Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25273 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13739/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.F. Frutta S.r.l. e C.A.D. Ligure S.r.l., elettivamente domiciliate

in Roma, Viale America n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Massimo

Biancolillo, che le rappresenta e difende, giusta delega in calce in

atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 1478/2/15, depositata il 18 dicembre 2015.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 aprile 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Liguria, pronunciando sull’appello principale dell’ufficio, oltrechè sull’appello incidentale unitariamente proposto dall’importatore B.F. Frutta S.r.l. e dal dichiarante CAD Ligure S.r.l., riteneva legittima la rettifica con la quale venivano recuperati in solido maggiori dazi per l’importazione dalla Cina di fresh garlic sprouts; la Regionale annullava invece le sanzioni, quest’ultime soltanto irrogate all’importatore;

2. che, per quanto di stretto interesse, la Regionale riteneva che la merce importata doveva essere classificata come aglio, con ciò accogliendo la tesi dell’ufficio; non invece come “porri e altri ortaggi agliacei” soggetti a minore dazio, secondo quanto dichiarato in dogana; la Regionale, come anticipato, annullava però le sanzioni ritenendo dimostrato “il legittimo affidamento” della contribuente;

3. che l’importatore B.F. Frutta S.r.l. e C.A.D. Ligure S.r.l. resistevano con un unico controricorso, proponendo ricorso incidentale per due motivi, con riguardo al capo di sentenza sfavorevole; e, cioè, laddove la Regionale aveva confermato la legittimità della rettifica e il recupero della maggiore imposta;

3.1. che, con entrambi i motivi del ricorso incidentale, il primo formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, alla Regionale veniva contestato di aver erroneamente accertato che la merce era da classificarsi come aglio; mentre, secondo i contribuenti, i fresh garlic sprouts erano prodotti diversi, seppur derivati dalla medesima pianta, non tutelati dai maggiori dazi stabiliti a protezione del produttore di aglio comunitario;

3.2. che i due motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè nella sostanza costituiscono profili diversi della medesima censura, sono il primo inammissibile e il secondo infondato; il primo è inammissibile perchè, anche in disparte la considerazione che il “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 garantisce la critica della motivazione nei soli limiti del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. 8053 del 2014), i fatti sono qui pacifici atteso che non è contestato che quello che è stato importato siano stati i fresh garlic sprouts, trattandosi piuttosto di stabilire in diritto se gli stessi debbano essere classificati sotto la voce aglio o sotto la voce “altri prodotti agliacei” (Cass. sez. I n. 24155 del 2017); il secondo motivo è invece infondato perchè, come invero anche indicato dalle Informazioni Tariffarie Vincolanti, il prodotto di quella specifica pianta bulbosa non può che essere classificato come aglio, non come se fosse il prodotto di piante diverse, pur appartenenti alla medesima famiglia delle Liliaceae, come il porro, la cipolla et similia.

4. che l’Agenzia delle Dogane proponeva ricorso principale per un motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare denunciando la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, rimproverando alla Regionale di aver erroneamente annullato le sanzioni; l’ufficio, nella sostanza, deduceva che la CTR aveva sbagliato ad escludere la colpa della contribuente;

4.1. che il ricorso principale è fondato alla luce della costante giurisprudenza per cui la violazione è punita sia a titolo di dolo che di colpa, gravando quindi sulla contribuente l’onere della dimostrazione di aver dichiarato una diversa qualità della merce quantomeno in assenza di colpa, non essendo all’evidenza rilevante che l’ufficio non abbia immediatamente scoperto la non corrispondenza a realtà della dichiarazione in dogana (in generale, con riferimento al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1, Cass. sez. trib. n. 22329 del 2018; con specifico riferimento alla violazione prevista e punita dal D.P.R. n. 43 cit., art. 303, Cass. sez. trib. n. 14030 del 2012).

5. che pertanto il ricorso principale deve essere accolto, mentre quello incidentale respinto, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza; che non essendo necessari altri accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito con l’integrale rigetto dei ricorsi originari delle contribuenti; compensate le spese dei precedenti fasi e gradi, le spese di legittimità seguono invece la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale dell’ufficio, rigetta quello incidentale delle contribuenti; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta integralmente gli originari ricorsi; compensa le spese dei gradi di merito; condanna i contribuenti, in solido tra loro, a rimborsare all’ufficio le spese del grado di legittimità, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA