropolitana di Roma, notifica idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai maturato l’orientamento secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio (Sezioni Unite, sentenza 25 marzo 2019, n. 8312).

Tale orientamento, che supera la precedente ordinanza n. 30765 del 2017 invocata nel controricorso, fa sì che nel caso di specie, essendosi regolarmente costituita e difesa la BNP Società Gestione Risparmio, quale gestore del Fondo Provincia di Roma, senza disconoscere la conformità della copia all’originale notificato, ogni questione di procedibilità rimane superata.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c.,, comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 164,132,176,91 e 75 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato l’appello inammissibile, avendo l’ordinanza del Tribunale natura decisoria, con conseguente estromissione della parte dal giudizio.

Osserva la società ricorrente che l’ordinanza avrebbe certamente natura decisoria perchè, traducendosi nella negazione della qualità di parte alla società BNP Paribas, Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) – la quale si era autonomamente costituita in primo grado col patrocinio degli avv. Nolasco e Buffarini Guidi – avrebbe in realtà cancellato, riguardo ad essa, la qualità di parte del processo. L’atto di citazione della Città metropolitana di Roma Capitale, infatti, era stato rivolto nei confronti di due diverse società del gruppo BNP Paribas, ipotizzando a carico di ciascuna una diversa forma di inadempimento. Sia la società BNP Gestione Risparmio in proprio sia la BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS) avevano chiesto al Tribunale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima; ma la parte che si vede estromessa dal giudizio sul rilievo che c’è già un difensore costituito a tutela dei suoi interessi deve poter “interloquire sul proprio destino, se non altro per veder regolati i costi in cui è incorsa per una costituzione in giudizio, resa necessaria dalla vocatio in ius”. Il fatto che l’ordinanza del Tribunale non abbia provveduto sulle spese non escluderebbe che la decisione di estromissione sia definitiva per la parte che la subisce.

2.1. L’esame della complessa censura proposta esige due rilievi preliminari.

Il primo, di carattere processuale, riguarda la necessità di stabilire quale sia l’effettivo contenuto dell’ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale di Roma che è stata fatta oggetto in un primo tempo di riserva di appello differito e successivamente di appello immediato da parte della società oggi ricorrente, appello deciso con la sentenza impugnata in questa sede. E’ evidente, infatti, che solo attribuendo all’ordinanza del Tribunale natura decisoria la stessa poteva essere fatta oggetto di appello in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma; salvo poi stabilire se la proposizione della riserva di appello differito consentisse o meno la proposizione dell’appello immediato (punto oggetto del secondo motivo di ricorso).

Il secondo rilievo, di carattere formale, discende dal primo. E’ necessario notare, infatti, che la Corte d’appello – dando in modo palese un’interpretazione erroneamente restrittiva dell’art. 132 c.p.c., n. 4) e dell’art. 118 norme att. del medesimo codice, nel testo riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – nulla ha detto in ordine alla concreta vicenda processuale, così come non ha specificato quale sia stato l’iter logico che aveva condotto il Tribunale a pronunciare la decisione oggetto di gravame davanti alla Corte territoriale; decisione della quale, infatti, la Corte riporta soltanto il dispositivo.

Consegue da ciò che questa Corte deve necessariamente accedere alla lettura integrale dell’ordinanza del Tribunale al fine di poter valutare la fondatezza del motivo di ricorso in esame; accesso che è da ritenere non soltanto consentito, ma addirittura doveroso proprio in considerazione della censura proposta.

2.2. Dalla lettura dell’ordinanza del 13 maggio 2017 del Tribunale di Roma emergono le seguenti argomentazioni.

Secondo il Tribunale, i fondi comuni di investimento sono privi di soggettività giuridica, perchè rientra nella sfera della società di gestione la titolarità formale del fondo; consegue che era da ritenere corretta la citazione in giudizio, da parte della Città metropolitana attrice, della BNP SGR nelle sue diverse qualità, cioè in proprio, quale soggetto gestore del patrimonio autonomo Fondo (OMISSIS) e, su richiesta di chiamata in causa autorizzata dal Tribunale, anche quale soggetto gestore del patrimonio autonomo Fondo Provincia. Ciò in quanto BNP SGR doveva essere edotta del fatto che era stata convenuta in giudizio sia per le obbligazioni assunte in proprio che per quelle relative ai due patrimoni Fondi sopra citati; per cui sussisteva la legittimazione passiva di BNP SGR quale unico soggetto e tuttavia gestore di autonomi centri di interesse.

Fatta tale premessa, l’ordinanza ha affrontato il problema del conflitto di interessi, esistente in particolare tra il Fondo (OMISSIS) quale venditore dell’immobile e il Fondo Provincia, quale acquirente dello stesso. A tale proposito il Tribunale ha osservato (p. 9) che BNP SGR Fondo (OMISSIS) era stata convenuta in giudizio dalla parte attrice ai sensi dell’art. 2900 c.c., per cui il conflitto di interessi sussisteva, perchè BNP SGR non poteva tutelare nello stesso giudizio gli interessi del venditore (Fondo (OMISSIS)) e dell’acquirente quale gestore del Fondo Provincia; di qui il conflitto che, nell’assunto del Tribunale, ha giustificato la nomina di un curatore speciale che rappresentasse gli interessi di BNP SGR Fondo Provincia.

Per le stesse ragioni, l’ordinanza ha ritenuto ritualmente evocata in giudizio da parte attrice, con due distinti atti di citazione, la BNP SGR in proprio e quale gestore del Fondo (OMISSIS) (con gli avv. Alpa, Martino e Pinnarò); con la conseguenza (p. 10) che è stata dichiarata inammissibile la costituzione di BNP SGR quale gestore del Fondo (OMISSIS) tramite gli avv. Nolasco e Buffarini Guidi, “essendo inammissibili costituzioni plurime dello stesso soggetto BNP SGR, già costituito anche nell’interesse del patrimonio autonomo (OMISSIS), di cui è titolare e che gestisce, con gli avv. Alpa, Martino e Pinnarò, non essendo possibile moltiplicare gli atti difensivi previsti dalla legge per la difesa della medesima parte assistita”.

2.3. Così impostati i termini della vicenda, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia infondato, attesa la correttezza della decisione della Corte romana in ordine al contenuto non decisorio del provvedimento del Tribunale.

La sentenza qui in esame, infatti, ha riconosciuto che l’ordinanza pronunciata dal giudice di primo grado non aveva contenuto decisorio per la semplice ragione che non vi era stata alcuna estromissione di una parte dal giudizio. Una volta escluso, per le ragioni sopra riassunte, che potesse sussistere conflitto di interessi tra la BNP Società Gestione Risparmio in proprio e la BNP Società Gestione Risparmio quale gestore del Fondo (OMISSIS), ed esclusa pure la soggettività giuridica dei fondi comuni di investimento, il Tribunale non ha affatto estromesso dal giudizio la BNP SGR quale gestore del Fondo (OMISSIS), ma si è limitato a riconoscere che la BNP SGR in proprio potesse validamente rappresentare gli interessi anche del Fondo (OMISSIS), senza inutile duplicazione di attività difensiva, tramite il collegio di difensori già costituiti (Alpa, Martino e Pinnarò). Il che significa che la parte oggi ricorrente non è stata estromessa, avendo il Tribunale soltanto stabilito la sufficienza di un unico difensore, anzi di un collegio di difensori, per entrambe le società (correttamente richiamando, a supporto, la sentenza 30 novembre 2012, n. 21472, di questa Corte relativa all’inutile duplicazione di attività difensiva).

E’ opportuno notare, in proposito, che in questa sede non è in discussione la correttezza o meno della decisione del Tribunale sotto questo profilo, ma soltanto la natura non decisoria del provvedimento impugnato; natura che questa Corte non può che confermare.

La parte ricorrente, argomentando ulteriormente nella memoria depositata per la Camera di consiglio, ha leggermente modificato la propria linea difensiva, sostenendo che la costituzione in giudizio a mezzo di due diversi collegi di difesa sarebbe stata resa necessaria dal provvedimento di integrazione del contraddittorio pronunciato dal Tribunale e dal successivo rilievo del conflitto di interessi.

Tale considerazione non è in linea, però, con l’effettivo contenuto del più volte citato provvedimento del Tribunale, il quale ha ravvisato conflitto di interessi tra la BNP SGR quale gestore del Fondo (OMISSIS) e la BNP SGR quale gestore del Fondo Provincia; non certo tra la BNP SGR in proprio e la BNP SGR quale gestore del Fondo (OMISSIS).

In definitiva, quindi, il carattere non decisorio dell’ordinanza del Tribunale, correttamente rilevata dalla Corte d’appello, determina l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 340 c.p.c., in materia di impugnazione delle pronunce non definitive.

Sostiene la società ricorrente che il fatto che avverso l’ordinanza di estromissione fosse stata proposta riserva di appello differito non consentirebbe di affermare la natura non definitiva della decisione assunta. La riserva di appello avrebbe senso “soltanto per chi resti parte del rapporto processuale”, perchè solo chi è in tale condizione può valutare l’opportunità di impugnare la pronuncia non definitiva all’esito di quella definitiva; mentre nessun valore potrebbe assumere “la riserva di appello della parte estromessa dal giudizio, poichè essa non può essere più toccata dagli effetti della sentenza definitiva e non ha quindi modo di sciogliere la riserva impugnando la stessa definitiva”.

3.1. Rileva la Corte che l’accertata infondatezza del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo, che rimane pertanto assorbito.

4. In conclusione, è rigettato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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