Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25279 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11928/2017 R.G. proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A,

presso lo studio dell’avvocato EDMONDO TOMASELLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ARENA NPL ONE SRL, e per essa, quale mandataria, la DOBANK SPA già

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SPA;

– intimata –

nonchè contro

FINO 1 SECURITISATION SRLSU, in persona del legale rappr.nte pro

tempore, come rappresentata da DOBANK SPA, in persona del legale

rappr.nte pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA FIORETTI, che lo rappresenta e difende;

– interveniente –

avverso la sentenza n. 6881/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/11/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29/09/2020 dal relatore Dott. DE STEFANO Franco.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

D.M. ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 03/05/2017, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6881 del 16/11/2016, addotta come notificata a mezzo p.e.c. il 09/03/2017, di rigetto del suo appello avverso la reiezione della sua opposizione all’esecuzione proposta ai suoi danni da Equitalia spa e con intervento della Aspra Finance spa (e, per essa, di Unicredit Credit Management Bank spa), siccome caduta su bene costituito in fondo patrimoniale costituito fin dal 07/12/1990;

delle intimate resiste con controricorso la sola succeditrice della mandataria della creditrice (cui è a sua volta subentrata Arena NPL One srl), Dobank spa;

avviata la trattazione con il rito previsto dall’art. 380-bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria 09/07/2018, n. 17949, questa Corte ha peraltro escluso che sussistessero le condizioni per la definizione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per la necessità di approfondire:

– in punto di rito ed entro il consolidato quadro di riferimento costituito da Cass. 17450/17 e 30765/17 (nella misura in cui è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte), la questione della ritualità delle asseverazioni autografe di conformità delle copie analogiche (o stampate), siccome riferite sia al ricorso che alla sentenza con formula ambigua, in cui si dà atto che tanto l’uno che l’altra sono comunque stati notificati a mezzo posta elettronica, ma non pure espressamente menzionandosi i messaggi di posta elettronica con cui la notifica a mezzo p.e.c. era stata eseguita;

– nel merito e per il caso che potesse ritenersi allora sussistente una rituale attestazione autografa di conformità del ricorso e della copia notificata della sentenza, la questione dell’inerenza – o meno – ai bisogni della famiglia di un debito per la garanzia di quelli di una società di capitali se ed in quanto evidentemente funzionalizzato alla ritrazione, dall’attività di questa, di utilità plausibilmente destinate alle necessità familiari;

per l’adunanza camerale del 29/09/2020 la ricorrente deposita atto di rinuncia notificato alla controricorrente, mentre deposita un “atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e contestuale dichiarazione di accettazione ex art. 306 c.p.c.” la doBank spa, spendendo stavolta la qualità di mandataria dell’acquirente pro soluto del credito per cui è causa, tale Fino 1 Securitisation srl;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va qualificato inammissibile l’atto di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso;

infatti (tra le ultime, v. Cass. 07/11/2019, n. 28624):

– l’intervento nel giudizio di legittimità è di norma sempre precluso, anche se eseguito dal successore (tra le ultime, Cass. Sez. U. ord. 03/11/2017, n. 26145, punto 4 delle ragioni della decisione) e con eccezione nel solo caso di successione a titolo universale (ed a determinati presupposti e condizioni, qui neppure ricorrenti: Cass. 31/03/2011, n. 7441; Cass. 17/07/2019, n. 19172);

– invero, la giurisprudenza di questa Corte (che pure ha, almeno nei tempi più recenti, ammesso il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente: per quello a titolo universale, v. Cass. 31/03/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, tra molte altre: Cass. 11/05/2010, n. 11375; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, soprattutto se contestata dalla controparte) continua ad escludere l’ammissibilità di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità (in termini, Cass. 30/05/2014, n. 12179), per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (v. già in tal senso Cass. 07/04/2011, n. 7986; Cass. 04/05/2007, n. 10215; più di recente conferma l’indirizzo Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23466); ed apporta deroga a tale principio solo per i casi – che qui con ogni evidenza non ricorrono, trattandosi di successione a titolo particolare dell’originaria mandante controricorrente – di successione a titolo universale ovvero per quello in cui il dante causa sia rimasto inerte, visto che altrimenti sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa del successore (Cass. 07/06/2016, n. 11638);

va esclusa quindi qualsiasi rilevanza all’atto di intervento ed alla specifica accettazione della rinuncia ivi formulata;

peraltro, la rinuncia stessa è rituale, essendo il difensore della ricorrente munito del relativo potere fin dalla procura speciale per il presente giudizio e risultando ritualmente notificata alla sola controparte nota alla rinunciante al momento della notifica: sicchè quella produce comunque, anche a prescindere cioè dall’irrilevante accettazione di chi ha dispiegato un inammissibile intervento a tal fine, l’effetto tipico di estinzione del giudizio di legittimità;

considerato che il complessivo atteggiamento processuale della controricorrente originaria consente di non provvedere sulle spese di lite e di limitare la pronuncia all’estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 390 e seguente c.p.c.;

il tenore della pronuncia esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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