Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2527 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18709-2019 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO VIGNOLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ALBENGA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, al viale GIULIO CESARE n. 54 A-4, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ACQUARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 464/2019 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle.

osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.P. convenne in giudizio il Comune di Albenga, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsagli, la notte del 20/12/2008, intorno alle ore 23, su strada comunale, a causa di un avvallamento, mentre era alla guida della sua motocicletta.

Il Tribunale di Imperia, nel contraddittorio delle parti, rigettò la domanda.

La Corte di Appello di Genova, adita dal T., con sentenza n. 464 del 27/03/2018, ha confermato la pronuncia di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tre motivi, T.P..

Resiste con controricorso il Comune di Albenga.

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

La sola parte controricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Il secondo mezzo afferma violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c..

Il terzo e ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2043,2697 e 2729 c.c. e art. 1127 c.c., comma 1.

In via preliminare deve ritenersi del tutto inconferente il richiamo, in tutti e tre i motivi di ricorso, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) che è relativo ai motivi relativi alla giurisdizione, che nella specie non vengono in alcun modo in rilievo, in quanto il ricorrente non denuncia alcuna violazione delle norme sulla giurisdizione e segnatamente di quella ordinaria, da esso stesso, peraltro, adita.

Il primo motivo è inammissibile: il richiamo delle norme del codice di rito e di quelle del codice civile è finalizzato a censurare il ragionamento in punto di fatto dei giudici di merito, e segnatamente della Corte d’Appello, laddove essa ha ritenuto, con motivazione logica, esauriente e non contraddittoria che l’incidente di cui era stato vittima il T. si era verificato a causa della sua non accorta condotta di guida in relazione alle condizioni della strada comunale che dovevano essergli ben note, in quanto egli era residente nella zona e che in ogni caso non ricorreva nella specie un’insidia inevitabile anche con l’uso dell’ordinaria diligenza, in quanto, secondo la stessa prospettazione del T., non vi era alcuna buca, ma un semplice avvallamento della strada. Il mezzo è altresì, inammissibile laddove richiama le regole sull’onere della prova, non pertinenti nel caso di specie, non essendo rimasto ignoto il fatto, ma avendo il giudice di merito accertato che l’evento è addebitabile alla condotta del ricorrente.

La motivazione della Corte d’Appello è, in punto di relazione tra condotta del danneggiato e situazione dei luoghi conforme all’orientamento di legittimità più recente (Cass. n. 09315 del 03/04/2019 Rv. 653609 – 01), secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Il secondo motivo è infondato perchè il giudice ha pronunciato sulla domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia per l’espresso riferimento alla fine della motivazione alla norma, sia perchè, escludendo l’esistenza del nesso di causalità, ha pronunciato anche in relazione all’art. 2043 c.c..

Quanto all’art. 1227 c.c., comma 1, sul quale si incentra il terzo mezzo, la valutazione della Corte territoriale circa l’insussistenza di un’omissione, da parte dell’ente pubblico, nella manutenzione della strada è stata compiutamente effettuata, sebbene in senso difforme da quella prospettata dalla difesa del T.. Il motivo è inammissibile perchè confuta il giudizio di fatto sul nesso causale, per il giudice di merito interamente attribuibile al ricorrente.

Deve, peraltro, ribadirsi, in conformità con la richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 09315 del 03/04/2019, in motivazione) che: “… l’espressione “fatto colposo” che compare nell’art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L’accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostante riguardanti la verificazione dell’evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all’apprezzamento del giudice di merito”.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’ente pubblico, come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, in quanto il ricorrente risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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