Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25275 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GIRONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28157-2012 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO ARISTEI

STRIPPOLI, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALOMBARA SABINA, UFFICIO TRIBUTI DI PALOMBARA SABINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2017 dal Consigliere Dott. DI GERONIMO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato ARISTEI STRIPPOLI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente impugnava tre avvisi di accertamento relativi all’ICI per le annualità 2005-2006-2007, relativa alla maggior imposta dovuta per effetto dell’inserimento del terreno di sua proprietà in PRG e della conseguente attribuzione della natura edificabile; con sentenza della CTP il ricorso veniva parzialmente accolto; il Comune di Palombara Sabina proponeva appello e la CTR riformava la sentenza di primo grado, rilevando che il Comune aveva informato la contribuente del cambio di destinazione e non erano stati forniti elementi sulla base dei quali ritenere errata la valutazione del terreno compiuta dall’UTE.

2. Avverso tale pronuncia, la contribuente propone ricorso in cassazione articolando cinque motivi; il Comune non articolava difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il giudicato interno, formatosi a seguito della decisione di primo grado, che la CTR avrebbe omesso di rilevare. Nello specifico, evidenzia la contribuente che la CTP aveva ritenuto che la comunicazione del cambio di destinazione d’uso, essendo intervenuta solo nel 2007, sarebbe stata applicabile alle annualità successive e non a quelle precedenti, oggetto dell’accertamento. Rispetto a tale specifica questione, si assume che il Comune non avrebbe proposto appello.

1.2. Il motivo è infondato. Nell’esposizione dello svolgimento del processo, infatti, la CTR ha espressamente indicato che il Comune aveva proposto appello rappresentando che la mancata o irregolare comunicazione di cambio di destinazione d’uso non incideva sull’esistenza del presupposto impositivo. Ne consegue che la questione concernente la rilevanza giuridica della comunicazione è stata espressamente riproposta in sede di appello, il che ha impedito il formarsi del giudicato interno, come invece sostenuto dall’odierna ricorrente.

1.3. Nè rileva che la CTR abbia sommariamente esaminato la questione, rilevando che la comunicazione del cambio di destinazione d’uso era intervenuta nel 2007 e non motivando espressamente in merito all’eventuale inefficacia per le annualità pregresse. La carenza motivazionale, infatti, avrebbe legittimato l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma non determina di per sè l’avvenuta formazione del giudicato interno che poteva conseguire solo ed esclusivamente alla mancata proposizione del motivo di appello che, invece, risulta proposto dal Comune appellante, tant’è che la questione viene indicata nella sentenza della CTR.

2. Il secondo e quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa decisione su questioni espressamente sottoposte al giudice di appello. In particolare, sostiene la odierna ricorrente di aver dedotto il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento per l’omessa allegazione della stima UTE sulla base della quale il Comune aveva determinato il valore del terreno. Inoltre, aveva anche contestato l’applicazione nella misura massima delle sanzioni correlate all’omesso pagamento dell’ICI.

2.1. Entrambe le questioni non risultano in alcun modo affrontate dalla CTR che, pur dando atto che la contribuente aveva riproposto le predette questioni, non le esaminava neppure implicitamente.

In particolare, per quanto riguarda il vizio di motivazione, la CTR si è limitata a dar atto dell’esistenza della stima UTE e della presunta mancata contestazione, senza in alcun modo affrontare il diverso problema concernente la necessità che la stima fosse o meno allegata agli avvisi di accertamento.

Ancor più macroscopica è l’omessa pronuncia sulla quantificazione delle sanzioni, aspetto che non viene in alcun modo trattato dalla CTR.

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione derivante dall’aver la CTR affermato che la contribuente “non ha contestato il valore dell’area con una perizia, ma si è limitata a produrre due atti di vendita di aree ritenute similari”; in tal modo, la CTR avrebbe totalmente omesso di considerare che – diversamente da quanto affermato – una perizia di parte era stata tempestivamente depositata e, quindi, andava valutata nel motivare il rigetto dell’impugnazione degli avvisi di accertamento.

3.1. Pur tenendo conto del più restrittivo spazio di cognizione riservato al giudice di legittimità a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo di ricorso va accolto. La ricorrente, infatti, ha integralmente riprodotto – ai fini dell’autosufficienza – la perizia di parte redatta dal Geom. P. che, oltre a contenere un riferimento ai valori medi di mercato secondo il criterio comparativo, fornisce anche una descrizione specifica del terreno in oggetto, determinandone il più probabile valore di mercato in considerazione delle peculiarità dell’immobile.

La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, risulta irrimediabilmente viziata, avendo dato atto dell’inesistenza della contestazione della stima UTE a fronte dell’avvenuta produzione di una perizia di parte che, per essere disattesa, andava necessariamente esaminata.

4. Alla luce di tali considerazione, va disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della CTR, cui si rimette anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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