Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25281 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/12/2016), n.25281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10560-2013 proposto da:

M.V. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato presso la

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO VECCHIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MUSICCO DI Mu.SA. SAS ((OMISSIS)), in persona del socio

accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliato presso la

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNI BONINO, giusta procura speciale a margine

della memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1585/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

04/07/2012, depositata il 04/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

M.V. impugnava la sentenza n. 5586/2009 emessa il 17 luglio del 2009 dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni ed era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta. La Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame per aver intempestivamente notificato l’atto di appello il 18 ottobre 2010, M. proponeva ricorso in cassazione, fondato su un unico motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 155 c.p.c., comma 3.

La Mu. s.a.s., con memoria ex art. 378 c.p.c., dichiarava di non svolgere difese sull’unico motivo di gravame, rimettendosi alla corte

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 3, deducendo sarebbe incorsa in errore la Corte d’Appello nel calcolare i termini entro i quali era possibile proporre impugnazione avverso la sentenza emessa ex art. 281 sexies.

Occorre premettere che risulta dai puntuali rilievi contenuti nella sentenza impugnata, che la sentenza di primo grado venne pronunciata all’udienza del 17 luglio 2009, ai sensi dell’art. 281 sexies, con contestuale lettura del provvedimento. Ne consegue che il dies a quo del termine “lino” del gravame (nella specie, ratione temporis, quello annuale previsto dal testo originario dell’art. 327 c.p.c.) è stato correttamente individuato nella data del 17 luglio 2009, coincidente con quella della lettura della sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e della sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice (in tal senso Cass. Sez. 3 n. 17311 del 2015).

Orbene, la notificazione della citazione in appello è avvenuta il 18 ottobre 2010 e quindi secondo la Corte di merito sarebbe intempestiva per un solo giorno. Tuttavia, la Corte non si è avveduta che l’ultimo giorno per impugnare cadeva in un giorno festivo, essendo il 17 ottobre 2010 una domenica.

Il motivo è fondato poichè ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, che nel caso di specie, comprendendo nel calcolo la sospensione feriale dei termini, coincide con il giorno in cui M. ha notificato l’appello”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra – cui non sono state rivolte critiche – sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, che provvederà all’esame nel merito dell’impugnazione, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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