Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25281 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25281 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EUR 2001 s.c.r.1., in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Giuliano Valente, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del
ricorso, dall’avv. Romolo Reboa ed elett.te dom.ta
presso lo studio del medesimo in Roma, Via Flaminia n.
213

1,1,06

ricorrente

2013
contro
PONTREMOLESI Eugenio, rappresentato e difeso dall’avv.

Data pubblicazione: 11/11/2013

Pasquale Porfilio, per procura speciale autenticata dal
notaio avv. Antonio Germani di Roma in data 14 gennaio
2013 rep. n. 13722, ed elett.te dom.to presso lo studio
del medesimo avv. Porfilio in Roma, Via Mario Menghini

– resistente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.
370/07 depositata il 25 gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 giugno 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito per il resistente l’avv. Pasquale PORFILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Giovanni PATRONE, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, rigettando il gravame
della cooperativa edilizia Eur 2001 a r.1., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva accolto la domanda proposta nei confronti della medesima cooperativa dal sig. Eugenio Pontremolesi,
socio dimissionario che aveva richiesto il rimborso di
versamenti effettuati per complessivi C 51.846,25 (nonché la domanda proposta dal medesimo attore nei con-

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n. 21

fronti del Consorzio Eur Due a r.l. per il rimborso di
C 5.164,57).
La Corte ha ritenuto che, essendo state le dimissioni del sig. Pontremolesi integralmente accettate,

zione della cooperativa, l’ex socio aveva diritto a ripetere la somma in questione quale diretta conseguenza
dello scioglimento del rapporto sociale, e che era inammissibile, in quanto effettuata solo in grado di appello, la deduzione che la medesima somma era stata a
suo tempo versate a titolo di spese gestorie piuttosto
che di prezzo di acquisto dell’alloggio assegnato.
La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. L’intimato
ha nominato un difensore che ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando
violazione di norme di diritto, si sostiene che, essendo il Pontremolesi receduto dal solo rapporto societario e non anche dal distinto rapporto di prenotazione
di alloggio, nulla gli era dovuto in restituzione di
quanto versato nell’ambito di detto secondo rapporto,
che restava in vita sino alla sostituzione del prenotatario con altro soggetto.

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senza condizioni di sorta, dal consiglio di amministra-

1.1. – Il motivo è infondato.
In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio di una società cooperativa edilizia,
infatti, il socio ha diritto sia alla liquidazione del-

titolo di conferimento, sia alla restituzione di quanto
versato a titolo di anticipazione, direttamente riconducibile all’acquisto ed all’assegnazione dell’alloggio
(sempre che la proprietà dell’alloggio non sia stata
nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia
stato raggiunto), posto che i rapporti fra socio e società sono, da un lato, attinenti all’attività sociale,
comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall’altro relativi alla peculiarità dello
scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi
di carattere straordinario ai fini dell’acquisto del
terreno e della realizzazione degli alloggi (Cass.
16304/2009, 6197/2008, 9303/2004).
2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di
motivazione indicando, come fatto controverso ai sensi
dell’art. 366 bis,

secondo comma, c.p.c. (nella specie

applicabile considerata la data di pubblicazione della
sentenza impugnata, anteriore all’abrogazione della
norma ad opera della 1. 18 giugno 2009, n. 69), la

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la quota sociale, con riguardo a quanto abbia versato a

”qualificazion giuridica del rapporto di prenotazione
alloggio nell’ambito di cooperativa edilizia”.
2.1. – Il motivo è inammissibile perché quello indicato non è un fatto, bensì appunto una qualificazione

violazione di norme di diritto, non già di vizio di motivazione: censura che avrebbe comportato, tra l’altro,
la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi del
primo comma dell’art. 366 bis, cit., nella specie invece mancante.
3. – In conclusoone il ricorso va respinto, con
condanna della cooperativa soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in C 4.200,00, di
cui C 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
20 giugno 2013.

giuridica, cui andava riferita, semmai, una censura di

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