Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25280 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/12/2016), n.25280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4044-2013 proposto da:

MULTITEL SRL IN LIQUIDAZIONE ((OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ORSA MAGGIORE 125, presso lo studio dell’avvocato ELSA

FABBIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RICARDO DUYKERS MANNOCCI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALCATEL – LUCENT ITALIA SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18,

presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentata e

difesa dall’avvocato VALTER CASSOLA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 913/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

dell’11/06/2012, depositata il 22/06/202;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato FRANCESCA GIACOVAZZO, giusta delega allegata al

verbale dell’Avvocato DUYKERS MANNOCCI, difensore del ricorrente,

che si riporta ai motivi;

udito l’Avvocato CASSOLA VALTER, difensore del controricorrente, che

si riporta ai motivi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte di appello di Firenze, pronunciando sull’appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1120/2007 proposto da Multitel S.r.l. in liquidazione nei riguardi di Alcatel Italia S.p.A., con sentenza n. 913 (depositata il 22 giugno 2012), lo aveva rigettato deducendo l’infondatezza del gravame. A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale evidenziava come la subappaltatrice non avesse fornito la prova del maggiore credito preteso, nè i criteri utilizzati per la diversa quantificazione.

Avverso la menzionata sentenza (non notificata) ha proposto ricorso ordinario per Cassazione la Multitel con unico motivo lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per travisamento delle prove ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

L’intimata Alcatel Italia ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Va preliminarmente disattesa eccezione d’inammissibilità dedotta dalla Alcatel nel controricorso: è infatti applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione previgente alla riforma di cui al 22 giugno 2012 n. 83, poichè la sentenza è stata pubblicata il 22 giugno 2012 ovvero prima della data di entrata in vigore della legge.

Il ricorso è pertanto ammissibile.

Venendo al merito si osserva che le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza di secondo grado riproponendo la questione di fatto già dedotta nei precedenti gradi di giudizio, non sembrano cogliere la ratio decidendi.

Invero la Corte territoriale, nel condividere le conclusioni del giudice di prime cure, ha evidenziato che i costi dei lavori esposti in fattura dalla ingiungente non corrispondessero automaticamente a quelli indicati nel contratto di appalto, richiamato in quello di subappalto.

in altri termini il giudice di appello ha ritenuto che la fattura emessa dalla Multitel non fornisse idonea giustificazione delle modalità concrete utilizzate per la determinatone degli importi pretesi.

Pacifica la conclusione del contratto di subappalto fra le parti ed il rinvio dalle stesse concordato al capitolato del contratto di appalto per la determinazione del prezzo delle opere, ciò di cui si controverte è la quantificazione di detti importi.

Alla stregua di detta argomentazione parte ricorrente si limita a fondare il proprio diritto sulla fattura posta a base del giudizio monitorio, senza tenere conto che per giurisprudenza consolidata essa non può essere considerata come prova allorchè contestata come nella specie.

“E’ titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto” (Cass. n. 5915 del 2011).

Nella fattispecie la produzione di una fattura è considerata alla stregua di un alto di parte essendo quindi ininfluente sulla decisione della Corte, allorchè non corroborata dai criteri per la determinazione dei costi ivi esposti.

Non appare, pertanto, ravvisabile la lamentata violazione della L. n. 55 del 1990, art. 18 poichè il calcolo della percentuale di ribasso effettuata dal raffronto tra il corrispettivo che Alcatel ha percepito da Telecom e il corrispettivo versato dalla prima a Multitel si basa su unità di misura differenti, essendo diversi gli elementi previsti nei due contratti (nel contratto di appalto i compensi sono espressi in punti, in quello di subappalto in Lire); nè il prodotto tra “fattore di valorizzazione” e punti, proposto dalla pretesa creditrice, è stato ritenuto satisfattivo al fine della comparazione, in mancanza di una preventiva verifica circa la corrispondenza fra le opere appaltate e quelle subappaltate, onere della prova che pure spettava alla Multitel.

In secondo luogo non vi sarebbe una perfetta coincidenza tra opere subappaltate e quelle appaltate per avere comunque la Alcatel eseguito direttamente varie prestazioni di carattere organizzativo e contabile, di coordinamento del cantiere incidenti sulla entità dell’importo dovuto al ricorrente (v. pag. 7 della sentenza impugnata).

Del resto come da consolidata giurisprudenza il sindacato di legittimità deve essere sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultane, istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. n. 1561 del 2010)”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, laddove il motivo di ricorso, nei termini surriportati, si limita ad una generica affermazione di indispensabilità di una c.t.u. contabile, senza la esatta individuazione dell’entità dei lavori commissionati alla subappaltatrice, sulla base dei quali dovrebbe essere condotta la medesima consulenza invocata.

Conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2^ Sezione Civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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