Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2527 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2527 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Canton Diego

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
99/2010/04

depositata il 12/10/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Canton Diego

contro l’Agenzia delle Entrate è stata de-

finita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 48/3/2009 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 27199/12

il ricorso av-

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Data pubblicazione: 05/02/2014

verso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 200221V001324000 per decadenza
dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” non avendo il contribuente trasferito la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune ove era ubicato
l’immobile. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha
svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo

della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 1 della tariffa parete I all. A al DPR 131/86 avendo la CTR escluso la decadenza contestata sul rilievo che il termine di 18 mesi non decorresse nel caso in cui l’immobile fosse in fase di costruzione.
La censura è fondata per quanto di ragione. La nota II bis II-bis) all’art. 1 parte prima della
tariffa allegata al dpr 131/86 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di case di abitazione non di lusso… a condizione che
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca
entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
Deve conseguentemente affermarsi che il mancato trasferimento della propria residenza,
entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporta la decadenza
dal beneficio.
Contrariamente a quanto affermato dalla CTR la circostanza che l’immobile fosse in costruzione all’atto della registrazione della compravendita e che, solo dopo un biennio
dall’acquisto, sia stato rilasciato il certificato di abitabilità non rileva ai fini della normativa
di cui al DPR 131/1986 che richiede quale condizione per fruire dei benefici fiscali il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, e non, così come l’art. 1 della
Legge 22 aprile 1982, n. 168, che l’immobile acquistato fosse adibito ” a propria abitazione”.
Alla luce dei principi affermati dalle SS.UU di questa Corte con sentenza 1196 del 2000, il
termine triennale di decadenza di cui all’art. 76 secondo comma del successivo d.P.R. 26
aprile 1986 n. 131, decorrerà in tali casi, non dalla registrazione dell’atto, bensì dal momento in cui l’ enunciato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia

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l’accoglimento del ricorso. 11 presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza

successivamente rimasto ineseguito od ineseguibile, al più, quindi, dal 18 mese successivo
alla registrazione dell’atto.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va accolto l’appello proposto dall’Agenzia con rigetto del ricorso

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie
l’appello proposto dall’Agenzia e rigetta il ricorso proposto dal Canton avverso l’avviso di
liquidazione e irrogazione sanzioni n. 200221V001324000 , compensando tra le parti le
spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 23/1/2014
Il Presi

te

proposto dal Canton.

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