Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25282 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/12/2016), n.25282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10579/2013 proposto da:

D.M. ((OMISSIS)) in qualità di unica erede del Sig.

C.L., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato FABIO

VALGUARNIRA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1518/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

28/09/2012, depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso al Pretore di Termini Imerese ex art. 1172 c.c. del 21 marzo 1997, C.L., premettendo di essere proprietario e possessore di un fondo sito in (OMISSIS) e della annessa villa, esponeva che G.M., proprietario del fondo confinante, aveva iniziato la costruzione di un fabbricato violando sia le norme sulle distanze dai confini previsti dal piano di lottizzazione che regolava l’attività edificatoria della zona, sia le prescrizioni della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. Deduceva, inoltre, l’abusiva apposizione, da parte del G., di un cancello nel punto di accesso ad una stradella di proprietà del ricorrente, gravata da servitù in favore dello stesso G.. Chiedeva, pertanto, che l’adito Pretore sospendesse d’urgenza i lavori.

Il Pretore adito, previa c.t.u. ordinava la sospensione dei lavori intrapresi dal resistente.

Il giudizio veniva riassunto per la fase di merito avanti il Tribunale di Termini Imerese che, con sentenza n. 659/99, pronunciava la condanna del G. ad arretrare la costruzione realizzata sul fondo nel rispetto della distanza di 8 mt. dal confine, nonchè la rimozione del cancello apposto all’ingresso della stradella ed il pagamento in favore dell’attore delle spese processuali del giudizio cautelare e di quello di merito.

In virtù di appello interposto dal G., con atto notificato il 12 aprile 2000 la Corte di Appello di Palermo, nella resistenza dell’appellato, che riproponeva anche appello incidentale, in parziale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda attorea di arretramento della costruzione; confermata nel resto la sentenza impugnata, compensazione integrale delle spese di lite.

Avverso tale decisione C.L. proponeva ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi e la Corte di legittimità, con sentenza n. 2464/2010, cassava la pronuncia impugnata, con rinvio alla corte di appello. Il giudice del rinvio, pronunciata la condanna all’arretramento, ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale ultimo capo della decisione, C.L. propone ricorso per Cassazione con motivo unico col quale lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

L’intimato G. non ha svolto difese.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorrente nel dedurre la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamenta che il giudice del rinvio pur avendo fatto proprie le indicazioni di codesta Corte in relazione al merito della pretesa, abbia poi disposto la integrale compensazione delle spese di lite.

Va preliminarmente osservato che il testo dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, trova applicazione per i giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore della citata legge (L. n. 69 del 2009, art. 58, ossia dal 04/07/2009) e quindi non al presente procedimento. Ciò premesso – pur se alla specie non è applicabile razione temporis neppure l’art. 92 nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (necessità di esplicitare i giusti motivi) – osserva il Collegio che giova ricordare che con le sentenze nn. 20598 e 20599 del 2008, le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione se, nel regime anteriore alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richieda specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, hanno affermato, con argomentazioni largamente condivisibili, la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito. Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dia atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”. E’ stato, altresì, precisato che la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v., fra le altre, Cass. n. 7763 del 2012 e n. 24531 del 2010).

In applicazione di tali principi va dichiarata la manifesta fondatezza del motivo in esame. Dalla motivazione della decisione impugnata non è dato, infatti, in alcun modo evincere le ragioni di ordine giuridico o di fatto che hanno orientato il discrezionale potere del giudice di merito di disporre la compensazione delle spese, in violazione del criterio della soccombenza (processuale), dal momento che parte ricorrente è risultata integralmente vittoriosa “all’esito finale della controversia”.

Conclusivamente, il ricorso va accolto, con annullamento della contestata decisione in punto di spese processuali e rinvio, per il riesame, alla medesima Corte d’appello di Palermo, in diversa Sezione, che dovrà attenersi nella sua pronuncia ai principi di diritto sopra riportati. La stessa Corte provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in punto spese processuali e rinvia a diversa Sezione della Corte di appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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