Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25275 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33768-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO li, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO FINOCCHITO;

– ricorrente –

contro

C.A. e M.P., rappresentati e difesi dall’avv.

GIUSEPPE RAMPINO, presso il cui studio sono domiciliati;

– controricorrenti –

C.M., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE RAMPINO,

presso il cui studio è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Presidente Dott. GRAZIOSI CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 14 dicembre 2015, accoglieva la domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale proposta da M.M. nei confronti di C.A. e M.P., in proprio ex art. 2048 c.c. e quali legali rappresentanti del figlio minorenne C.M., per avere quest’ultimo con la bicicletta fatto cadere il motociclo su cui stava la M., così fratturatasi il femore destro.

Proponeva appello principale C.M., frattanto divenuto maggiorenne; proponeva appello incidentale condizionato la M.. Si costituivano anche i genitori dell’appellante principale.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’8 maggio 2018, ravvisato nelle difese dei genitori dell’appellante principale un appello incidentale, accoglieva poi parzialmente quest’ultimo e l’appello principale, riducendo al 50% la responsabilità di C.M. nella causazione del sinistro in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e pertanto dimezzando il quantum risarcitorio, ridotto a Euro 31.278,50 oltre a interessi, e condannando solidalmente i genitori e il figlio a risarcire la M..

La M. ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difeso C.M. con controricorso e si sono difesi C.A. e M.P. con ulteriore controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va premesso che in entrambi i controricorsi si adduce che il 5 giugno 2018 sarebbe stata stipulata una transazione, riconoscendo peraltro i controricorrenti che le parti vi si erano riservate “il reciproco diritto a proporre ricorso per cassazione”: il che rende qui irrilevante tale accordo.

1.1 I primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 112,115 e 167 c.p.c., per avere il giudice d’appello “introdotto officiosamente elementi di fatto mai allegati dalla controparte” e, “a fronte di puntuali allegazioni” presenti nell’atto di citazione, ritenuto non provati elementi non specificamente contestati, applicando poi la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Denuncia altresì violazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente richiama anzitutto la descrizione dell’incidente che aveva fornito nell’atto di citazione, rimarcando che aveva allegato “un contatto avvenuto in modo improvviso e repentino” tra il suo motociclo “che percorreva regolarmente la propria corsia di marcia” e la bicicletta di C.M., rappresentando, a suo dire dettagliatamente, l’urto tra i due veicoli: “l’impatto avveniva tra la parte anteriore della bicicletta… ed il lato anteriore destro del motociclo”. Sostiene poi la ricorrente che nella comparsa di costituzione C.A. e M.P. “si limitavano a replicare” che l’attrice, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, “per cause incomprensibili o comunque a questa difesa sconosciute, perdeva l’equilibrio e cadeva rovinosamente per terra, senza essere attinta da chicchessia”. E che poi fosse stata “attinta dalla bicicletta” sarebbe stata una ricostruzione “fantasiosa”.

Da ciò desume la ricorrente che la difesa di controparte non aveva eccepito “alcuna condotta imprudente o irrispettosa del Codice della Strada” a lei attribuibile, limitandosi invece a negare l’urto tra i due veicoli. Sulla scorta delle reciproche allegazioni avrebbero le parti chiesto l’ammissione delle prove, “strumento per l’accertamento del fatto” e poi “confluite nelle sentenze” dei due giudici di merito.

La ricorrente trascrive a questo punto un ampio stralcio della ricostruzione del fatto presente nella sentenza di primo grado, per definirlo confermato dal giudice d’appello in motivazione con la sua seguente frase: “La ricostruzione dei fatti operata in sentenza, pertanto, va condivisa e confermata”. Dopo avere tratto dalla comparsa d’appello di C.A. e di M.P. un passo per dedurne l’interrogativo su “quale fosse l’interesse processuale sotteso ad una domanda di riforma che avrebbe avvantaggiato unicamente” i suddetti e per rievocare una propria eccezione di inammissibilità dell’appello che immotivatamente avrebbe disatteso la corte territoriale, la ricorrente riporta una parte della sentenza d’appello relativa alla ricostruzione del fatto, ancora per ribadire che il giudice d’appello ha confermato la ricostruzione del Tribunale, osservando poi che “a questo punto” il giudice d’appello ha ritenuto di dover compiere “l’accertamento della addebitabilità del sinistro alla responsabilità esclusiva della M.” come chiesto dall’appello di C.M., profilo che la corte ha rapportato all’art. 2054 c.c. e qualificato “del tutto mancato” nella decisione di primo grado. Afferma allora la ricorrente che nella sentenza di primo grado l’accertamento del nesso di causalità esclusivo come derivante dalla condotta del ciclista avrebbe effettuato anche tale accertamento, sostenendo altresì che controparte non avrebbe allegato “alcun elemento eziologicamente concorrente”: pertanto il giudice d’appello avrebbe violato gli artt. 112,115 e 167 c.p.c..

Seguono considerazioni sulle osservazioni della corte territoriale che si sviluppano appunto sulla condotta della M., negando la ricorrente che “dagli atti di causa” emergesse che ella avesse in anticipo visto il minorenne e ancora argomentando sulle modalità dello scontro, per ribadire nuovamente che gli elementi addotti dal giudice d’appello per concludere nel senso di responsabilità paritaria sarebbero “totalmente avulsi sia rispetto al thema disputandum sia rispetto al thema probandum, e per concludere infine il motivo “analizzando partitamente i singoli elementi richiamati dalla Corte” allo scopo di evidenziarne l'”inconferenza”.

1.2 Pur apparendo a prima vista eterogeneo, a ben guardare il motivo veicola un unico obiettivo, che consiste nell’inficiare la ricostruzione del sinistro operata dal giudice d’appello in riferimento alla responsabilità del ciclista, sotto il profilo del ruolo che la corte territoriale ha attribuito – a differenza del giudice di prime cure – all’attuale ricorrente: il motivo mira proprio a sostenere che la ricorrente non avrebbe mai tenuto una condotta imprudente o violante norme del codice della strada.

Al riguardo, il motivo comunque non è autosufficiente, perchè, considerato anzitutto che in punto di fatto la premessa del ricorso risulta scarna e dunque non idonea a integrarlo adeguatamente, esso si limita a riportare soltanto alcuni stralci estratti dagli atti di controparte, pretermettendo però che gli avversari avevano inequivocamente resistito in toto e che quindi, ancor più che logico, era ovvio intenderne che la condotta della motociclista non fosse stata riconosciuta come impeccabile da controparte laddove la difesa di quest’ultima aveva affermato che il fatto era accaduto “per cause incomprensibili o comunque a questa difesa sconosciute”.

Oltre a ciò, il motivo argomenta sulla base di elementi fattuali inseriti in modo diretto (id est non estratti dagli atti avversari), e prospetta che il primo giudice aveva già accertato e il giudice di secondo grado semplicemente lo aveva seguito: asserto, quest’ultimo, fondato su una estrapolazione artificiale. Infatti nel ricorso, a pagina 10 – e ciò sarà ripetuto a pagina 16, nella forma più completa, e a pagina 19 -, si riporta la seguente frase evinta dalla sentenza impugnata a pagina 11 della motivazione, che qui si trascrive appunto nel modo completo: “La ricostruzione dei fatti operata in sentenza, pertanto, va condivisa e confermata. Ne consegue che risulta accertato che la caduta per terra della M. unitamente allo scooter fu causata dall’impatto tra la ruota anteriore della bicicletta e la ruota anteriore del motorino. Le conseguenze della caduta emergono dalla documentazione in atti”. Estrapolazione, questa d’altronde -, tipicamente artificiosa proprio perchè, come lo stesso motivo riconosce, la corte territoriale ha reputato di dover compiere un accertamento omesso dal primo giudice, ovvero esaminare la condotta anche della motociclista.

Da tutto questo risulta chiaramente che il motivo patisce una sostanza fattuale che lo rende inammissibile, in quanto è strutturato nel senso di ricostruire alternativamente l’esito del compendio probatorio in cui è sfociata la corte territoriale, allo scopo tentando persino di negare la riforma operata dal giudice d’appello in termini di ricostruzione dei fatti.

2.1 I secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per applicazione della presunzione di pari responsabilità in mancanza dei presupposti stabiliti da tale norma “visto il previo accertamento di nesso causale esclusivo” nella condotta del ciclista.

In subordine, il motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 40 c.p., art. 41 c.p. e art. 2054 c.c., comma 2, per avere il giudice d’appello “ripartito la responsabilità e le colpe” del sinistro incoerentemente rispetto “all’accertata eziologia” della condotta del ciclista.

Dato atto che il motivo, come quello precedente, mira ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto un concorso paritario ex art. 2054 c.c., comma 2, la ricorrente asserisce che il primo motivo ha censurato norme processuali e la norma “sostanziale concernente l’onere della prova”, mentre questa ulteriore censura concerne la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, che sarebbe incoerente con l’accertamento del nesso causale che lo stesso giudice d’appello avrebbe ricondotto esclusivamente alla condotta del minore. Segue un ulteriore serie di estrapolazione di alcuni passi della sentenza d’appello, tra cui quello, già nel precedente motivo utilizzato, per cui “la ricostruzione dei fatti operata in sentenza… va condivisa e confermata ecc.”, lamentando una corretta di “dissociazione tra l’accertamento della causalità materiale e l’imputazione della responsabilità dell’accaduto” e negando che “la riconosciuta dicotomia tra causalità materiale e causalità giuridica “sia “conferente con l’operazione compiuta dalla Corte territoriale”. Questa avrebbe “invertito i termini applicativi del concorso di colpa” ex art. 2054 c.c., comma 2, perchè, “avendo la Corte territoriale puntualmente ricostruito la dinamica del sinistro ed accertato il nesso causale esclusivo con la condotta del minore” non vi sarebbe stato più spazio “per l’applicazione del principio sussidiario”, prevista dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui l’accertamento della colpa esclusiva di uno libera l’altro dalla presunzione di concorrenza. Seguono ulteriori argomentazioni sulle modalità dinamiche del sinistro, ribadendo che essa dimostrerebbe, “così come ricostruita nei due gradi di merito” un “urto unidirezionale” derivante “dalla (folle ed inaspettata) manovra del ciclista”, concludendo per la difformità dell’accertamento rispetto alla corretta applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

2.2 Anche in questo motivo, a ben guardare, il fondamento delle doglianze si impernia e si sviluppa sul asserto che il giudice d’appello avrebbe seguito il primo giudice – e così avrebbe accertato l’asserita “efficacia esclusiva” della condotta “folle ed inaspettata” del ciclista -, ancora richiamando il passo trascritto nel precedente motivo in ordine alla causazione del sinistro da attribuire all’impatto tra la ruota anteriore della bicicletta e quella anteriore del motociclo.

A tale estrapolazione, che – non può non ripetersi – è del tutto artificiosa, segue ancora una volta il richiamo anche di elementi fattuali direttamente proposti come valutazione alternativa del compendio probatorio.

Peraltro il giudice d’appello, nella sua motivazione prolissa e talora poco lineare, si è realmente espresso in un modo criticabile, laddove afferma di avere, proprio con il passo tre volte citato nel ricorso e sopra trascritto, accertato la causalità materiale e di dovere poi accertare quella giuridica (motivazione, pagina 11), che poi conduce a far coincidere proprio con la valutazione della concausa materiale ravvisata in effetti nella condotta della motociclista, a cui attribuisce colpa generica e colpa specifica (si veda soprattutto, a pagina 12s. della motivazione, questo passo oggettivamente di sintesi: “La M., dinanzi ad una situazione quale quella appena descritta, conscia della presenza di un ragazzo in sella ad una bici sul marciapiedi del viale che stava per incrociare, in base al principio informatore della circolazione prescritto dall’art. 140 C.d.S., … e tanto più per il fatto di approssimarsi ad una intersezione, ove l’art. 145 C.d.S., prescrive che i conducenti devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, avrebbe dovuto anch’ella calibrare la sua condotta di guida a prudenza e cautela dovendo prevedere che il ragazzo… potesse immettersi – anche solo involontariamente – sul suo tragitto”). Tuttavia questo non impedisce di comprendere l’effettivo risultato della ricostruzione dei fatti (pagine 12-14), ricostruzione in realtà completa sia per quanto concerne il ruolo del ciclista sia per quanto concerne il ruolo della motociclista nella causazione del sinistro.

Il motivo risulta dunque privo di consistenza.

3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e 343 c.p.c., per avere la corte territoriale qualificato C.A. e M.P. appellanti incidentali “in assenza di elementi minimi” per poter considerare la loro proposizione di un appello incidentale. In subordine, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere la corte dichiarato inammissibile l’appello incidentale dei suddetti per carenza dei requisiti minimi di ammissibilità e, in ulteriore subordine, perchè l’appello incidentale adesivo è inammissibile in caso di litisconsorzio necessario.

Richiamato il passo della sentenza d’appello in cui, riepilogando le posizioni processuali delle parti, si dà atto che C.A. e M.P. avevano chiesto di essere estromessi e, in subordine, che fosse accolto l’appello proposto da C.M., e l’ulteriore passo in cui si dà atto che l’attuale ricorrente aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello di C.M. per i sussistenza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. e si era opposta all’estromissione dei genitori di quest’ultimo, sostenendo pure il passaggio in giudicato della loro condanna ex art. 2048 c.c., per non aver questi proposto appello incidentale, il motivo osserva che il giudice d’appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da C.M. in riferimento all’art. 342 c.p.c., ha rigettato la richiesta di estromissione e infine ha negato la formazione di giudicato interno nei confronti dei genitori di C.M. reputando che C.A. e M.P. “nella sostanza – richiamando i motivi di appello formulati da C.M. e svolgendo argomentazioni su di essi – hanno impugnato essi stessi, tempestivamente, la sentenza, al di là delle formule utilizzate contestando nel merito la pretesa della M. e concludendo in termini”, dal che poi deducendo la rideterminazione del quantum risarcitorio anche nei loro confronti.

Il motivo a questo punto argomenta sulla base dell’asserto che il giudice d’appello avrebbe “utilizzato una interpretazione del tutto avulsa dagli atti processuali”, e quindi opponendo quella che definisce “la ricostruzione corretta degli atti processuali della difesa dei genitori” (ricorso, pagine 24-34), per sostenere che “dinanzi a tali evidenze – espressamente dichiarate dalla stessa parte interessata – non si comprende come la Corte territoriale sia potuta giungere a conclusioni difformi”, e ciò nonostante quanto evidenziato dall’attuale ricorrente nella comparsa di costituzione in appello, che la stessa controparte avrebbe confermato “anche in sede conclusiva”.

Seguono osservazioni in ordine a una “prima ricostruzione” della volontà processuale espressa dai C./ M. nel senso di non avere proposto impugnazione, in ordine a una “seconda ricostruzione”, quest’ultima se ricorresse davvero la presentazione di un appello incidentale – che, se fosse esistito, secondo la ricorrente sarebbe stato inammissibile essendo inammissibile anche l’appello cui avrebbe soltanto aderito -, e infine in ordine a una “terza ricostruzione” – per cui, se ipotizzabile fosse un’impugnazione incidentale, questa costituirebbe comunque un appello incidentale adesivo, ancora una volta inammissibile, qui in relazione alla conformazione del litisconsorzio.

3.2 Il motivo, a tacer d’altro, non gode di effettiva autosufficienza, perchè si limita a riportare solo alcuni – e quindi insufficienti – stralci che sarebbero stati estratti dalla comparsa d’appello, dall’atto di costituzione di ulteriori difensori dei C./ M. e dalle “note conclusive depositate in appello” sempre dalla difesa dei C./ M., da cui si dovrebbe giungere a ricostruire la volontà processuale manifestata dai suddetti. Si tratta, però, di elementi appunto estrapolati dal loro contesto complessivo e insufficienti, onde non sono considerabili le susseguenti tre ricostruzioni della volontà dei C./ M. che la ricorrente ne desume. D’altronde il motivo, nell’illustrazione di quello su cui si fonda, deve fornire in modo chiaro e sufficiente il proprio contenuto, e non invece di limitarsi a prospettare più possibilità alternative. Se alternativa, infatti, può essere – a ben guardare – la soluzione giuridica dedotta, quel che deve essere inequivoca, id est autosufficiente è l’esposizione dei fatti processuali verificatisi e ai quali si intende dare tale soluzione giuridica, esposizione che, si ripete, viene qui effettuata soltanto con alcuni stralci e dunque in modalità non sufficiente. Nè, infine, si nota ad abundantiam, l’essere il giudice di legittimità il giudice anche del fatto qualora siano presentate censure di rito può comportare l’esonero per il ricorso dalla necessaria autosufficienza prescritta comunque dall’art. 366 c.p.c., interpretato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Tutto questo conduce il motivo alla inammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Considerata la difformità delle due sentenze di merito, si stima equo compensare le spese processuali.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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