Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25275 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5398/2017 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Serioplast S.p.A., elettivamente domiciliata Roma, Viale delle

Milizie n. 34, presso lo Studio dell’Avv. Rocco Agostino,

rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Logozzo, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 3371/11/16, depositata il 29 novembre 2016;

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 aprile 2019

dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale dell’Emilia Romagna, in parziale riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso da Serioplast S.p.A. contro l’invito di pagamento che, revocata l’esenzione stabilita a favore dell’autoproduttore avente un consumo mensile di elettricità superiore a KWH 1.200.000,00, recuperava l’accisa “piena” anni 2009 2010; e, questo, perchè, secondo l’ufficio, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. f), all’epoca vigente, doveva essere interpretato nel senso che l’agevolazione era stata ex lege subordinata alla comunicazione mensile dei consumi; comunicazione che, invece, era stata omessa; la Regionale, accoglieva, inoltre, il riunito ricorso, promosso dalla medesima contribuente, contro il corrispondente atto di irrogazione sanzioni, emesso per omessa o incompleta dichiarazione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 504 cit.;

2. che, la Regionale, dopo aver accertato che la contribuente “aveva versato le accise dovute esclusivamente in quei mesi in cui il consumo non aveva superato il limite minimo imposto dalla legge”, riconosceva l’esenzione, appunto, per la ragione che non era stata evasa “alcuna imposta”; mentre, con riguardo alle sanzioni, la Regionale riteneva che le stesse non potessero essere applicate a causa del carattere solo formale della violazione dell’obbligo di trasmissione mensile dei consumi;

3. che l’Agenzia delle Dogane ricorreva soltanto per un motivo, mentre la contribuente resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

4. che, con l’unico motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione degli artt. 52, comma 3, lett. f) D.Lgs. n. 504 cit., oltrechè la violazione dell’art. 59, comma 1, lett. c) e comma 3 D.Lgs. n. 504 cit., l’ufficio rimproverava alla Regionale di aver sbagliato a ritenere che la comunicazione mensile non fosse condizione necessaria per aver diritto al beneficio; e questo perchè, continuava l’Agenzia, la trasmissione mensile rispondeva all’esigenza di un pronto controllo erariale; tanto che, concludeva sul punto l’ufficio, solo dopo l’abolizione dell’esenzione, quest’ultima sostituita da un’aliquota ridotta progressiva, il legislatore aveva cancellato l’obbligo della comunicazione; che, comunque, la Regionale avrebbe dovuto giudicare legittime le sanzioni, sia perchè l’art. 59 D.Lgs. n. 504 cit. comprendeva “tutti i casi di errata dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica”, sia perchè l’omessa comunicazione era avvenuta “con coscienza e volontà”;

5. che il complesso motivo è infondato; anche in disparte il rilievo per cui le censure non sembrano del tutto cogliere la prima ratio decidendi contenuta nella sentenza, laddove in effetti la Regionale ha semplicemente statuito che il diritto all’agevolazione doveva essere riconosciuto perchè non c’era stata alcuna “evasione” di accise; va ad ogni modo osservato che, su di un piano generale, le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto occasione di affermare il principio secondo cui, in mancanza di un’espressa previsione di decadenza, il contribuente non può perdere il diritto al beneficio a causa di omesse formalità, beninteso, nella sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. sez. un. 21498 del 2004); giurisprudenza che, come noto, è conforme a quella costante della Corte di giust. UE, in tema di tributi armonizzati (in generale, sul noto Equoland case, v. Corte giust. UE sez. VI n. 272 del 2014; più nello specifico, in tema di accise, Corte giust. UE sez. IX n. 418 del 2016); ed è proprio per queste ragioni, cioè per la mancanza di una espressa previsione di decadenza, per la natura solo formale dell’adempimento, non influente sul diritto ad avere l’agevolazione, anche testimoniato dalla sua posteriore abrogazione, oltrechè dalla non contestata circostanza che le dichiarazioni annuali avevano permesso al fisco la verifica che nessuna imposta era stata evasa, che la Corte, in pressochè identiche fattispecie, ha riconosciuto l’esenzione (Cass. sez. trib. n. 1985 del 2019; Cass. sez. trib. n. 31618 del 2018);

6. che, con riferimento alla sanzione, deve essere fatto rilevare come non si possa sostenere che la comunicazione in parola costituisca un elemento costitutivo di un diritto all’agevolazione; un beneficio, cioè, che la contribuente ha facoltà di chiedere oppure no; e poi, contraddittoriamente, sanzionare l’omissione della comunicazione come se fosse un obbligo; tanto è vero che l’art. 59, comma 3, lett. c) D.Lgs. n. 504 cit. non contempla affatto questa specifica violazione; colpendo, invece, la disposizione contenuta nell’art. 59, comma 3, lett. c) D.Lgs. n. 504 cit., esclusivamente ipotesi di violazione di obbligatorie dichiarazioni e di obbligatorie tenuta ed esibizione di registri;

7. che la particolarità della lite, unitamente alla considerazione che i segnalati specifici precedenti sono intervenuti dopo l’introduzione dell’impugnazione, suggeriscono alla Corte di compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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