Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25269 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 09/12/2016), n.25269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24967-2011 proposto da:

PICENA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE SINAGRA

SABATINI SANCI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO

SABATINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 315/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/07/2011 r.g.n. 948/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato MINISCI LORENZO per delega Avvocato SABATINI FRANCO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 4.7.2011, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da Picena s.r.l. avverso una cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi ex L. n. 448 del 1998 e ex L. n. 448 del 2001, indebitamente conguagliati nel periodo 2001-2004.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva non spettanti le agevolazioni fruite dall’azienda per i nuovi assunti sul rilievo che costoro in realtà non potevano considerarsi tali, in quanto, benchè formalmente soci lavoratori di Focoop s.c. a r.l., avevano prestato di fatto la loro opera alle dipendenze di Diana ‘92 s.r.l., dante causa di Picena s.r.l., in violazione del divieto di intermediazione della manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Contro tali statuizioni ricorre Picena s.r.l. con quattro motivi di censura, illustrati con memoria. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’intermediazione di manodopera tra la sua dante causa Diana ‘92 s.r.l. e Focoop s.c. a r.l. sulla sola base del verbale di accertamento congiunto compiuto in data 28.9.2001 dai funzionari dell’INPS, dell’INAIL e della Direzione provinciale del lavoro.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nonchè vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell’intermediazione di manodopera senza compiere alcuna specifica indagine sul soggetto in capo al quale gravava il rischio d’impresa nè sulle persone fisiche cui erano demandati i poteri direttivi e di controllo dei lavoratori.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto che i tabulati recanti i nominativi dei nuovi assunti non fossero probanti del proprio diritto agli sgravi sul presupposto (da reputarsi indimostrato, giusta le censure di cui al primo e secondo motivo) che i lavoratori che vi figuravano fossero in realtà già suoi dipendenti.

Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 44 in relazione all’art. 2, comma 2, Regolamento (CE) n. 69/2001, per avere la Corte di merito ritenuto che l’indebito conguaglio si riferisse all’intera somma oggetto degli sgravi (pari a Euro 172.447,00) e non invece alla parte eccedente il massimale di Euro 100.000,00 previsto per gli aiuti c.d. de minimis.

Ciò posto, il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati nei termini che seguono.

Va premesso, sul punto, che con la memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha dedotto che la sussistenza dell’intermediazione di manodopera contestata nel verbale di accertamento congiunto del 28.9.2001, di cui dianzi s’è detto, sarebbe stata nelle more esclusa da altro accertamento giudiziale passato in giudicato e ha all’uopo depositato copia della sentenza n. 299/2014 del Tribunale di Macerata nonchè copia della sentenza n. 312/2015 con cui la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello avverso detta pronuncia, corredato dalla certificazione di passaggio in giudicato.

Deve al riguardo disattendersi il rilievo d’inammissibilità della produzione documentale formulato dalla Procura generale nel corso della requisitoria: secondo il più recente orientamento di questa Corte, il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, trattandosi della regula iuris che, essendo destinata a conformare con carattere di stabilità il caso concreto, incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, con la conseguenza che i documenti che ne attestano la sussistenza rientrano nel novero di quelli producibili ex art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. n. 13916 del 2006).

Dovendo pertanto ribadirsi che, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena, tenendo conto che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici (Cass. n. 21200 del 2009), deve rilevarsi che la sentenza n. 299/2014 del Tribunale di Macerata, in accoglimento dell’opposizione avverso un’altra cartella esattoriale emessa sulla scorta del medesimo verbale di accertamento congiunto del 28.9.2001, ha escluso che i contratti di appalto stipulati fra Diana ‘92 s.r.l. e Focoop s.c. a r.l. con scritture del 1.8.1997 e del 1.6.1998 concretassero un’intermediazione di manodopera illecita L. n. 1369 del 1960, ex art. 1.

Trattasi, a parere del Collegio, di accertamento che, per quanto intervenuto in un giudizio avente ad oggetto opposizione ad altra cartella esattoriale, è destinato a produrre gli effetti preclusivi ex art. 2909 c.c. anche nella presente controversia, dal momento che, concernendo direttamente la presunta preordinazione degli appalti endoaziendali stipulati da Diana ‘92 s.r.l. e Focoop s.c. a r.l. alla dissimulazione di un’intermediazione della manodopera in violazione della L. n. 1369 del 1960, esclude la ricorrenza di quel medesimo fatto che l’INPS ha posto a fondamento della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio: è infatti ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. n. 8650 del 2010).

Assorbito conseguentemente il terzo motivo, è invece infondato il quarto mezzo di censura. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di statuire, con riguardo al regime proprio degli aiuti de minimis, che questi in tanto possono costituire una deroga al divieto degli aiuti di Stato previsto dall’art. 87 Trattato CE (ora art. 107 TFUE) in quanto siano contenuti entro la soglia fissata dall’art. 2, comma 2, Regolamento (CE) n. 69/2001: non si tratta, infatti, di una franchigia di cui si possa comunque beneficiare, ma di una soglia al di sotto della quale si presume che l’aiuto di Stato non possa comportare alcuna alterazione della concorrenza, per modo che, quando detta soglia viene superata, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto, che investe di necessità l’intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza (cfr. in termini Cass. n. 11228 del 2011). Del tutto correttamente, dunque, la Corte di merito ha concluso che, avendo l’odierna ricorrente conguagliato sgravi degli oneri sociali L. n. 448 del 2001, ex art. 44 in misura superiore alla soglia di cui all’art. 2, Regolamento (CE) n. 69/2001, questi ultimi dovevano essere rifusi per intero: il superamento della soglia muta infatti la natura dello sgravio, che non può più essere considerato “aiuto di importanza minore” ai fini dell’applicazione della disciplina concernente gli aiuti de minimis.

Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione. Non può infatti condividersi il rilievo dell’INPS secondo cui la correttezza della statuizione censurata dal quarto motivo sarebbe di per sè sola sufficiente a giustificare il pagamento integrale delle somme portate in cartella: dalla sentenza impugnata si evince che esse concernono sgravi ex L. n. 448 del 1998 e ex L. n. 448 del 2001 conguagliati nel periodo 2001-2004, ed essendo gli sgravi ex L. n. 448 del 2001 correlati alle nuove assunzioni effettuate a far data dall’1.1.2002 (L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, cit.), resta da accertare – tenendo conto del giudicato esterno circa l’insussistenza di alcuna intermediazione illecita – la sussistenza del diritto della ricorrente alle agevolazioni fruite nel 2001 ex L. n. 448 del 1998, per le quali la Commissione europea non ha formulato obiezioni (cfr. il provvedimento SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999) e non è prevista alcuna disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 3. Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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