Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25282 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11221 del ruolo generale dell’anno 2017

proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Centro assistenza doganale Porto di Livorno s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti

Alessandro Marri e Giovanni Contestabile, elettivamente domiciliata

in Roma, Villa Severini, n. 54, presso lo studio di quest’ultimo

difensore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n.

417/10/2017, depositata in data 14 febbraio 2017;

udita la relazione svolta in camera di consiglio del 17 aprile 2019

dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle dogane ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello da essa proposto e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno;

il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: il Centro assistenza doganale Porto di Livorno s.r.l. (di seguito CAD Livorno) aveva proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento relativo a dichiarazioni doganali di importazione di indumenti di provenienza cinese; la Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva accolto il ricorso avendo ritenuto che l’amministrazione doganale era decaduta dal potere impositivo per non avere emesso l’atto impositivo entro tre anni dalla data in cui l’accertamento era divenuto definitivo; avverso la sentenza aveva proposto appello l’Agenzia delle dogane, nel contraddittorio con il contribuente;

la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, ha rigettato l’appello; in particolare ha ritenuto che: non poteva trovare applicazione nella fattispecie la previsione di cui al TULD, art. 84, relativa alla proroga del termine di decadenza quando il mancato pagamento dei diritti ha avuto causa in un reato, in quanto, in primo luogo, la società contribuente era rimasta del tutto estranea alla fattispecie di reato, che aveva riguardato altri soggetti, e, in secondo luogo, non era risultato dimostrato nè allegato che l’esistenza di un fatto astrattamente configurabile come reato aveva in qualche modo ostacolato la possibilità per l’Agenzia delle dogane di determinare con precisione l’entità dell’importo dovuto;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato a un unico motivo di censura;

si è costituito Cad Livorno depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 43 del 1973, art. 83 (recte, 84) e dell’art. 221 del Reg. Ce 12 ottobre 1992, n. 2913, per non avere ritenuto applicabile alla fattispecie la proroga del termine di decadenza nonostante il fatto che erano emerse condotte illecite di rilevanza penale, profilo che costituisce presupposto oggettivo per la dilatazione del termine in esame, indipendentemente dai soggetti nei cui confronti sia stata promossa l’azione penale;

il motivo è fondato;

la pronuncia del giudice del gravame si articola su di una duplice ratio decidendi sulla cui base la stessa ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la proroga del termine di cui al T.U. leggi doganali, art. 84: in primo luogo, la previsione normativa in esame non troverebbe applicazione nel caso in cui non è stata provato o allegato il fatto che l’esistenza del fatto di reato ha impedito l’esatta quantificazione dell’importo dovuto; in secondo luogo, i fatti di rilevanza penale emersi non riguardavano la contribuente, ma terzi, sicchè la stessa era estranea alla vicenda penale in corso; entrambe le ragioni della decisione non sono corrette; sotto il primo profilo, va precisato che l’art. 221 CDC, (nella versione successiva alle modifiche apportate dal Regolamento Ce n. 2700/2000) prevede, al quarto paragrafo, che “Qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”;

la Corte di giustizia ha precisato, quindi, che la comunicazione al debitore può essere effettuata, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3, qualora l’obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente (Corte di giustizia 17 giugno 2010 in causa C-75/09, Agra srl);

nell’ambito del sistema normativo interno, il T.U. delle leggi doganali, art. 84, comma 2, prevede che “Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili”;

questa Corte (Cass. civ., 20 febbraio 2019, n. 4935) ha, quindi, precisato che “In tema di tributi doganali, l’azione di recupero “a posteriori” dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, a prescindere dall’esito, di condanna o assolutorio, del giudizio, purchè sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale”;

pertanto, non rileva, come invece sostenuto dal giudice del gravame, che si accerti che l’esistenza del fatto di reato abbia impedito l’esatta quantificazione del tributo, essendo proprio la circostanza dell’emersione di una ipotesi di reato che configura il presupposto per l’applicazione della proroga;

con riferimento, poi, alla questione della non sottoposizione della contribuente ad alcun procedimento penale, valorizzata dal giudice del gravame al fine di escludere l’applicabilità della previsione in materia di proroga, va precisato che la Corte di giustizia, con la pronuncia 16 luglio 2009 (causa C-124/08 e C-125/08), ha precisato che l’art. 221 CDC deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono procedere validamente alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi legalmente dovuti dopo la scadenza del termine triennale anche nel caso in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto medesimo;

ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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