Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25279 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/12/2016), n.25279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3763-2012 proposto da:

V.W. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato presso la CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VITTORIO GOBBI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTER DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7294/2010 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 02/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

V.W. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino, con la quale è stato rigettato il gravame dello stesso proposto avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione a sanzione amministrativa conseguente a violazione dell’art. 141 C.d.S. pronunciata dal Giudice di Pace di Torino.

L’intimato Ministero, stante la evidente irregolarità della notifica, non svolgeva attività difensiva.

Con Ordinanza Interlocutoria n. 13013 del 2015 il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., incombente assolto dal ricorrente in data 11/09/2015 (v. avviso ex art. 149 c.p.c.).

Il Ministero è rimasto intimato.

11 consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: ricorrente sviluppa con unico motivo – di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 e 2 e/o dell’art. 339 c.p.c. con conseguente nullità del procedimento per violazione dl norme processuali il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – si duole che il Giudice del gravame non abbia tenuto conto della riforma della L. n. 689 del 1981, art. 23 che ha stabilito appellabilità della pronuncia di detta materia. Del resto diversamente argomentando vi sarebbe assenza di tutela giurisdizionale per avere la Corte di Cassazzione, in relazione alla medesima vicenda, con ordinanza n. 20519/2010, già dichiarato l’inammissibilità del ricorso proprio in base alla riforma invocata.

Il ricorso è fondato.

La disciplina dei giudizi di opposizione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, sanciva originariamente la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze e delle ordinanze di inammissibilità o di convalida pronunciate dal pretore, al quale in via esclusiva era demandata la cognizione di quelle cause.

Successivamente, in seguito all’istituzione del giudice unico di primo grado, l’art. 22-bis della stessa legge, inserito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98, ha distribuito la competenza, secondo criteri di materia e di valore, tra il giudice di pace e il tribunale, mantenendo ferma quella per territorio del “giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.

Infine, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, modificando la L. n. 689 del 1981, art. 23, sopprimendo l’ultimo comma, ha disposto che le sentenze e le ordinanze di convalida (ma non anche quelle di inammissibilità) del giudice di pace, pronunciate dal 2 marzo 2006, sono soggette ad appello, restando esclusa l’immediata ricorribilità per cassazione (SS.UU. n. 27339/08; Cass. n. 10774/08; n. 13343/07; n. 13019/07). Trattandosi di ricorso relativo a provvedimento depositato in data 26.05.2008 e quindi dopo il 2 marzo 2006, risulta applicabile la riforma del sistema delle impugnazioni e della novella del codice di rito di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, sottolineandosi che il giudizio stesso è stato introdotto nel 2007, risulta quindi necessaria l’applicazione del regime transitorio”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra – cui non sono state rivolte critiche – sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto.

L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, che provvederà all’esame nel merito dell’impugnazione, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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