Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25272 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13226/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Iren Mercato S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale G.

Mazzini n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Livia Salvini, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Iren Energia S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale G.

Mazzini n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Livia Salvini, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 72/5/13, depositata il 13 novembre 2013.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 aprile 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che a Iren Mercato S.p.A. fornitore di gas – e al cliente Iren Energia S.p.A. sul quale era stata traslata l’accisa – veniva opposto diniego alle separate istanze di rimborso chieste in relazione alla Dir. CE 27 ottobre 2003, n. 96, art. 14, par. 1 lett. a);

2. che la Provinciale, pronunciando sul ricorso promosso dal cliente, riconosceva il diritto al rimborso; mentre, pronunciando sul distinto ricorso promosso dal fornitore, lo respingeva;

3. che la Regionale, riuniti gli appelli proposti dall’Agenzia delle Dogane e da Iren Mercato S.p.A., in contraddittorio con Iren Energia S.p.A., respinta l’impugnazione dell’ufficio, ribadito che solo il cliente su cui era stata traslata l’accisa aveva diritto al rimborso, dichiarava inammissibile la domanda del fornitore “per difetto di interesse”;

4. che l’ufficio ricorreva per un unico motivo; al quale resistevano con controricorso sia Iren Energia S.p.A. che depositava memoria, sia Iren Mercato S.p.A. che a sua volta proponeva ricorso incidentale per due motivi e memoria;

5. che, con l’unico motivo di ricorso, formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata in particolare la violazione del D.Lgs. n26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2, l’ufficio addebitava alla Regionale di aver erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso a Iren Energia S.p.A., nonostante che la stessa, in quanto cliente, non fosse il soggetto passivo dell’imposta;

5.1. che, con i due motivi del ricorso incidentale, il primo formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo specialmente la violazione dell’art. 100 c.p.c.; il secondo formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 504 cit., art. 14, comma 2; Iren Mercato S.p.A. rimproverava alla Regionale di aver sbagliato a dichiarare inammissibile il suo originario ricorso “per difetto di interesse”; dalla contribuente, per l’essenziale, si affermava di aver diritto al rimborso in quanto soggetto passivo dell’imposta e quindi titolare del rapporto tributario;

5.2. che i riassunti motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati; dovendosi in effetti considerare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che il D.Lgs. n. 504 cit., art. 14, comma 2, deve essere interpretato nel senso che solo il soggetto passivo dell’imposta ha un rapporto con il fisco, mentre il cliente sul quale sia stata ingiustamente esercitata la rivalsa può ottenere il rimborso esclusivamente dal fornitore, avendo un diritto soggettivo azionabile soltanto davanti al giudice ordinario, trattandosi di una obbligazione da indebito discendente da un rapporto di natura privatistica (Cass. sez. un. 11987 del 2009; Cass. sez. trib. n. 9567 del 2013; salva, comunque, la “straordinaria legittimazione” del cliente, ammessa da Corte giust. C-94/2010, per il caso di impossibilità o eccessiva difficoltà ad avere indietro dal fornitore quanto illegittimamente pagato in rivalsa; questione qui non in discussione);

6. che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, atteso che l’unica questione controversa era chi doveva avere il rimborso, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso di Iren Mercato S.p.A. e con il rigetto dell’originario ricorso di Iren Energia S.r.l.;

7. che il peculiare svolgersi della vicenda processuale, induce la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado e tra tutte le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia e quello incidentale di Iren Mercato S.p.A.; e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso di Iren Mercato S.p.A. e respinge quello di Iren Energia S.p.A.; spese integralmente compensate per ogni fase e grado e tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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