Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2527 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. I, 02/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27808-2008 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSO GERARDO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.C. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. BARRACCO 5, presso lo studio dell’avvocato TARANTINO

ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato CASULLI GAIO

VITINIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

31/03/08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO BIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1. – B.G. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari ha rigettato la sua domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 1 e 3 del decreto della medesima Corte con il quale era stato fissato in Euro 400,00 mensili l’assegno di mantenimento dovuto dal B. al coniuge D.G.C. per il figlio maggiorenne Br. non autosufficiente.

Resiste con controricorso l’intimata D.G..

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. evidenzia l’improcedibilità del ricorso così motivando: “Il ricorrente … ha espressamente affermato in ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata il 28 luglio 2008. Sennonchè all’atto del deposito del ricorso non è stata depositata copia autentica della sentenza notificata. Invero, le Sezioni unite hanno di recente chiarito che la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009)”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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