Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25277 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18018/2017 R.G. proposto da:

B.F.T. S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini n.

16, presso lo Studio dell’Avv. Stefano Loconte, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 5276/4/16, depositata il 7

giugno 2016.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 aprile 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che, con l’impugnata sentenza, nel giudizio di rinvio a seguito di riassunzione, la Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, respingeva il ricorso promosso da B.F.T. S.r.l., esercente attività di autotrasporto, avverso l’invito di pagamento con il quale l’Agenzia delle Dogane recuperava un credito per accise su gasolio, anni 2001 2002 2003 2004, perchè compensato oltre il termine dell’anno solare stabilito dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 3, nella versione applicabile ratione temporis;

2. che la Regionale, dopo aver preso atto che la cassazione rescindente aveva stabilito che l’anno solare entro cui provvedere alla compensazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 277 cit., art. 4, comma 3, era da intendersi quello che terminava il 31 dicembre dell’anno in cui era sorto il credito, respingeva il ricorso della contribuente che aveva invece tardivamente compensato;

3. che la contribuente ricorreva per quattro motivi, mentre l’ufficio notificava un primo controricorso il 15 settembre 2017, poi seguito dalla notificazione di un secondo controricorso di diverso tenore il 12 dicembre 2017;

4. che, con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente lamentava l’incostituzionalità del D.P.R. n. 277 cit., art. 4, comma 3, siccome interpretato da questa Corte nella fase rescindente; secondo la contribuente, infatti, nell’ordinamento potevano essere rinvenuti differenti modi di intendere l’anno solare, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.;

4.1. che, con il secondo motivo, ancora formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente lamentava che la Regionale non avesse ritenuto retroattivo, in quanto avente natura di interpretazione autentica, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 61, comma 1, lett. b), che aveva modificato il D.P.R. n. 277 cit., art. 4, comma 3, nella direzione che il credito poteva essere compensato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui era sorto;

4.2. che, con il terzo motivo, di nuovo formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente sosteneva che, per il “principio di legalità”, andava comunque retroattivamente applicata la modifica introdotta dal D.L. n. 1 cit., art. 61, comma 1, lett. b), in quanto più favorevole;

4.3. che, con il quarto motivo, sempre formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione del D.P.R. n. 277 cit., art. 4, comma 3, la contribuente addebitava alla Regionale di non aver considerato che le compensazioni in contestazione erano state fatte “addirittura in via anticipata rispetto alla data di scadenza sancita dal legislatore”;

4.4. che i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati, secondo le conformi conclusioni del pubblico ministero; è certamente vero che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, nel giudizio di rinvio, anche con riferimento alle disposizioni per le quali la Corte rescindente ha stabilito il principio di diritto (Cass. sez. II n. 21114 del 2008; Cass. sez. I n. 27082 del 2007); va tuttavia evidenziata la manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità, per quale può bastare semplicemente osservare che la contribuente nemmeno ha identificato analoghe concrete ipotesi di differente trattamento e nemmeno ha spiegato perchè la scadenza del 31 dicembre dell’anno in cui è sorto il credito costituirebbe un’irragionevole disciplina deteriore; ed è inoltre vero che lo ius superveniens, quest’ultimo comprensivo della legge di interpretazione autentica, può essere fatto valere anche nel giudizio di rinvio (Cass. sez. III n. 17442 del 2006; Cass. sez. I n. 14022 del 2002); tuttavia deve essere escluso che il D.L. n. 1 cit., art. 61, comma 1, lett. b), abbia una tale natura, sia per il fatto che la norma non si “autoqualifica” come tale, sia perchè era del tutto assente un’incertezza interpretativa che il legislatore fosse stato chiamato a chiarire (Cass. sez. un. 5685 del 2015; Cass. sez. I n. 11154 del 2012), come in effetti dimostrato dalla assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. VI-T n. 9014 del 2015; Cass. sez. trib. n. 8329 del 2013; Cass. sez. trib. n. 7883 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7881 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7879 del 2012); deve essere poi esclusa una qualsiasi applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dal D.L. n. 1 cit., art. 61, comma 1, lett. b), atteso il generale contrario principio fissato dall’art. 11 preleggi; e sul quale contrario principio non può far aggio l’eccezionale diversa regola dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole, prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, la quale rimane confinata alle sole sanzioni tributarie, in ragione della natura punitiva delle stesse, nella sostanza assimilate a precetti penali; il quarto motivo è invece inammissibile, questo perchè la Regionale non ha pronunciato sulla specifica domanda, cosicchè la censura avrebbe dovuto essere formulata, piuttosto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c.; e avendo altresì cura di dimostrare, sotto il profilo dell’autosufficienza, che la stessa era stata proposta in primo grado, oltrechè ribadita in appello (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012); anche perchè, nel giudizio di rinvio, non potevano essere ammesse nuove questioni;

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, che si liquidano in Euro 8.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA