Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25276 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11595/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EPIU’ S.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 5620/35/2016, depositata il 3 novembre 2016.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 aprile 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che, con l’impugnata sentenza, per quanto di diretto interesse, la Regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, dopo aver dato atto che EPIU’ S.r.l. aveva versato per errore somme minori rispetto quelle che avrebbe dovuto pagare per il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 13, riteneva tuttavia possibile, con riferimento alle somme effettivamente saldate, un “ravvedimento parziale”;

2. che l’ufficio, intimata la contribuente, ricorreva per un unico motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che la Regionale aveva errato a riconoscere il “ravvedimento parziale”, incorrendo perciò nella violazione del D.Lgs. n. 472 cit., art. 13;

3. che, conformemente alle richieste del pubblico ministero, il ricorso dell’ufficio deve essere accolto alla luce della giurisprudenza della Corte, che non ammette il “ravvedimento parziale”; stabilendo, infatti, il D.Lgs. n. 472 cit., art. 13, che per il perfezionamento del beneficio le somme previste debbano pagarsi tutte ed esattamente; dovendosi inoltre aggiungere, proprio per la ragione che la perfezione del ravvedimento dipende esclusivamente dal verificarsi di una oggettiva condizione, quella cioè dell’integrale versamento, che è irrilevante che l’inferiore saldo sia stato cagionato da una causa di carattere soggettivo, come ad es. il prospettato errore di calcolo dell’imposta e degli interessi (Cass. sez. trib. n. 22330 del 2018; Cass. sez. VI n. 19017 del 2015).

5. che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia deve essere decisa nel merito, col rigetto dell’originario ricorso del contribuente;

6. che, compensate le spese dei precedenti gradi, il contribuente deve essere condannato a rimborsare quelle di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’ufficio; e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso del contribuente; condanna quest’ultimo, compensate le spese sostenute davanti alle commissioni, a rimborsare all’ufficio le spese del grado di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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