Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25272 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GIRONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9281-2011 proposto da:

COMUNE DI SAN POSSIDONIO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CECILIA FURITANO, MARCO ZANASI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

EMILZOO SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TURCHI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PURITANO CECILIA per delega

verbale dell’Avvocato ZANASI che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Comune di San Possidonio (MO) propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3 del 17 gennaio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati alla Emilzoo spa per Ici 2003/2005 su due fabbricati ad uso abitazione e su un fabbricato rurale rispettivamente accatastati, a far data dal dicembre 2005, in categorie A3 e D10 – in proprietà di questa.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che i fabbricati in oggetto fossero, negli anni di riferimento, esenti da Ici in quanto: – accatastati al rustico senza rendita, perchè compresa nel reddito dominicale del fondo agricolo sul quale insistevano; – concretamente destinati all’esercizio dell’agricoltura (abitazione del custode e dei dipendenti dell’azienda agricola di allevamento bovini; stalla); utilizzati a tal fine anche dal terzo (società Prato Verde) al quale la Emilzoo spa li aveva affittati per l’anno 2005.

Resiste con controricorso la Emilzoo spa in liquidazione.

Il Comune ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione o falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, conv. in L. n. 133 del 1994; D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) e art. 9; art. 29 (ora 32) D.P.R. n. 917 del 1986. Per avere la commissione tributaria regionale sovvertito quanto stabilito da SSUU 18565/09 in ordine all’efficacia dirimente dell’iscrizione catastale (A/6 o D/10) ed ai requisiti di ruralità che debbono essere rivestiti dagli immobili non accatastati. Inoltre, la commissione tributaria regionale non avrebbe considerato che l’esenzione Ici non spettava, nella specie, nemmeno per il fabbricato adibito a stalla il quale, ancorchè iscritto (dal 9.12.05) in D/10, era stato dalla Emilzoo spa concesso in affitto a terzi.

p. 2.2 La decisione della commissione tributaria regionale, sebbene con le precisazioni in diritto che seguono, merita conferma.

Essa si è infatti allineata a quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui, ai fini dell’esenzione in oggetto, è dirimente il tipo di classificazione catastale attribuita all’immobile; mentre, per i fabbricati non iscritti, l’accertamento di ruralità (necessaria strumentalità del bene all’esercizio dell’agricoltura) deve essere svolto in concreto dal giudice di merito. Hanno osservato le SSUU (in motiv): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente (in caso di avvenuta iscrizione catastale) il classamento attribuito – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.

Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, art. 9, comma 3 bis, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007 conv. in L. n. 222 del 2007; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009.

p. 2.3 Nel caso di specie è però incontroverso tra le parti che i fabbricati in oggetto non fossero accatastati negli anni 2003 e 2004; mentre nel 2005 trovarono iscrizione catastale (in categorie A/3 e D/10) solo a far data dal 9 dicembre.

Si verte dunque proprio di quella situazione nella quale – come stabilito dal suddetto indirizzo di legittimità – rileva l’effettiva “necessaria strumentalità” del fabbricato allo svolgimento dell’attività agricola ex art. 2135 c.c.. Oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice di merito, secondo il parametro recepito dal D.Lgs. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, mod. dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, art. 42 bis, cit. (norma ritenuta di carattere interpretativo e, pertanto, di efficacia retroattiva: Cass. nn.10355/15; 27088/16).

Orbene, ciò è quanto ha accertato la commissione tributaria regionale nella sentenza impugnata; la quale, in particolare, ha appurato che: – la Emilzoo svolgeva attività di allevamento del bestiame; – i fabbricati in oggetto erano strumentali all’attività agricola, risultando anche un’autorizzazione della Provincia di Modena allo spandimento dei liquami zootecnici prodotti sull’area in questione; – le due abitazioni venivano adibite a servizi del custode e dei dipendenti, mentre l’altro fabbricato era adibito a stalla; – tali destinazioni funzionali di asservimento e strumentalità erano rimaste inalterate pur a seguito dell’affitto di fondo rustico stipulato nel 2005 con l’azienda agricola zootecnica Prato Verde.

La conclusione alla quale la commissione tributaria regionale – in esito all’accertamento fattuale da essa svolto – è stata dunque nel senso univoco del carattere di ruralità dei fabbricati, obiettivamente considerato, con conseguente loro esenzione Ici.

Tale accertamento di merito – che si ritiene sufficientemente motivato e, come tale, insindacabile nella presente sede di legittimità – esplica effetto per il complessivo periodo impositivo dedotto in giudizio. Va infatti considerato che l’avvenuta classificazione catastale in data 9 dicembre 2005 esplicava comunque effetto, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, dalla data del 1^ gennaio dell’annualità di imposta successiva.

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la debenza Ici sui medesimi fabbricati era stata già affermata, tra le stesse parti, dalla sentenza della commissione tributaria regionale Emilia Romagna n. 109/10 per l’anno 2002; con conseguente preclusione da giudicato esterno.

Il motivo è infondato.

Il giudicato esterno di cui si tratta non ha riguardato le stesse annualità di imposta dedotte nel presente giudizio, con la conseguenza che la sua eventuale forza preclusiva in quest’ultimo presupporrebbe l’accertamento della durevolezza “in fatto” di tutti gli elementi sui quali esso (per una annualità precedente) si è fondato (SSUU 13916/06; Cass. nn. 4832/15; 6953/15; 20257/15). Vale a dire, una verifica di continuità e stabilità nel tempo dei presupposti di imposizione, ovvero esenzione, che nella specie è del tutto mancata, e che non poteva di per sè reputarsi scontata.

Al di là di questo, è dirimente osservare come il giudicato esterno in questione si fondi essenzialmente (secondo la stessa ricostruzione che ne viene operata dal Comune) non su un accertamento fattuale, ma su una determinata (ed ormai superata) interpretazione della normativa di riferimento; asseritamente incentrata (oltre che sulla non decisività, contrariamente a quanto stabilito da SSUU 18565/09 cit., del classamento catastale) sulla rilevanza di determinati requisiti esonerativi di tipo sia soggettivo sia oggettivo.

Senonchè, si è detto come la disciplina in materia sia stata successivamente fatta oggetto di una complessa evoluzione di tipo sia legislativo sia giurisprudenziale (di segno opposto); con conseguente venir meno di quella efficacia espansiva esterna che il Comune vorrebbe attribuire al giudicato in oggetto; la cui intangibilità – al contrario – non può dunque che riguardare la sola e specifica annualità di imposta da esso considerata.

p. 4. Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato (sebbene con un obiter dictum) la decadenza di esso ricorrente dalla contestazione Ici per l’avvenuto affitto a terzi del fabbricato nel 2005, in quanto non dedotto negli avvisi di accertamento; nonostante che questi ultimi fossero stati emessi per il fatto oggettivo della mancata dichiarazione Ici dei fabbricati, indipendentemente dalle (ignote) ragioni che l’avevano determinata.

Il motivo, dichiaratamente formulato in via subordinata, risulta superato dal fatto che la commissione tributaria regionale, come si è anticipato, ha fondato la propria decisione (oltrè che su questo argomento) su una diversa, autonoma ed autosufficiente ratio decidendi (introdotta dalla congiunzione concessiva “comunque”); insita nel positivo accertamento di strumentalità e ruralità dei fabbricati in questione, accertamento reso necessario in quanto i fabbricati non erano accatastati. Tanto che nessun vantaggio (nè interesse) potrebbe al Comune derivare dall’ipotetico accoglimento della censura in oggetto; accoglimento di per sè inidoneo ad invalidare la decisione impugnata, che pone altrove il proprio basamento.

p. 5. Con il quarto motivo di ricorso il Comune deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vari profili di contraddittorietà motivazionale in ordine al carattere di ruralità asseritamente rivestito dagli immobili, ed alla ritenuta irrilevanza del loro affitto a terzi nell’ambito di un’attività lucrativa.

Il motivo è infondato. Si richiama, in proposito, quanto già osservato (p. 2.3) in ordine alla correttezza giuridica ed alla sufficienza motivazionale della sentenza in esame; le cui lamentate contraddizioni non riguardano, a ben vedere, profili di accertamento in fatto (in ordine ai quali sarebbe inammissibile qualsivoglia rivisitazione in questa sede), ma criteri e canoni interpretativi che – contrariamente a quanto voluto dal Comune ricorrente – si pongono del tutto in linea con il ricordato indirizzo di legittimità.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso; pone a carico della parte ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.900,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA