Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25272 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 21/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35490-2018 proposto da:

M.F., nella qualità di amministratore di sostegno

della figlia T.M.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, V.PAOLO EMILIO n. 26, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA

BOVE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO TERRULI;

– ricorrenti –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.F.COLETTI n. 35,

presso lo studio dell’avvocato ALEXANDRA BOMPANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERLUIGI VULCANO;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA (EX AUSL (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO CAPUTO, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA B. TORTOLINI n. 30, presso lo studio PLACIDI;

e contro

UNIPOL SAI SPA, già FONDIARIA SAI SPA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA B. TORTOLINI n. 30, presso l’avvocato F. LONGO BIFANO,

presso RAV s.r.l. STA, in ROMA, VIA OMBRONE n. 12/C;

e contro

COMPAGNI ASSICURATIVA DEI LLOYD’S OF LONDON, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO VINCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TRIONFALE n. 5637, presso l’avvocato GABRIELE FERABECOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1526/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che

M.F. e T.N., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne T.M.L., convenivano in giudizio la Merk Sharp&Dohme s.p.a., casa farmaceutica produttrice di un vaccino sperimentale inoculato alla suddetta bambina, il professor D.P., responsabile dello studio clinico sperimentale e autore materiale della somministrazione vaccinale, nonchè la AUSL (OMISSIS), titolare della struttura sanitaria di (OMISSIS) in cui si consumava l’evento lesivo riferito, esponendo che:

– T.M.L. era nata senza alterazioni, segno clinico o segnalazione anamnestica di ritardo nelle acquisizioni psicomotorie;

– nel (OMISSIS) era stata sottoposta, su base volontaria, a una vaccinazione sperimentale;

– dopo primi segnali di reazione avversa, un rialzo febbrile e un episodio di otite bilaterale, era stata ricoverata, a circa 25 giorni dalla vaccinazione, con diagnosi di porpora trombocitopenica, e poi dimessa nel (OMISSIS) ma con riscontrata, progressiva regressione del linguaggio fino alla sua completa scomparsa;

– nel (OMISSIS) era stata sottoposta a visita neuropsichiatrica infantile, con diagnosi infausta di autismo;

premesso, altresì, di non aver avuto un’adeguata informazione per il consenso alla vaccinazione, ed evidenziato il mancato monitoraggio della bimba nei giorni successivi alla somministrazione e il mancato riscontro alle reazioni manifestate, chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni, allegando una correlazione tra l’infermità e la sperimentazione medica riferita;

resistevano l’AUSL (OMISSIS), che chiamava in causa le compagnie di assicurazione La Fondiaria s.p.a. e Lloyd’s of London, queste ultime, D.P. e la Merk Sharp&Dohme s.p.a.;

il Tribunale separava la causa con la Merk Sharp&Dohme s.p.a., in relazione alla sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, e rigettava la domanda attorea affermando l’insussistenza del nesso causale e la regolarità del consenso informato;

la Corte di appello confermava la decisione di prime cure, evidenziando che:

– l’allegazione di una correlazione tra autismo e non già la vaccinazione bensì l’evento anomalo di porpora trombocitopenica, formulata con il gravame, era nuova, al pari del documento, rappresentato da una perizia medica di parte, offerto in produzione solo in secondo grado: trattandosi di nuova “causa petendi” e documento tardivo, la prospettazione era complessivamente inammissibile;

– la mera ipotesi del suddetto consulente di parte, di un’incidenza causale indiretta avvenuta con un danno al sistema nervoso centrale, era anche sfornita di prova, posti gli accertamenti sanitari effettuati nel periodo del ricovero esitato con una dimissione per risoluzione del quadro clinico;

– non emergevano neppure ambiguità della scheda di consenso informato, poichè era indicata la possibilità di “effetti avversi (negativi) che attualmente non si conoscono”;

avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione M.F., quale amministratore di sostegno di T.M.L., articolando due motivi, corredati da memoria;

hanno resistito con controricorso D.P., l’AUSL di Bari, i Lloyd’s, e la UnipolSai Assicurazioni, s.p.a., già La Fondiaria Sai s.p.a.;

l’azienda sanitaria e la UnipolSai hanno altresì depositato memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo del ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116,345 c.p.c., artt. 40 e 41 c.p., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le stesse risultanze peritali officiose avevano concluso per una verosimile correlazione tra la somministrazione vaccinale e la sindrome clinica di porpora diffusa ovvero trombocitopenica, rispetto alla quale l’autismo, come argomentato dalla consulenza medica di parte prodotta in seconde cure, era stato un epifenomeno, laddove la domanda era restata quella di risarcimento di ogni voce di danno correlabile eziologicamente ai fatti storici riportati e risultati;

con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 13,32 Cost., art. 2043 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il consenso dev’essere informato in relazione alla capacità di comprensione del soggetto coinvolto, sicchè avrebbero dovuto rappresentarsi tutte le possibili conseguenze di un atto terapeutico non necessario, assicurandosi del reale intendimento del consenziente, al contempo dovendo tenersi nel conto che l’adempimento dell’obbligazione contrattuale in parola avrebbe dovuto essere pienamente provato dalla controparte debitrice;

Rilevato che:

preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso;

la data di notifica risultante dalla relata è il 10 ottobre 2018, posto che si tratta della ricezione da parte della stessa ad opera del destinatario poi impugnante;

la giurisprudenza evocata dalla difesa dei Lloyd’s è del tutto estranea alla fattispecie, riferendosi alla notifica del ricorso (Cass., 30/04/2015, n. 8824) ovvero al caso, ancor più specifico, di colui che proponga due ricorsi per cassazione, uno inammissibile per carenze proprie (nel caso, violazione dell’art. 366 c.p.c., ammessa dalla medesima parte) e un secondo con consegna oltre 60 giorni dopo la consegna per la notifica del primo gravame (Cass., 17/01/2014, n. 883, peraltro superata da Cass., 07/05/2015, n. 9258, che ha chiarito come la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione -nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione – evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento);

nel merito cassatorio vale ciò che segue;

il primo motivo è in parte inammissibile, in parte fondato;

la Corte territoriale ha rilevato che il fatto costitutivo della domanda risarcitoria, cristallizzatosi in primo grado, era l’addebito di relazione eziologica tra autismo e vaccinazione sperimentale, smentito dall’istruttoria;

la prospettazione del nesso tra somministrazione e porpora diffusa ovvero trombocitopenica era quindi estraneo al perimetro quale definito dalla domanda, sia, quindi, sotto il profilo della mediazione eziologica dell’assunto epifenomeno, sia come lesione in sè, perchè non di quell’evento lesivo si discorreva, conclusivamente, nella pretesa quale ricostruita;

la parte, al contempo, nel censurare dunque l’interpretazione della domanda;

a) non riporta il tenore della citazione, essendo evidente che non basta un inciso narrativo (quale quello cui si allude a pag. 12 del ricorso);

b) critica un accertamento di fatto, quale la ricostruzione della domanda effettuata dal giudice di merito;

sub a) va ricordato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella compiuta misura necessaria (cfr. Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);

sub b), deve osservarsi che l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non pone in discussione un significato normativo ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo, qui non sollevato, del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass., 03/12/2019, n. 31546), fermo l’ulteriore limite ex art. 348 ter c.p.c., comma 5;

il secondo motivo è inammissibile;

la Corte territoriale ha accertato in fatto che il consenso informato era stato correttamente acquisito, valutato che:

a) era noto trattarsi di vaccinazione sperimentale;

b) era stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti, da porre in correlazione con la natura dell’inoculazione dei vaccini P31 e P32 in concomitanza con l’MMR vaccino anti morbillo, parotite e rosolia (pag. 16 della sentenza);

la censura sottende quindi una rilettura istruttoria;

a ciò si aggiunge che, trattandosi di c.d. doppia conforme da parte dei due giudici di merito, all’ammissibilità della censura sotto il profilo dell’omesso esame, osta l’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

nell’ipotesi, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità della censura – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994), come qui non è stato fatto;

ne consegue il rigetto;

le spese possono compensarsi in ragione dell’eccezionalità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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