Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2528 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 12/04/2018, dep. 30/01/2019), n.2528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17867/2016 proposto da:

P.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA ANTONELLA PELLE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. DELLA

GIUSTINIANA, 68, presso lo studio dell’avvocato GIANNI CECCARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO FALCONE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4792/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 17/4/2013, D.S., premesso di aver stipulato in data 12/9/2011 un contratto di locazione ad uso abitativo con i conduttori avvocati S.G. e P.A. con riguardo ad un immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) per 4 anni con decorrenza 1/9/2011 e che, con raccomandata del 24/1/2013, i conduttori avevano comunicato la volontà di recesso anticipato dal contratto, per la sopravvenienza di gravi motivi di salute del padre del P., e di motivi di lavoro dello S., chiese al Tribunale di Monza l’accertamento della non sussistenza dei gravi motivi e della nullità del recesso. Si costituirono i conduttori resistendo alla domanda e il Tribunale di Monza, con sentenza del 2014, dichiarò l’invalidità del recesso operato dai conduttori condannandoli al pagamento di un canone di locazione di Euro 3.000 rimasto insoluto, oltre che alle spese.

La Corte d’Appello di Milano, riuniti i due distinti appelli proposti dai conduttori, li ha rigettati ritenendo che il recesso, per il quale non sarebbe stato richiesto alcun particolare requisito di forma, appariva comunque privo di giustificazione, sia con riguardo al preteso aggravamento delle condizioni di salute del padre dell’avv. P., già documentate con riguardo ad un periodo di molto antecedente la stipula del contratto di locazione, sia con riguardo alle ragioni addotte dallo S.. Avverso quest’ultima sentenza P.G. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste D.S. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo (nullità della sentenza per omessa motivazione derivante dalla violazione dell’art. 447 bis c.p.c. e art. 429 c.p.c., comma 1), il ricorrente censura la sentenza perchè sarebbe stata omessa la lettura, in una al dispositivo, dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1.1 Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già ritenuto che “In materia di controversie soggette al rito del lavoro l’art. 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 53, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, applicabile alle controversie instaurate in primo grado successivamente al 25 giugno 2008 -, che prevede che il giudice all’udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e, salvo che fissi un termine non superiore a sessanta giorni, delle ragioni in fatto e diritto della decisione, non è richiamato dall’art. 437 c.p.c., comma 4 e pertanto non si applica al giudizio di appello, alla cui udienza di discussione il giudice, in forza dell’art. 437 c.p.c., comma 1, deve dare lettura del solo dispositivo”.

2. Con il secondo motivo (nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 3, comma 6, artt. 1324,1334 e 2697 c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe basato la propria valutazione, per accertare le condizioni del recesso, sulla comunicazione a mezzo email del 22/1/2013 inviata dal conconduttore Avvocato S. e non anche sulla raccomandata del 24/1/2013 inviata dal qui ricorrente.

La violazione di legge è dedotta assumendo che la amali, in quanto proveniente dall’indirizzo di posta elettronica del solo S. e non sottoscritta dal ricorrente sarebbe stata priva dei “requisiti minimi di forma e di sostanza ex artt. 1324,1344 c.c., perchè potesse costituire un atto unilaterale recettizio attribuibile al P., quale è la comunicazione di recesso L. n. 431 del 1998, ex art. 3, comma 6”.

L’omesso esame avrebbe riguardato – sembra di comprendere da quanto si scrive a pagina 11 del ricorso – dalla successiva comunicazione inviata a mezzo raccomandata dal ricorrente, che indicava altra ragione per il recesso.

2.1. Il motivo, quanto alla violazione di legge, è del tutto generico, atteso che, per un verso non è spiegata la violazione della regola sulla forma degli atti recettizi e dell’atra norma invocata, dovendosi considerare, d’altro canto, che dell’art. 3, comma 6, non prevede una forma particolare. Anche la circostanza che la email provenisse dal conconduttore e che perciò non fosse riferibile anche al ricorrente non è spiegata: la relativa deduzione avrebbe richiesto opportuna attività argomentativa, tenuto conto che la email riferisce la volontà di recedere ad entrambi i conduttori.

Il motivo è, pertanto, inammissibile per genericità (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, che ha ribadito il principio di diritto sulla necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione, affermato da Cass. n. 4741 del 2005 e condiviso da successiva consolidata giurisprudenza). Peraltro, in assenza di requisiti formali nella citata norma, non si comprende nemmeno perchè la forma della email sarebbe stata inidonea, come non ha mancato di rilevare la corte territoriale.

Con riferimento alla censura di omesso esame, essa è priva di pregio, giacchè la Corte d’Appello, dopo avere dato rilievo alla email, ha esposto anche una motivazione subordinata, relativa alla raccomandata del 24/1/2013, con una ratio decidendi non adeguatamente impugnata, e cioè che le condizioni di salute del padre del P. – assunte in esse come motivo di recesso – erano risalenti ad una data anteriore alla stipula del contratto di locazione, sì da non poter essere le stesse invocate quali grave motivo sopravvenuto legittimante il diritto di recesso.

Peraltro, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sarebbe anche un vizio dedotto inammissibilmente perchè è prospettato con riguardo ad una c.d. “doppia conforme”, che, come è noto, non è suscettibile di sindacato da parte di questa Corte sotto il profilo motivazionale ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4.

Da quanto esposto consegue, dunque, il rigetto anche del secondo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo (violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., per omesso esame di un autonomo motivo di appello) il ricorrente censura la sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale aveva lamentato che il Tribunale non avesse ammesso, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., la produzione del foglio di dimissioni relative al ricovero del proprio genitore, comprovante l’aggravarsi delle condizioni di salute del medesimo, ragione giustificatrice del recesso.

3.1 Il motivo, una volta consolidatasi la motivazione della sentenza impugnata relativamente al rilievo del recesso tramite email rimane assorbito, ma, comunque, del tutto erroneamente si assume che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare sulla doglianza proposta con l’appello. Essa ne ha tenuto conto implicitamente ed ha reputato implicitamente irrilevante la produzione, là dove ha espressamente affermato che le condizioni di salute gravi del padre del P. erano documentate come tali già antecedentemente alla stipula del contrailo sulla base della documentazione già acquisita. E’ palese che la corte territoriale ha così considerato irrilevante la chiesta ulteriore produzione.

4. Con il quarto motivo (violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1. Omesso esame di prove documentali) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe esaminato la sentenza del Tribunale di Locri, dichiarativa della necesstà di accompagnamento del padre del P. dal settembre 2013, ed il verbale della Commissione Invalidi Civili del 12/12/2014 dichiarativa dello stato di soggetto portatore di handicap.

4.1 Il motivo è anch’esso assorbito una volta consolidatasi la ratio decidendi sul recesso tramite la email. Comunque pone una questione priva di rilievo in relazione alla affermata esistenza delle condizioni di gravità dello stato di salute del padre del P. già all’atto della stipula del contratto, non senza che debba pure rilevarsi che la violazione dell’art. 116 c.p.c., non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, confermati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016(non massimata sul punto) nella sua motivazione.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. La regolazione delle spese segue la soccombenza ed è prevista dal dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.800 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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