Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2528 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2528 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 2824-2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – C.F. 80188230587, in
persona del Presidente dei Consiglio dei Ministri

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
RIZZO ROMOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VEIENTANA
VETERE, 303, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO VELI,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO BELLITTI;
– controrícorrente avverso la sentenza n. 2764/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 17/06/2015;

Data pubblicazione: 01/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Romolo Rizzo convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli,

medicina e chirurgia, di aver frequentato, negli anni compresi tra il
1990/91 ed il 1994/95, corsi di specializzazione in medicina interna,
all’esito dei quali gli era stato rilasciato il relativo titolo di studio, di
non aver ricevuto, durante la frequenza di tali corsi, alcuna
remunerazione, in contrasto con quanto previsto dal diritto
comunitario, a cui il legislatore nazionale non si era adeguato, se non,
in maniera peraltro parziale, a partire dal d.lgs. 257/91, valevole solo
per i medici ammessi alle specializzazioni a far data dall’anno
accademico 1991/92, per i quali era stato previsto un compenso di £
21.500.000 annuo.
Tanto premesso, l’attore chiese che il Tribunale accertasse e
dichiarasse l’obbligo della parte convenuta di corrispondergli la
somma di euro 55.519,10 (euro 11.103,82 per ciascun anno) oltre
interessi e rivalutazione in applicazione retroattiva del d.lgs. 257/91,
ovvero accertasse e dichiarasse la responsabilità della convenuta per
mancato tempestivo adeguamento alla normativa comunitaria e
condannasse la stessa al risarcimento dei danni nella detta misura di
euro 55.519,10, o, in quella somma ritenuta congrua anche alla luce
degli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ..
L’Amministrazione convenuta si costituì ed eccepì la prescrizione
quinquennale di qualsiasi avverso credito o, comunque, l’infondatezza
nel merito delle pretese avverse.
Con sentenza n. 7457/2010, il Tribunale di Napoli rigettò la
domanda, ritenendo sussistente la prescrizione del diritto vantato dal
Rizzo, e compensò le spese di lite tra le parti.
Ric. 2016 n. 02824 sez. M3 – ud. 27-06-2017
-2-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed espose di essere laureato in

Avverso la sentenza di primo grado il Rizzo propose gravame, cui
resistette la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 17 giugno
2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò la
Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di

legali dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese del
doppio grado di giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte di merito la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione basato su un
unico motivo, cui ha resistito il Rizzo con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo proposto, rubricato «Violazione e falsa
applicazione degli articoli 2935, 2943 e 2946 del codice civile in
relazione all’art. 360, corna 1, n. 3 ) c.p.c.», la ricorrente lamenta che
la

Corte territoriale,

pur

richiamando

l’orientamento

della

giurisprudenza di legittimità che fissa la decorrenza del dies a quo
prescrizionale per i c.d. “vecchi specializzandi” a far data dall’entrata
in vigore della legge n. 370/199, ovverosia alla data del 27 ottobre
1999, abbia poi ritenuto non fondata l’eccezione di prescrizione del
diritto al risarcimento dei danni per inadempimento dello Stato al
tempestivo recepimento della direttiva europea in quanto la predetta
prescrizione «non ha mai iniziato il suo corso, dal momento che alla
data del 27 ottobre ’99 il giudizio di primo grado era già pendente».
Ad avviso della ricorrente, tale affermazione contenuta nella sentenza
impugnata non sarebbe corretta in quanto il giudizio sarebbe iniziato

Ric. 2016 n. 02824 sez. M3 – ud. 27-06-2017
-3-

Romolo Rizzo, della complessiva somma di 33.569,70, oltre interessi

in primo grado con atto di citazione notificato in data 4 febbraio 2009
e, qualora la Corte territoriale abbia inteso riferirsi al giudizio
instaurato dinanzi alla Corte di giustizia europea, la conclusione tratta
dalla Corte di merito sarebbe comunque errata, alla luce
dell’inequivoco orientamento giurisprudenziale già richiamato,

della legge n. 370/199.
2.2. Il motivo è infondato.
Ed invero, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento
della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle
direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, spettante
ai soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica
iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991
in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero
acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni
decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha dato attuazione a tali
direttive (Cass. 26/06/2013, n. 16104; Cass. 15/11/2016, n. 23199).
Pertanto il diritto vantato dal Rizzo non si era prescritto alla data di
notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta, come
deduce la stessa Amministrazione ricorrente, in data 4 febbraio 2009
(v. ricorso p. 2), risultando del tutto irrilevante l’evidente

lapsus

calami in cui è incorsa la Corte territoriale laddove, ritenendo non
sussistente l’eccepita prescrizione, ha indicato come già pendente la
causa alla data del 27 ottobre ’99 anziché, correttamente, al 27
ottobre ’09, come si evince chiaramente dal ragionamento seguito dal
Giudice del secondo grado ed espresso palesemente dalla
motivazione della sentenza impugnata, che va in tal senso intesa.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, non sussiste,
dunque, il lamentato vizio, essendosi, in sostanza, la Corte di merito

Ric. 2016 n. 02824 sez. M3 – ud. 27-06-2017
-4-

secondo cui il dies a quo prescrizionale decorre dall’entrata in vigore

correttamente attenuta al principio già affermato da questa Corte e
sopra richiamato.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
Poiché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale

Amministrazione dello Stato, non è tenuta al pagamento del
contributo unificato, non sussiste per la ricorrente l’obbligo di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Cass. 14 marzo 2014 n. 5955; Cass. 5 giugno 2015, n. 11681).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,
… ..

■ ••• … di •••

o – ‘ I –

I

iudizio di

5.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA