Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25268 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12352-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

FRATELLI S. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA DE

NICOLELLIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8542/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. A seguito di procedura catastale Docfa, promossa dalla soc. F.lli S. srl relativa alle unità immobiliari ubicate in Comune di Salerno, (OMISSIS) e censite a foglio (OMISSIS) partita (OMISSIS) sub (OMISSIS), l’Amministrazione Finanziaria con l’avviso di accertamento, notificato in data 20.10.2015, attribuiva al complesso immobile la classe 13 in luogo della classe 5 con determinazione della maggiore rendita.

2 La società impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento catastale e la CTP accoglieva il ricorso ritenendo insufficientemente motivato l’accertamento

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che l’obbligo di motivazione dell’atto non poteva ritenersi soddisfatto non essendo stato reso conoscibile l’iter cognitivo e valutativo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di impugnazione si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 112c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, art. 3, comma 1, della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare la ricorrente lamenta che la CTR con la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto immotivato dell’avviso di accertamento con il quale è stata rettificata la proposta di classamento.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr. Cass. 12497/2016, 12425/2018 e 31586/2019) “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

2.2 Nella fattispecie l’attribuzione della classe 13 rispetto a quella 5 proposta dal contribuenti si fonda su elementi di fatto forniti dal privato nell’ambito di una procedura partecipata quale è quella prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994.

2.3 Le esigenze del pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente risultano pienamente soddisfatte tenuto conto che il riclassamento è stato operato sulla base elementi quali consistenza, anno di costruzione caratteristiche strutturali, superficie che non risultano essere stati oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, la cui doglianze si sono incentrate piuttosto sulle valutazioni tecniche espresse dal proprio tecnico degli elementi di fatto oggetto della procedura DOCFA che hanno portato all’attribuzione della classe 13 rispetto alla classe 5 proposta.

5. In accoglimento del ricorso la sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA