Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25278 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25278 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 19796-2012 proposto da:
ABRUZZESE FRANCESCO FILOMENO TIMOTEO BRZFNC40M22D643A)
(
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE L CA 22, presso lo studio
dell’avvocato D’ISIDORO VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA(8018440587) in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso il decreto n. 1322/2010 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE del
6/03/2012, depositato il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato D’Isidoro Vincenzo difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;

del ricorso.

RILEVATO IN FATTO
Che, con il decreto impugnato, la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa
riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da Francesco Filomeno Timoteo
Abruzzese, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di parte
attrice della somma di euro 8250,00, con integrale compensazione delle spese
processuali, in considerazione del ridimensionamento della domanda (tenuto conto della
richiesta di liquidazione di curo 13625,00 e del rigetto della domanda di rivalutazione
monetaria) e della mancata opposizione del Ministero della Giustizia;
che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Abruzzese sulla base di due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal
Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;
Che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 24, 38 e 111 della
Costituzione, degli artt. 91 e 92, secondo comma, e 93 cod.proc.civ. ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la Corte di merito indicato nel
decreto impugnato i giusti motivi che avrebbero consentito la deroga al principio della
soccombenza e per avere la stessa, con la disposta compensazione delle spese,
vanificato il vantaggio economico connesso all’accoglimento del ricorso, essendosi anzi
risolto il processo in un danno economico per la parte vittoriosa;
Che con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alla disposta compensazione integrale delle
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è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto

spese del giudizio di merito pur in mancanza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a
norma del secondo comma del citato art. 92 cod.proc.civ., consentono la compensazione
delle spese in deroga al principio della soccombenza, non potendosi ritenere tale il
ridimensionamento della domanda né la mancata opposizione del Ministero;
Che la nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione parziale o
totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 cod. proc. civ., comma 2), sottende –

accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse
parti ovvero anche raccoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia
stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero
quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una
domanda articolata in un unico capo” (Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009; Sez.
1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976);
Che, peraltro, appare fondata la censura dal punto di vista motivazionale in relazione
all’avvenuta integrale compensazione delle spese in quanto, se la mancata opposizione da
parte dell’Amministrazione che ha dato causa ali’azione non può giustificare detta
regolazione, non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della
domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che
deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del
carico delle spese (v., per tutte, Sez. 6-1, sent. n. 901 del 2012, Sez. 1, ordinanza n. 5598
del 2010);
Che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che lo scarto tra
l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione della
metà delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al
pagamento di un mezzo delle spese del giudizio di merito;
Che raccoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo
delle spese di questa fase;
Che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.

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anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte,

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in
relazione al solo capo relativo alle spese, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della Giustizia alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, che per l’intero
liquida in euro 1140,00, di cui curo 600,00 per diritti, euro 490,00 per onorari ed euro
50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge, dichiarando compensato
il residuo, nonché della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida

dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore Avv. Vincenzo
D’Isidoro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile — Sottosezione
Seconda, il 12 marzo 2013.

in complessivi euro 556,25, di cui curo 506,25 per compensi, oltre accessori di legge,

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