Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25271 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GIRONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2789-2011 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AMEDEO GRASSOTTI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PEGOGNAGA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato

LAURA ROSA, rappresentato e difeso dagli avvocati CHRISTIAN

CALIFANO, LORENZO DEL FEDERICO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRADARA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROSA per delega

dell’Avvocato CALIFANO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. C.E. ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 181/63/10 del 6 luglio 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Pegognaga (MN) per Ici 2005/2007 su un terreno edificabile da lei posseduto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il terreno in questione non potesse considerarsi agricolo D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, lett. b), e art. 9, comma 1, posto che la C. non era più iscritta, in quanto pensionata, negli elenchi comunali dei coltivatori diretti ex L. n. 9 del 1963 (essendo a tal fine irrilevante che la stessa avesse continuato la coltivazione del fondo); – il terreno medesimo dovesse invece considerarsi fabbricabile a far data dalla variante PRG del 15 giugno 2005, essendo a tal fine sufficiente l’adozione dello strumento urbanistico generale D.L. n. 223 del 2006, ex art. 36, conv. in L. n. 248 del 2006; – correttamente il Comune avesse computato a “valore agrario” il terreno nell’anno 2005, atteso che la condizione di fabbricabilità era sopravvenuta soltanto, come detto, il 15 giugno 2005.

Il Comune di Pegognaga ha depositato controricorso.

p. 2. In data 11 settembre 2017 il difensore della ricorrente ha depositato: certificato di morte della C.; – accordo definitorio del giudizio, a spese compensate, intercorso tra l’erede C.O. ed il Comune di Pecognaga, con dichiarazione liberatoria 20.6.12 di quest’ultimo; – dichiarazione di successione ed atto notorio.

A seguito dell’intervenuta definizione bonaria della controversia e della conseguente cessazione della materia del contendere, così attestata, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio; spese compensate.

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA