Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2528 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26680/2014 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO e CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1076/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/05/2014, R.G.N. 2741/2012.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha rigettato l’originaria domanda di D.F. avverso l’iscrizione ipotecaria notificata da Equitalia Sud per il pagamento di contributi dovuti all’Inps sulla base di una cartella esattoriale non opposta tempestivamente. Secondo la Corte, dato atto che la cartella esattoriale non era stata opposta nel termine di 40 giorni, era infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi oggetto della cartella in quanto doveva trovare applicazione la prescrizione decennale e non quella quinquennale ritenuta dal Tribunale. Ha affermato,pertanto, che la prescrizione non si era maturata in quanto la cartella era stata notificata nel 2001 e l’iscrizione ipotecaria era avvenuta il 9/6/2009.

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione D.F., resiste Equitalia Sud. L’Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 2953 c.c., D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

Rileva che la decorrenza del termine per proporre opposizione alla cartella esattoriale produce effetti di natura processuale; da essa non deriva l’effetto di natura sostanziale dell’irretrattabilità del credito. Afferma pertanto che deve escludersi che l’ingiunzione fiscale sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato.

Osserva che ai sensi della L. n. 335 del 1995, doveva trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale.

4. Il ricorso va accolto.

5. Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso che, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, contiene tutti gli elementi utili al fine di consentire a questa Corte di comprendere le questioni sottoposte al sua esame.

6.E’ noto che la complessa questione,oggetto del presente giudizio, è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale è stata emessa la seguente massima “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dallIgennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

7. Il ricorso va, pertanto,accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA