Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25268 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22959-2012 proposto da:

UNIONE MONTANA COMUNI VALTIBERINA TOSCANA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato LORIANO MACCARI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

R.D., EQUITALIA CERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.D. propose ricorso avverso due cartelle esattoriali con cui la Comunità Montana Valtiberina Toscana gli aveva richiesto, tramite Agente di riscossione, il pagamento delle quote consortili, relativamente all’anno 2005, in quanto proprietario di immobile.

A fondamento della pretesa impositiva dedusse la mancanza di un piano di bonifica e comunque l’inesistenza di un qualsivoglia beneficio derivante da opere di bonifica. L’adita Commissione Provinciale di Arezzo dichiarò l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per mancanza di prova della notifica nei confronti di Equitalia s.p.a., ma la decisione, in esito all’appello del contribuente, fu riformata dalla Commissione Regionale della Toscana, con sentenza n.35/31/12, pronunciata il 4/4/2012, e depositata il 4/4/2012.

I giudici di appello affermarono, per quanto qui d’interesse, che il ricorso introduttivo era stato “spedito alla Get Equitalia (ora fusa per incorporazione in Equitalia Gerit) con la raccomandata AR n. (OMISSIS) del 26/6/2006”, che “la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale da cui risultano questi dati è spillata alla copia del ricorso”, e che tanto è “sufficiente a rendere ammissibile il ricorso” medesimo; decisero, quindi, nel merito la controversia, evidenziando la mancanza di “prova dell’esistenza di un piano di bonifica e/o di classificazione da cui risulti un beneficio diretto, specifico, di tipo fondiario, conseguito o conseguibile dall’immobile dell’appellante, ed essenziale ai fini del riconoscimento del diritto alla contribuzione pretesa” ed in riforma della sentenza di primo grado annullarono le cartelle di pagamento.

Avverso la sentenza di appello l’Unione Montana dei Comuni della Valle Tiberina (già Comunità Montana Valtiberina Toscana) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’intimato contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato notificato anche a Equitalia Cerit s.p.a., che non si è costituita in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e art. 330 c.p.c., per essere stato notificato l’appello proposto dal R., a mezzo del servizio postale, direttamente alla Comunità Montana Valtiberina Toscana, presso la sede, anzichè presso il domicilio eletto in primo grado, e cioè presso lo studio del nominato procuratore, Avv. Loriano Maccari, sito in Arezzo, Via del Trionfo 40, con conseguente inesistenza o nullità della notificazione medesima.

La censura è fondata e merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “l’art. 330 c.p.c., laddove sancisce l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, che sia anche domiciliatario della parte, si applica al processo tributario, atteso che la specifica previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17 – secondo il quale la notifica deve avvenire, salvo quella a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della costituzione in giudizio – costituisce eccezione all’art. 170 c.p.c. (riguardante le sole notificazioni endoprocessuali) e non anche all’art. 330 citato, che resta utilizzabile in favore del rinvio alle norme processuali codicistiche operate dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 1, comma 2 e art. 49 senza che a ciò osti la non obbligatorietà, in quel processo, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, essendo quest’ultima, in quanto non vietata, facoltativa” (Cass., ordinanza, n. 460 del 13/1/2014; Sez. U. n. 29290 del 2008).

Nel caso di specie, la notifica risulta eseguita direttamente all’appellata Comunità Montana Valtiberina Toscana e, peraltro, fuori dalle ipotesi in cui, all’atto della notificazione della sentenza, sia intervenuta la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio, che impone di notificare l’atto di impugnazione alla parte personalmente, a norma dell’art. 330 c.p.c., prima ipotesi comma 1, nel luogo da essa indicato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte che la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente, e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi quest’ultima nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2, anche se la costituzione è effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 1156/2008; n. 27139/2006, n. 2258/2006, 20334/2004, 9242/2004, S.U. 10696/2002).

Orbene, come anche si ricava dalla sentenza impugnata, la appellata Comunità Montana Valtiberina Toscana non si è costituita nel giudizio di secondo grado, a differenza dell’altra appellata Equitalia Cerit s.p.a., incorporante per fusione Equitalia Get s.p.a., per cui alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo può ritenersi realizzata, sicchè la C.T.R. erroneamente ha ritenuto rituale la “notifica del ricorso in appello con raccomandata AR spedita il 16/7/2010, e allegata alla copia del ricorso stesso”, e deciso nel merito il gravame.

Pertanto, andava dichiarata la nullità della notifica dell’appello proposto nei confronti della appellata Comunità Montana Valtiberina Toscana, nullità cui avrebbe dovuto seguire la concessione, da parte della C.T.R., di un nuovo termine per la notifica ex art. 291 c.p.c., comma 1; alla dichiarazione di tale nullità consegue quella del procedimento e della sentenza d’appello, ma non anche, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo, il quale si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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