Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2528 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20674-2019 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

FLAMINIA n. 405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;

– ricorrente –

contro

L.M., M.A., M.G., nella qualità di eredi di

Ma.Gi., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via DEI

GRACCHI n. 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 39/2019 della CORTE d’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle.

osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.V. impugna, con atto affidato a due motivi, la sentenza n. 39 del 09/01/2019 della Corte di appello di Catania, che ha confermato integralmente quella del Tribunale di Ragusa di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su sette cambiali rilasciate dalla stessa L. in favore di M.G., marito di sua zia L.M..

Resistono con controricorso L.M., M.A. e G., quali eredi del defunto M.G..

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

La sola parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge.

Il primo motivo di ricorso deduce omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il mezzo è del tutto inammissibile in quanto nel tentativo d’individuare il fatto controverso non si confronta con l’art. 348 ter, commi 4 e 5, ossia non individua alcun fatto nuovo, sul quale i giudici di merito, che hanno pronunciato in senso conforme nei due gradi di giudizio, non abbiano statuito. Il riferimento al rogito notarile per notaio Z. è, inoltre, del tutto carente di specificità, in quanto il mezzo non localizza in alcun modo detto atto, ossia dove e quando esso è stato prodotto e quali riferimenti ad esso siano stati fatti negli atti processuali delle fasi di merito.

Inoltre, il mezzo deduce la mancata considerazione di elementi probatori, in palese contrasto con l’interpretazione della censura di omesso esame oramai costante, che esclude che esso possa cadere su elementi istruttori (Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 – 01): “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di omesso esame.

Il secondo mezzo è anch’esso del tutto inammissibile, in quanto non censura l’operato dei giudici di merito con riferimento all’avere posto l’onere della prova a carico di una parte cui non competeva. Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale, solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi dell’art. 360 civ. proc. civ., n. 4 (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (se si considera l’art. 2697 civ. civ. norma sostanziale) e, nel regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggi vigente, si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma.

Con riferimento alla censura di omesso esame, infatti, il secondo mezzo chiede una diversa valutazione delle prove, e in specie di quelle testimoniali, e segnatamente della deposizione della madre della ricorrente, N.G., sulla quale la Corte territoriale ha ampiamente motivato, condividendo l’apprezzamento del giudice di primo grado e giungendo alla logica conclusione che i motivi d’impugnazione della L. tendevano a forzare il senso (o meglio a integrare il contenuto), secondo la prospettazione favorevole alla L., della deposizione testimoniale della madre.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna, chiesta dalla parte controricorrente, della L., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non trattandosi di motivi del tutto avulsi dalle ragioni di diritto fatte valere (a contrario si veda, da ultimo: Cass. n. 18512 del 04/09/2020 Rv. 658997 – 01).

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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