Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25269 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25269Vedi massime correlate

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23449/2012 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI ROMA GRUPPO EQUITALIA in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio

dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 104/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione in subordine

inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che si riporta e chiede

l’estinzione del giudizio;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLITTO per delega

dell’Avvocato VACCARI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia promossa da M.S., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della Concessionaria, Equitalia Gerit s.p.a., è stata definita con la sentenza in epigrafe, recante il rigetto del ricorso in appello proposto dal contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, relativa ad intimazione di pagamento di cui era stato chiesto l’annullamento per irritualità e tardività della notificazione della presupposta cartella esattoriale, emessa D.P.R. 600 del 1973, ex art. 36 ter, per omesso versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF) dell’anno 2000.

La C.T.R. del Lazio ha rilevato, quanto alla domanda di condono D.L. 98 del 2011, ex art. 39, che il contribuente non aveva provato di aver eseguito il prescritto pagamento del dovuto entro il termine del 30/11/2011, e che la notifica della cartella di pagamento risultava eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 138 c.p.c., in data 29/9/2004, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, D.L. n. 1106 del 2005, ex art. 1, comma 5 bis.

Il contribuente ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con due motivi.

Resistono le intimate Agenzia delle Entrate, ed Equitalia Sud s.p.a., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione il contribuente lamenta motivazione omessa insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed errata applicazione di norme di diritto, giacchè i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento delle somme successivamente richieste mediante l’intimazione ad adempiere, ancorchè eseguita non già mediante consegna a mani proprie del destinatario, ma al portiere, mancando nella relata di notificazione, secondo quanto previsto dall’art. 139 c.p.c., l’attestazione del compimento delle ricerche di ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto, e comunque senza che dell’avvenuta notificazione dell’atto sia stata data notizia al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata.

Il motivo è inammissibile in quanto l’omessa trascrizione della relata di notifica priva il ricorso di autosufficienza.

Qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa (Cass. n. 5185/2017, n. 17424/2005).

Dalla impugnata sentenza si evince che “la cartella di pagamento… è stata ricevuta personalmente da destinatario in data 29/9/4, come risulta dalla relata di notifica sottoscritta nello spazio riservato al destinatario e pertanto, come già affermato in prime cure, la stessa è stata notificata correttamente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 138 c.p.c.”, sicchè la dedotta violazione dell’art. 139 c.p.c., avuto riguardo – evidentemente – alla non appartenenza della sottoscrizione al destinatario, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avuto riguardo alla asserita necessità dell’invio della lettera raccomandata informativa, non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, al fine di accertare la sussistenza o meno del vizio denunciato.

Con il secondo motivo di impugnazione il contribuente deduce di aver aderito alla sanatoria di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con L. n. 111 del 2011, di aver provveduto al relativo pagamento, ed agli ulteriori adempimenti come da documentazione allegata al ricorso, e che da ciò consegue l’estinzione dei giudizio per cessazione della materia del contendere.

Il motivo non è fondato.

Dalla impugnata sentenza di si evince che “durante a discussione pubblica la parte appellante ribadisce di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 98 del 2011, tuttavia non produce copia del Mod. F24, comprovante l’avvenuto pagamento del dovuto entro la data del 30/11/11”, e l’odierno ricorrente ha provveduto ora al deposito, in fotocopia, della documentazione concernente, in particolare, l’invio della domanda di definizione di lite fiscale pendente (tramite l’intermediario Promogest 3000 s.r.l.), ed il versamento, in data 30/11/2011, della somma di Euro 150,00 a mezzo Mod. F24.

E’ appena il caso di ricordare che “In sede di legittimità possono prodursi documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, concernendo gli stessi l’ammissibilità del ricorso per il venir meno dell’interesse alla sua prosecuzione, semprechè la parte, nelle conclusioni, non abbia insistito nell’accoglimento della domanda originaria.” (Cass. n. 14657/2009).

Ciò premesso, all’udienza del 3/11/2016, questa Corte ha disposto, con ordinanza interlocutoria, l rinvio a nuovo ruolo della causa al fine di acquisire, attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato, eventuali osservazioni dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla “dedotta domanda di condono, con allegato modello F24”, ma senza esito, e neppure il contribuente ha inteso attivarsi per sollecitare il deposito della attestazione in questione.

Orbene, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, l’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell’Ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto, in tal modo venendo meno l’originario contrasto tra il contribuente e l’Ufficio medesimo in ordine allo specifico atto oggetto del giudizio, e tale provvedimento costituisce elemento necessario ed imprescindibile perchè insorga il potere-dovere del giudice presso il quale pende la lite di dichiararne l’intervenuta estinzione (Cass. n. 21559/2004, n. 23028 del 2009, 25311/2010).

D’altro canto, il termine fissato all’Ufficio per la notifica all’interessato del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non può qualificarsi perentorio, perchè il legislatore non considera la sua scadenza idonea per ritenere la regolarità della domanda e, di conseguenza, l’avvenuta produzione degli effetti, sia sostanziali che processuali, della stessa sulla lite pendente (Cass. n. 24910/2008, n. 23028/2009, n. 272/2014).

Questa Corte ha in proposito precisato che “Tale provvedimento non può essere sostituito da equipollenti, neppure dal giudizio del giudice tributario, quand’anche specificamente investito dell’accertamento della ritualità della domanda e dei pagamenti effettuati” perchè “il giudizio relativo… è possibile solo in seguito alla tempestiva impugnazione del provvedimento negativo dell’Ufficio da parte del contribuente”: men che mai, quindi (ed a fortiori), detto “provvedimento” può essere sostituito dal (o ravvisato nel) semplice fatto (dedotto dalla ricorrente) che “l’Ufficio”, “in sede di discussione”, non avrebbe “nulla… rilevato circa la regolarità della domanda di condono e dei versamenti effettuati” atteso che l’esposto mancato rilievo non costituisce affatto positiva ed inequivoca attestazione della “regolarità” sia della “domanda di definizione” che del “pagamento integrale di quanto dovuto” (Cass. n. 25311/2010 citata).

Alla reiezione de ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese de giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito, ed in favore di Equitalia Sud s.p.a., in Euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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