Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25273 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25273 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 19330-2012 proposto da:
NEMBROTTE LUIGIMBLGU48M25D643B) elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARDINA DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato D’ISIDORO
VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 01844058, in persona del Ministro pro tempore,
dettivitmente

dk_sn-Diciliutn in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presse

rAVVOCATURA GENETZ_ALE DELLe STATO, che Io rIppresenta e dalisk, cp
legis,

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso il decreto n. 1341/10 V.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE del
28/02/2012, depositato il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato D’Isidoro Vincenzo difensore del ricorrente che ha chiesto
raccoglimento del ricorso;

del ricorso.

RILEVATO IN FATTO
Che, con il decreto impugnato, la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa
riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da Luigi Nembrotte, condannando
il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro
16250,00, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del
ridimensionamento della domanda (tenuto conto della richiesta di liquidazione di euro
34.000,00 e del rigetto della domanda di rivalutazione monetaria);
che per la cassazione di tale sentenza ricorre il Nembrotte sulla base di due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal
Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;
Che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli ara. 24, 38 e 111 della
Costituzione, degli artt. 91 e 92, secondo comma, e 93 cod.proc.civ. ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la Corte di merito indicato nel
decreto impugnato i giusti motivi che avrebbero consentito la deroga al principio della
soccombenza e per avere la stessa, con la disposta compensazione delle spese,
vanificato il vantaggio economico connesso all’accoglimento del ricorso, essendosi anzi
risolto il processo in un danno economico per la parte vittoriosa;
Che con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alla disposta compensazione integrale delle
spese del giudizio di merito pur in mancanza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a
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è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto

norma del secondo comma del citato art. 92 cod.proc.civ., consentono la compensazione
delle spese in deroga al principio della soccombenza, non potendosi ritenere tale il
ridimensionamento della domanda;
Che la nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione parziale o
totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 cod. proc. civ., comma 2), sottende anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte,

parti ovvero anche raccoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia
stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero
quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una
domanda articolata in un unico capo” (Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009; Sez.
1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976);
Che, peraltro, appare fondata la censura dal punto di vista motivazionale in relazione
all’avvenuta integrale compensazione delle spese in quanto non è sufficiente a supportare
una tale pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una
sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta
anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Sez. 6-1, sent.
n. 901 del 2012, Sez. 1, ordinanza n. 5598 del 2010);
Che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che lo scarto tra
l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione della
metà delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al
pagamento di un mezzo delle spese del giudizio di merito;
Che raccoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo
delle spese di questa fase;
Che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in
relazione al solo capo relativo alle spese, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della Giustizia alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, che per l’intero
liquida in euro 1140,00, di cui curo 600,00 per diritti, euro 490,00 per onorari ed euro
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accolte o rigettate e che si siano’ trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse

50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge, dichiarando compensato
il residuo, nonché della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida
in complessivi euro 556,25, di cui euro 506,25 per compensi, oltre accessori di legge,
dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore Avv. Vincenzo
D’Isidoro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile — Sottosezione

Seconda, il 12 marzo 2013.

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