Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2528 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29948/2008 proposto da:

P.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

Giulio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIDIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorsO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.P., con ricorso notificato il 12.12.2008, ha impugnato il decreto 24.7.2008 pronunciato dalla corte d’appello di Roma, che, accolta una domanda di equa riparazione in Euro 2.000,00, ha liquidato le spese del giudizio in Euro 750,00, di cui Euro 500,00 per onorari di avvocato, Euro 200,00 per diritti.

Il Ministero della giustizia non ha resistito al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ chiesta la cassazione del capo del decreto che riguarda la liquidazione delle spese del processo.

Motivi di ricorso sono il vizio di violazione di norme di diritto, in cui si sostiene che la corte d’appello è incorsa nel liquidare le spese processuali in misura inferiore ai minimi applicabili al tipo di giudizi in questione, in cui, sia pure col rito dei procedimenti in Camera di consiglio si decide di diritti, altresì omettendo di disporre il rimborso forfetario delle spese.

I motivi, corredati da quesito, sono in parte fondati.

2. – La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato è disciplinata nei giudizi di equa riparazione dalle tabelle A, quadro 4^, e B, quadro 1^, della tariffa approvata col D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

La ricorrente sostiene nel ricorso che in sede di applicazione della tariffa si dovesse nel caso concreto fare riferimento allo scaglione delle cause da Euro 1.600,01 a Euro 2.600 per i diritti di avvocato – sulla base della liquidazione del danno in Euro 2.000,00 – e che la somma liquidata a questo titolo, in Euro 200,00, è inferiore ai minimi corrispondenti alle voci esposte nella nota spese, il cui ammontare è di Euro 408,00.

La violazione denunciata, nei limiti che seguono, sussiste.

Avuto riguardo alle prestazioni indicate nella nota delle spese presentata al giudice di merito, depositata in questo giudizio e richiamata nel corpo del ricorso, i diritti di avvocato avrebbero dovuto essere liquidati in Euro 397,00, anzichè in Euro 200,00 e però non in Euro 408,00, come richiesto.

Non possono, invero, spettare insieme i diritti relativi alle prestazioni (8 iscrizione a ruolo) e (9 costituzione in giudizio), perchè la seconda avviene mediante la prima.

In questi limiti il primo motivo è dunque fondato.

3. – E’ parimenti fondato il secondo motivo.

Il rimborso forfetario delle spese processuali, previsto dall’art. 14 della tariffa è infatti comunque dovuto, anche se in ipotesi non sia stato esplicitamente richiesto.

4. – Il ricorso è accolto ed il decreto è cassato quanto alla pronuncia sulle spese.

La Corte ha il potere di pronunciare sul merito e di conseguenza condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito, oltre che in Euro 500,00 a titolo di onorar di avvocato e in Euro 50,00 a titolo di rimborso di spese, come già disposto dalla corte di appello, in Euro 397,00 a titolo di diritti.

5. – Il Ministero è anche condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate in Euro 230,00 per onorari e Euro 100,00 per rimborso di spese, in rapporto al primo scaglione (fino a Euro 600,00), corrispondente al valore della causa in questo grado.

6. – Alle spese dei due gradi di giudizio vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Delle spese del giudizio di merito va ordinata la distrazione a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, di quelle del giudizio di cassazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia, avendo i difensori dichiarato nei relativi giudizi d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 947,00 a titolo di spese del giudizio di merito; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari di avvocato, di tutte unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge e ne ordina la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia, oltre che a favore dell’avvocato Milena Monica De Nicola limitatamente alle spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA