Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25269 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 11/10/2018), n.25269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21314/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Molise, in tema di silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef, trattenuta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro quale incentivo all’esodo, per il 2002, dove si è fatta questione della decadenza dal diritto al rimborso del 50% delle ritenute Irpef applicate dal datore di lavoro sulle somme erogate a tal fine.

L’ufficio deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che il termine di decadenza dell’istanza di rimborso decorresse non dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata” ma, ex novo, dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, cioè, dalla pubblicazione dell’ordinanza che dichiarava l’illegittimità comunitaria della normativa di riferimento.

Il ricorso è manifestamente fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui termine

di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operala”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” (Cass. sez. un. 13676/14, 25268/14).

Nel caso di specie, pertanto, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso da parte del contribuente (secondo la CTR agosto 2009, secondo l’Agenzia delle Entrate il 24.9.09, v. foglio 2 del ricorso), era oramai decorso il termine decadenziale di 48 mesi per richiedere il rimborso Irpef (rispetto alla data della ritenuta dell’imposta relativa all’anno 2002), in quanto, la sopravvenuta ordinanza d’illegittimità comunitaria (equiparabile, quanto agli effetti, alla declaratoria d’illegittimità costituzionale interna) pubblicata il 12.4.2008, non può travolgere i cd. “rapporti esauriti” cioè, non più suscettibili di essere rimessi in discussione per intervenuta prescrizione o decadenza stabilite dalle leggi che regolano i rapporti medesimi e, pertanto, consolidati in situazioni divenute giuridicamente intangibili per decorso del termine all’uopo previsto e ciò, per una evidente esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, in particolare di quelli tributari.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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