Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25279 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16303/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

BANFRUIT SNC DI I.M. E O.C. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, O.C.

(C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. NAZZARENO

CIARROCCHI, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

ANDREA MARSILI FELICIANGELI in Roma, Via Boezio, 14;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 669/15/2017, depositata il 16 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente ebbe ad impugnare due avvisi di accertamento e rettifica emessi dall’Agenzia delle Dogane di Roma per mancato pagamento di dazi doganali relativi alla importazione di banane, sostenendo la regolarità delle importazioni effettuate in accordo con la società CHIQUITA;

che la CTP di Roma dispose consulenza tecnica di ufficio (CTU) e accolse il ricorso sulla base dei risultati della stessa;

che la CTR del Lazio rilevò di ufficio l’incompetenza per territorio dell’Agenzia delle Dogane e, a seguito di cassazione con rinvio al giudice di appello da parte della Suprema Corte in punto competenza, la CTR del Lazio, con sentenza in data 16.02.2017, ha accolto nel merito il ricorso di parte contribuente sulla base della consulenza tecnica svolta in prime cure, ritenendo che sulla base della stessa la contribuente abbia regolarmente proceduto alla importazione delle banane;

che propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane con due motivi di ricorso, cui resiste con controricorso parte contribuente, il quale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo l’ufficio deduce error in procedendo in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, commi 2 e 36, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto il ricorso facendo applicazione delle risultanze di una CTU, irrilevante rispetto alla causa petendi; deduce parte ricorrente come l’avviso di accertamento e rettifica fosse incentrato sull’accertamento di una interposizione fittizia della contribuente, risultante dal processo verbale di revisione di accertamento, che acquistava fittiziamente le banane da CHIQUITA INTERNATIONAL LTD per poi rivenderle a CHIQUITA ITALIA SPA senza adeguato profitto e con aggiramento della normativa unionale in tema di contingentamento delle importazioni di banane a dazio agevolato; deduce, pertanto, l’irrilevanza dell’esistenza di una stabile organizzazione del controricorrente quale soggetto interposto, come anche l’irrilevanza della regolarità formale dei contratti di vendita e dei pagamenti;

con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 2700 c.c. ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di superare gli accertamenti contenuti nel PVC attraverso le risultanze della CTU espletata in prime cure;

che il primo motivo è fondato, posto che appare sin anche evidente dall’avviso di accertamento, riprodotto dal ricorrente per specificità, come la contestazione dell’Ufficio si basi su un ampio e approfondito processo verbale di revisione, che individua l’odierna controricorrente quale “cliente cartaceo” di CHIQUITA ITALIA SPA, la quale acquistava prima della presentazione in dogana quantitativi di banane utilizzando la licenza (OMISSIS) in suo possesso, direttamente sulle navi bananiere riconducibili a società del gruppo Chiquita attraccate in porti italiani, per poi presentarle in dogana per l’immissione in libera pratica e rivenderle immediatamente dopo a CHIQUITA ITALIA SPA; la natura di “cliente cartaceo” viene, poi, determinata sulla base di una verifica di coerenza dei prezzi di rivendita delle banane a CHIQUITA ITALIA, ampiamente inferiori quanto al margine riconosciuto all’importatore rispetto a un normale sconto commerciale riconosciuto da CHIQUITA ITALIA ai propri clienti;

che la sentenza impugnata non indica se non genericamente il quesito sottoposto al CTU, il quale si è espresso, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, unicamente sulla natura effettiva e non fittizia dell’organizzazione imprenditoriale della controricorrente e sull’esecuzione effettiva di pagamenti dalla controricorrente al terzo CHIQUITA ITALIA, il che è del tutto irrilevante rispetto alla contestazione dell’Ufficio, che riguarda non la fittizietà dell’organizzazione di BANFRUIT, bensì la natura fittizia degli acquisti di BANFRUIT da CHIQUITA INTERNATIONAL LTD quale soggetto interposto rispetto a CHIQUITA ITALIA SPA, sia in forza delle modalità di acquisto delle banane da parte di BANFRUIT, sia della non riconducibilità del prezzo di rivendita a un normale prezzo commerciale;

che la sentenza deve essere cassata sul punto, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione;

che, diversamente da quanto sostiene parte controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., non può tenersi conto del giudicato formatosi nel giudizio tra l’Agenzia delle Dogane e il coobbligato CHIQUITA ITALIA SPA per effetto della sentenza di questa Corte (Cass., 22 dicembre 2017, n. 30808), che ha annullato l’avviso di accertamento relativo al terzo CHIQUITA ITALIA SPA, in quanto il relativo accertamento è venuto meno in quel caso per effetto di una pronuncia declinatoria della competenza dell’Ufficio di Roma ad emettere gli avvisi di rettifica, laddove nel caso di specie sulla questione di competenza si è formato il giudicato per effetto della precedente pronuncia della Cassazione nel presente procedimento, la quale ha riformato la originaria sentenza declinatoria di competenza della CTR del Lazio, precludendo un nuovo esame della questione;

che, pertanto, non può farsi applicazione del principio di cui all’art. 1306 c.c. nel presente giudizio a favore del condebitore solidale, ove si sia formato un giudicato di segno diverso (nella specie, quanto alla competenza), nell’ambito del giudizio in cui è parte il condebitore (Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., Sez. V, 5 luglio 2017, n. 16560; Cass., Sez. V, 5 luglio 2011, n. 14814);

che il secondo motivo del ricorso principale è assorbito, dovendosi cassare la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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