Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25276 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25276 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 19333-2012 proposto da:
MAZZARELLA MARIA LUISA (MZZMLS50S61C514A)
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22,
presso lo studio dell’avvocato D’ISIDORO VINCENZO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C8018440587) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

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Data pubblicazione: 08/11/2013

- controricorrente avverso il decreto n. 1339/2010 R.G. V.G. della CORTE
D’APPELLO di LECCE del 28/02/2012, depositato il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN

udito l’Avvocato D’Isidoro Vincenzo difensore della ricorrente che ha
chiesto raccoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Che, con il decreto impugnato, la Corte di merito ha provveduto sulla
domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta
da Maria Luisa Mazzarella, condannando il Ministero della Giustizia al
pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.250,00, con
integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del
ridimensionamento della domanda (tenuto conto della richiesta di
liquidazione di euro 4250,00, e del rigetto della domanda di
rivalutazione monetaria);
che per la cassazione di tale sentenza ricorre la Mazzarella sulla base di
due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così
come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di
consiglio;
Che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 24,
38 e 111 della Costituzione, degli artt. 91 e 92, secondo comma, e 93
cod.proc.civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
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Ric. 2012 n. 19333 sez. M2 – ud. 12-03-2013

GIORGIO;

per non avere la Corte di merito indicato nel decreto impugnato i giusti
motivi che avrebbero consentito la deroga al principio della
soccombenza e per avere la stessa, con la disposta compensazione
delle spese, vanificato il vantaggio economico connesso
all’accoglimento del ricorso, essendosi anzi risolto il processo in un

Che con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alla disposta
compensazione integrale delle spese del giudizio di merito pur in
mancanza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a norma del
secondo comma del citato art. 92 cod.proc.civ., consentono la
compensazione delle spese in deroga al principio della soccombenza,
non potendosi ritenere tale il ridimensionamento della domanda;
Che la nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la
compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art.
92 cod. proc. civ., comma 2), sottende – anche in relazione al principio
di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate
e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse
parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda
proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati
accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità
dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda
articolata in un unico capo” (Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del
21/10/2009; Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976);
Che, peraltro, appare fondata la censura dal punto di vista
motivazionale in relazione all’avvenuta integrale compensazione delle
spese in quanto non è sufficiente a supportare una tale pronuncia la
mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale
soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente
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Ric. 2012 n. 19333 sez. M2 – ud. 12-03-2013

danno economico per la parte vittoriosa;

riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle
spese (v., per tutte, Sez. 6-1, sent. n. 901 del 2012, Sez. 1, ordinanza n.
5598 del 2010);
Che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che
lo scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la

l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento di
un mezzo delle spese del giudizio di merito;
Che l’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la
compensazione per un mezzo delle spese di questa fase;
Che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il
decreto impugnato in relazione al solo capo relativo alle spese, e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla
rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, che per l’intero
liquida in euro 1140,00, di cui curo 600,00 per diritti, euro 490,00 per
onorari ed euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori
di legge, dichiarando compensato il residuo, nonché della metà delle
spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi
euro 556,25, di cui euro 506,25 per compensi, oltre accessori di legge,
dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del
difensore Avv. Vincenzo D’Isidoro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – Sottosezione Seconda, il 12 marzo 2013.

compensazione in ragione della metà delle spese del giudizio,

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