Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25277 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 10/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 25385/12, proposto da:

G.M. e C. s.n.c., in persona del legale rappres. p.t.;

G.M.; B.M.; elett.te domic. in Roma, alla via

del Circo Massimo n. 9, presso l’avv. Francesco Innocenti, rappres.

e difesa dall’avv. Mario Mattei, con procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/02/12, emessa dalla commissione tributaria

regionale dell’Umbria, depositata il 23.3.12;

udita la relazione del consigliere Dott. Caiazzo Rosario, nella

camera di consiglio del 10 luglio 2017.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La G. s.n.c. e i soci G.M. e B.M. proposero ricorso avverso gli avvisi d’accertamento, per gli anni 2003 e 2004, fondati su due p.v.c., aventi ad oggetto un maggiore reddito d’impresa, ai fini irap e iva, per l’omessa istituzione delle scritture contabili ed omissione delle dichiarazioni annuali, e per ulteriori rilievi fondati su indagini bancarie relative sia alla società che ai due suddetti soci.

Quest’ultimi impugnarono, in particolare, gli avvisi d’accertamento relativi alla loro quota di partecipazione alla società.

La Ctp accolse parzialmente i ricorsi riuniti, riconoscendo per entrambi gli anni la detrazione iva, disapplicando le sanzioni ed annullando le riprese fiscali fondate sugli accertamenti bancari, e rigettando il capo dei ricorso della società riguardante l’applicazione delle minori aliquote iva.

L’Agenzia delle entrate e i contribuenti proposero due atti d’appello, accolti parzialmente dalla Ctr che ritenne legittimo l’accertamento fondato sulle indagini bancarie, riconoscendo legittima, invece, la deducibilità dei costi connessi ai beni ammortizzabili.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. L’Agenzia ha altresì proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi; resistono al suddetto ricorso i contribuenti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Il ricorso dei contribuenti è infondato.

Con il primo motivo, è stata denunziatè:, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, lamentando: che gli accertamenti bancari non fossero stati confrontati con la ricostruzione analitica di cui al p.v.c. n. 223, come desumibile dal procedimento d’accertamento con adesione, in cui l’Agenzia, con dichiarazione di scienza e non confessoria, aveva riconosciuto una minor somma per il recupero di tassazione; che le presunzioni relative ai prelevamenti e agli accrediti bancari erano state superate dai documenti forniti.

Con il secondo motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, in ordine ai punti 21 e 39 della tabella A, Parte 2, e ai punti 127 undecies e 127 quaterdecies della tabella A, parte 3, avendo l’ufficio applicato l’aliquota del 20% sull’erroneo convincimento che la società avesse effettuato cessioni di beni e non prestazioni di servizi d’appalto.

Il prime: motivo non merita accoglimento, in quanto diretto ad un riesame del merito, avendo la Ctr chiaramente argomentato che i due p.v.c. redatti dalla G.d.f. avevano ad oggetto operazioni diverse, non contenendo alcuna duplicazione, nel senso che una prima ispezione riguardò le operazioni fatturate dalla società, e la seconda, invece, le ulteriori operazioni riconducibili alla società e ai soci.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non autosufficiente, non essendo stato trascritto nel ricorso l’accertamento contestato.

Inoltre, tale motivo riguarda una questione nuova, che non è stata oggetto dei motivi d’appello.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è fondato.

Con il primo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 55, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1, e il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, lamentando che la Ctr aveva detratto dagli importi recuperati a tassazione le somme per spese sostenute per acquisti per cui era stata versata l’iva, ritenendo non essere d’ostacolo l’omessa presentazione della dichiarazione annuale nel termine utile, ed escludendo anche le sanzioni poichè il fatto in questione era dipeso dal dolo del soggetto cui era stata affidata la gestione della contabilità.

L’ufficio adduceva che la detrazione non avrebbe potuto essere riconosciuta, sia per l’omessa presentazione della dichiarazione dal 1999 al 2005, sia per l’omissione delle liquidazioni periodiche, nonchè per la decadenza relativa al termine biennale di cui al predetto art. 19, comma 1.

Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471, art. 5, e dei suddetti il D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, avendo la Ctr erroneamente escluso le sanzioni, applicando erroneamente una fattispecie diversa da quella contestata dall’ufficio, che riguardava l’omessa dichiarazione, l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’omessa registrazione delle fatture.

Con il terzo motivo, in subordine rispetto al secondo, è stata denunziata l’insufficiente motivazione in ordine all’incolpevole affidamento della società circa la condotta del proprio consulente.

Con il quarto motivo, è stata denunziata la violazione di alcune norme in tema d’ammortamento di beni ammortizzabili, considerato che: nell’apposito registro non erano state riportate le fatture d’acquisto dei vari beni e alcune di esse erano indeterminate.

Il primo motivo è fondato.

Dagli atti emerge che il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale dal 1999 al 2005 e di provvedere alle liquidazioni periodiche iva, sicchè il diritto alla detrazione, riconosciuto dalla Ctr (in maniera alquanto generica, senza alcun riferimento alle suddette dichiarazioni), non sussiste.

Il secondo motivo è parimenti da accogliere, in quanto la Ctr non ha applicato correttamente il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, avendo ritenuto che fossero da disapplicare le sanzioni irrogate risultanti dagli avvisi d’accertamento impugnati, poichè gli addebiti sarebbero stati da ascrivere alla condotta omissiva di una terza persona, commercialista incaricata dal contribuente.

Al riguardo, a norma dell’art. 6 citato, comma 3, il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

Nella fattispecie, tale norma non è applicabile, in quanto, come si evince dalla norma richiamata, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, prevede che il contribuente non è punibile quando dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi (Cass., n. 20113/12).

Ora, nel caso concreto, non viene in rilievo il mero mancato pagamento dei tributi causato da fatto illecito di terzo, poichè al contribuente sono state ascritte l’omessa presentazione delle dichiarazioni, l’omessa registrazione delle fatture e l’omessa tenuta delle scritture contabili; omissioni che sì sono protratte per vari anni, come si evince dagli atti, prima della denuncia nei confronti del terzo cui il contribuente affidò l’incarico di curare gli adempimenti fiscali in questione.

Pertanto, al contribuente va anche imputata la responsabilità omissiva di non aver adeguatamente vigilato in ordine ai regolare e corretto adempimento del mandate; conferito al soggetto, poi denunciato.

Il terze, motivo, dedotto in subordine al precedente ed afferendo al vizio motivazionale, va considerato assorbito dall’accoglimento del secondo.

Il quarto motivo è del pari fondato, in quanto la Ctr non ha correttamente applicata le norme richiamate non essendo legittima la deducibilità delle quote d’ammortamento, risultante dal registro dei beni ammortizzabili in ordine a beni di cui non sia certa la determinazione per la mancanza delle fatture di riferimento.

Invero, la norma per cui la fattura deve contenere, tra le altre, le indicazioni della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21), risponde a oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione.

Pertanto, un’indicazione generica dell’operazione fatturata non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare, sicchè è legittima l’irrogazione della relativa sanzione (Cass. n. 21980/2015).

Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr dell’Umbria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso della G.M. s.n.c. & C. e dei soci, e dichiara inammissibile il secondo motivo.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, in ordine ai motivi primo, secondo e quarto, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Ctr dell’Umbria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di leggitimità.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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