Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25278 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29834-2018 proposto da:

ILNAUTILUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

A.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO ORRU’;

– ricorrente –

contro

T.M., T.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MASSIMILIANO CUCCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1803/2018 della CORTE D’APPELLO di 2020

BOLOGNA, depositata il 11/07/2018;

1478 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 25/09/2020 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R. e T.M. (locatori di un immobile ad uso diverso dell’abitazione, sito in (OMISSIS)) intimarono sfratto per morosità alla ILNAUTILUS S.r.l. (indicata nella sentenza impugnata come IL NAUTILUS S.r.l., conduttrice del medesimo immobile) e la convennero innanzi al Tribunale di Rimini, assumendo che la società conduttrice fosse morosa nel pagamento del canone di locazione – da corrispondere in via anticipata – relativo all’annualità 15 aprile 2016 14 aprile 2017, pari a Euro 55.000,00, versato nella minor somma di Euro 30.000,00 solo a seguito di diffida con lettera in data 2 maggio 2016.

Proposta dalla conduttrice opposizione alla convalida, il Tribunale adito non accolse l’istanza volta alla concessione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e dispose il mutamento del rito, con termine per il deposito di memorie integrative.

Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza n. 1086/2017 in data 6 novembre 2017, accogliendo la domanda, “dichiar(ò)risolto il contratto di locazione inter partes”, ordinò alla conduttrice il rilascio dell’immobile in questione e condannò detta parte alle spese di lite.

Avverso tale decisione ILNAUTILUS S.r.l. propose appello, del quale, per quanto ancora rileva in questa sede, gli appellati chiesero il rigetto.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1803/2018, pubblicata in data 11 luglio 2018, rigettò il gravame con condanna dell’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito ILNAUTILUS S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso R. e T.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 299 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere dichiarato la Corte d’appello di Bologna la carenza di legittimazione a stare in giudizio dell’odierna esponente a fronte dell’intercorsa nomina del custode giudiziario”.

Sostiene la ricorrente che, stante l’intervenuta nomina del custode giudiziario (nella narrazione dei fatti, v. ricorso p. 4, detta parte ha dedotto che, nelle more del procedimento di mediazione, era stato disposto dal Tribunale di Rimini “sequestro giudiziario dell’azienda esercitata presso i locali in questione”, con presa in consegna e detenzione degli stessi da parte del custode giudiziario e che, “parallelamente e con riferimento ai medesimi locali oggetto di sfratto”, si era “aperto pure un ampio contenzioso penale” che aveva “porta(to) all’emissione di un sequestro preventivo in esecuzione” a far data dal 1 settembre 2016), il potere di stare in giudizio sarebbe spettato al custode, sicchè il processo avrebbe dovuto essere interrotto e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere riassunto nei confronti del legittimo interlocutore processuale.

Ad avviso della ricorrente, la ricordata circostanza sarebbe stata “del tutto ignorata” dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito; in particolare, la Corte territoriale, contravvenendo ai principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, al riguardo avrebbe solo laconicamente affermato che “la nomina del custode giudiziario non costituisce motivo di interruzione della causa, non rientrando nel novero degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c., nè priva la conduttrice della titolarità del rapporto contrattuale e della relativa legittimazione passiva”, il che avrebbe comportato solo un’ingiusta protrazione del giudizio nei confronti di un soggetto carente di legitimatio.

1.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stato riportato il tenore letterale dei provvedimenti giudiziali di nomina del custode, al fine di ben individuare i poteri conferiti allo stesso, oltre a quelli derivanti dalla legge, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per difetto di specificità (v. ex plurimis, Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34469; Cass., sez. un., 19/04/2016, n. 7701; Cass., ord., 13/03/2018, n. 6014).

Pur essendo il rilievo che precede assorbente, si osserva, per mera completezza, che, comunque, motivo sarebbe infondato in base ai principi già enunciati da questa Corte con la sentenza – richiamata pure dalla Corte di merito – 24/05/2011, n. 11377, nella cui motivazione si afferma quanto segue: “il custode è legittimato alle azioni relative solo ai rapporti da lui posti in essere, ovvero che attengono a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare, nelle quali egli può stare in giudizio come attore e come convenuto (Cass., 17 aprile 2003, n. 6185; Cass., 15 luglio 2002, n. 10252; Cass., 17 luglio 2001, n. 9692). E’ infatti esatto che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nel senso che il custode giudiziario ha una funzione limitata alla conservazione ed amministrazione dei beni che gli vengono affidati; per cui i poteri, derivati direttamente dalla legge o determinati dal provvedimento giudiziale, non possono non trovare in essa l’area di esercizio ed i limiti massimi di espansione, oltre i quali opera un divieto insuperabile, perchè connaturale a siffatta funzione di custodire. Ma ciò comporta, nel sequestro giudiziario, che egli non è legittimato a stare in giudizio nelle controversie che attengono alla proprietà o ad altro diritto reale sul bene medesimo, e comunque a pretese rivolte ad incrementare i diritti su di esso; e che, per converso, tale legittimazione gli compete in ordine a tutte le situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità, in cui è indispensabile agire o resistere a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare (Cass., 22 maggio 2007, n. 11843). Ciò comporta il potere dovere del custode non solo di amministrarlo, ma anche ed in primis di conservarlo, nonchè di compiere tutti gli atti necessari onde raggiungere tale finalità cui è ordinata la sua stessa funzione: fra cui, quindi, anzitutto quelli diretti ad impedire il verificarsi di fatti che ne compromettano la stessa possibilità di conservazione” (v., in senso conforme, anche Cass. 8/04/2013, n. 8483 e Cass., ord., 14/06/2019, n. 16057).

Alla luce dei richiamati principi, condivisi da questo Collegio, la legittimazione del custode sussiste, quindi, in ordine a tutte le situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualifica, laddove, invece, la morosità di cui si discute in causa si riferisce a periodo antecedente alla nomina del custode, come si evince dalla narrazione dei fatti operata dalla stessa ricorrente nel ricorso.

2. Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione o falsa applicazione de(i) generali principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), circostanza che ha comportato l’illegittima applicazione di una clausola contrattuale ab origine illecita e per tale ragione nulla”.

La conduttrice sostiene che “nonostante il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, abbia abrogato la L. n. 351 del 1974 e con essa l’art. 2 ter (che aveva previsto, per le locazioni abitative, il limite alla corresponsione di tre mensilità anticipate, limite poi esteso per effetto del L. n. 39 del 1978, art. 79, alle locazioni commerciali), per i contratti stipulati originariamente in data antecedente al 2008 (come il contratto de quo stipulato il 06/04/2006) continua, o meglio, avrebbe dovuto continuare ad applicarsi ratione temporis la precedente disciplina”. Pertanto, ad avviso della ricorrente, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, tale abrogazione non avrebbe reso “nuovamente vitale” la clausola prevista dall’art. 6 del contratto in questione, così come detta abrogazione non potrebbe implicare una sanatoria dell’originaria illiceità della clausola contrattuale. Evidenzia la ricorrente che, a seguito dell’intervenuto rinnovo tacito in data 15 aprile 2012, il rapporto contrattuale sarebbe “regolamentato dalle medesime condizioni previste nel precedente rapporto, senza modificazione e/o integrazione alcuna e con i vizi e le nullità di cui il medesimo rapporto risultava affetto”, di tal chè l’illiceità ab origine della clausola di cui all’art. 6 del contratto avrebbe necessariamente “contaminato” anche il rapporto contrattuale instauratosi a seguito del rinnovo.

2.1. La censura è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata, in cui si afferma che la questione è “assorbita dall’osservazione che il comportamento inadempiente della conduttrice integra gli estremi dell’art. 1453 c.c., sia che si ritenga tale clausola nulla sia che la si ritenga – a maggior ragione – valida ed efficace. La morosità in ordine al pagamento del canone, infatti, parziale nell’anno 2016 (ma oltre la metà del canone attuale), è stata totale nell’anno 2017 e, per l’anno incorso, perdura sino all’attualità”. E la medesima Corte ha ritenuto, con accertamento in fatto, che l’inadempimento dell’appellante – perdurante dall’aprile 2016 sino alla data della sentenza di secondo grado – fosse grave rispetto all’interesse dei creditori, ledendo in modo rilevante l’interesse di questi ultimi a ricevere il canone di locazione e l’equilibrio sinallagmatico, dovendosi tener conto, ai fini della risoluzione per morosità, anche del comportamento della conduttrice successivo alla proposizione della domanda, incidendo tale comportamento sulla valutazione prognostica di quello futuro così da confermare, in termini di rilevante probabilità, il possibile verificarsi di ulteriori inadempimenti (v. sentenza impugnata p. 4).

3. Con il terzo motivo, rubricato “Il regolamento delle spese”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito, nel rigettare l’atto di impugnazione, avrebbe “scorrettamente” dichiarato la medesima parte soccombente e che, alla luce delle doglianze proposte, anche il cap delle spese dovrebbe essere annullato.

3.1. Il motivo così come formulato è inammissibile.

Si tratta di un “non motivo” e, comunque, pur a volerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso è inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese, laddove, peraltro, detta sentenza non risulta, per quanto sopra evidenziato, censurata con esito positivo (Cass. 31/05/2017, n. 13716; Cass. 30/6/2015, n. 13314; v. pure Cass., ord., 15/11/2017, n. 26959 e Cass. 15/05/2019, n. 11813).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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