Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25269 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13745-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MINCIO 4,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TAGLIAFERRI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI FIORELLA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 697/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. M.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso la cartella di pagamento emessa Equitalia Sud spa (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione) a seguito della sentenza della CTP di Campobasso n. 39/03/13 che in data 14.2.2013 aveva rigettato il ricorso proposto dalla M. avverso l’avviso di accertamento a titolo di Irpef e addizionali comunali relativo all’anno di imposta 2007

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo inesistente la notifica della cartella.

3. Sull’impugnazione dall’Agente di Riscossione la Commissione Tributaria Regionale della Molise rigettava l’appello alla luce dell’intervenuta sentenza della CTR che aveva annullato il prodromico l’avviso di accertamento riducendo la pretesa impositiva.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si argomenta che la CTR abbia erroneamente annullato la cartella emessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, sul presupposto che la sentenza della CTR avesse annullato il prodromico avviso di accertamento; al contrario i giudici di seconde cure, avevano respinto l’appello pur ridimensionando la base imponibile di Euro 110.000 e a seguito di tale decisione, passata in giudicato, l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio della cartella per l’imposta calcolata sulla riduzione del reddito.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c. dell’art. 118 dip. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici di secondo grado reso una motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile travisando il presupposto su cui si fondava la sentenza della CTR 486/01/2017.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 E’ pacifico che l’impugnata cartella sia stata emessa, per il pagamento di due terzi di quanto accertato (a titolo di maggiori imposte ed addizionali più relative sanzioni) con l’avviso di accertamento integralmente confermato dalla CTP di Campobasso oggetto di appello da parte del contribuente.

2.2 E’ altresì incontestato che la CTR del Molise con sentenza nr. 486/01/2017, pur confermando la fondatezza dell’accertamento, ha operato una diminuzione delle spese per gli incrementi patrimoniali con conseguente riduzione del reddito imponibile che è stato rideterminato dall’Ufficio il quale ha, quindi, provveduto allo sgravio della cartella per l’imposta corrispondete al reddito ricalcolato secondo le indicazioni delle decisione dei giudici di secondo grado.

2.3 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. a), stabilisce che “anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi id imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio davanti alla commissione, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere pagato: a) per i due terzi dopo la sentenza della commissione tributaria che respinge il ricorso”.

2.4 Il comma 2 della medesima prende in considerazione anche l’ipotesi in cui sia intervenuto il giudizio di secondo grado stabilendo che “se il ricorso viene accolto il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione. In caso di mancanza esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla commissione tributaria, ovvero se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”.

2.5 Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, intitolato “esecuzione delle sanzioni” dispone che “In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2, recante disposizioni sul processo tributario”.

2.6 Dal quadro normativo sopra delineato discende che la riforma parziale della sentenza di primo grado, in base alla quale l’Ufficio aveva emesso cartella di pagamento per i due terzi del tributo interessi e sanzioni, non determina l’invalidità e/o l’inefficacia dell’atto di riscossione ma fa sorgere in capo all’Ufficio l’obbligo, sanzionato in caso di inosservanza con l’adozione del provvedimento giudiziale per l’ottemperanza, a restituire quanto maggiormente ricevuto rispetto all’importo ritenuto dovuto in sentenza.

2.7 Nella fattispecie in esame la questione è stata in origine risolta dall’Agenzia che ha provveduto allo sgravio della cartella per gli importi corrispondenti alla riduzione dell’accertamento stabilita dalla Commissione Tributaria Regionale.

2.8 La CTR nel confermare l’annullamento dell’impugnata sentenza non ha correttamente applicato la normativa di settore.

3 II ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria del Molise in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria del Molise in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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