Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2528 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2528 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Intimata

Amanti Laura

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
67/2012/18

depositata il 28/6/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Amanti Laura contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Lecco n. 20/1/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di rettfica e liquidazione n. 20071T003439000 per imposta di registro ipotecaria
e catastale.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

1

27245/12

Ordinanza pag.

Data pubblicazione: 05/02/2014

Il ricorso proposto

si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

gamento dell’imposta da parte del venditore coobbligato, non ha riconosciuto il difetto di
interesse della Amati alla prosecuzione del giudizio.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con il disposto di cui all’art.
57 cit..
Va comunque escluso che al versamento della maggiore imposta di registro da parte
dell’alienante consegua il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio da
parte dell’acquirente in presenza di una decisione nel merito che abbia annullato l’avviso di
rettifica, rideterminato il valore dell’immobile.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 23/1/2014
Il Presidente

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 57 del dpr 131/86 laddove, in presenza del pa-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA