Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25271 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25819/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
G.C.G., elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Balduina n. 59,A, presso lo Studio dell’Avv. Filippo
Gesualdi, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Nicola
Solimando, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Basilicata n. 191/1/11, depositata il 3 ottobre 2011.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 aprile 2019
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Basilicata, in riforma della prima decisione, accoglieva in parte il ricorso promosso dalla contribuente avverso il diniego di rimborso IVA 2007 opposto dall’ufficio perchè l’immobile, acquistato con “annesso terreno”, non poteva considerarsi bene ammortizzabile, condizione invece richiesta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c), applicabile ratione temporis;
2. che la Regionale motivava il parziale rigetto del ricorso osservando che “il terreno per sua natura non poteva costituire un bene ammortizzabile”, con ciò disattendendo la contraria tesi della contribuente, secondo cui il terreno era da ritenersi strumentale all’attività di costruzione perchè utilizzato come deposito di materiale edilizio; diversamente, con riguardo allo stabile, la Regionale riconosceva il diritto al rimborso relativamente al solo primo piano, utilizzato come “ufficio”, mentre il piano terra conteneva la Caserma dei Carabinieri;
3. che l’ufficio ricorreva per un unico complesso motivo; mentre la contribuente, che resisteva con controricorso, proponeva a sua volta ricorso incidentale per tre motivi, in relazione ai capi di sentenza che l’avevano vista soccombente.
3.1. che, seguendo la ragione preliminare, il ricorso principale proposto dall’ufficio deve essere dichiarato inammissibile perchè l’unico complesso motivo è stato cumulativamente formulato per violazione del D.P.R. n. 633 cit., art. 30, per violazione dell’art. 2697 c.c., per vizio motivazionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; e, ciò, senza permettere alla Corte di distinguere, all’interno della sua illustrazione, le diverse censure; non corrispondendo, quindi, il motivo, ai necessari caratteri di specificità e chiarezza prescritti dall’art. 366 c.p.c. (Cass. sez. II n. 26790 del 2018);
4. che, ex art. 334 c.p.c., il ricorso incidentale tardivo ha pertanto perso ogni efficacia (Cass. sez. I n. 24291 del 2016).
5. che la particolarità della vicenda processuale, giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019