Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25268 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1143/2017 R.G. proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Pini, presso

il quale è elettivamente domiciliato in Roma via della Giuliana n.

82, giusta procura speciale apposta su foglio separato congiunto a

memoria di nomina di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 7397/32/16, depositata il 22 luglio 2016, notificata il

25 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle dogane notificava in data 26 agosto 2014 alla società Pasite Srl l’avviso di rettifica in relazione all’importazione, tra gennaio e marzo 2009, di calzature per bambini, per l’incongrua indicazione del valore della merce importata, procedendo al recupero dei maggiori diritti doganali ed Iva dovuti, nonchè all’irrogazione delle conseguenti sanzioni;

– C.B., già socio al 50% della Pasite SrI, ricorreva avverso l’avviso evidenziando che la società era estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, operata già in data 27 febbraio 2013; deduceva, inoltre, l’illegittimità dell’avviso e la carenza dei presupposti per il recupero del credito nei confronti del socio poichè il bilancio finale di liquidazione era pari a zero e non vi era stata distribuzione di utili;

– l’impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, era rigettata dal giudice d’appello;

– C.B. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 115 e 132 c.p.c., D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè difetto di motivazione, motivazione apparente e nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. attesa la mancata riscossione di somme da parte del socio a seguito di estinzione della società e, comunque, imputando la prova dell’avvenuta riscossione sul socio anzichè sull’Amministrazione finanziaria;

– il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 e art. 345 c.p.c. per aver la CTR ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello;

– il primo motivo, pur indicando una pluralità di censure, non è per tale ragione inammissibile poichè nell’articolazione della doglianza i diversi profili sono stati trattati disgiuntamente;

– le distinte censure, peraltro, sono in parte infondate, in parte inammissibili;

– va escluso, in primo luogo, che la motivazione sia apparente;

– la CTR, infatti, in relazione alla questione – specifico oggetto del giudizio – della responsabilità del contribuente per il debito tributario ha affermato, da un lato, che “i primi giudici, nel ravvisare l’indimostrazione dei presupposti fattuali e giuridici donde ravvisare in capo al Cheng la responsabilità per il debito tributario oggetto di causa, non hanno considerato che il predetto, come puntualmente eccepito dall’Agenzia delle dogane non aveva nè dedotto nè, a maggior ragione, documentato la situazione contabile anteriore alla messa in liquidazione della srl Pansite, nè in particolare che il bilancio finale di liquidazione fosse pari a zero e non vi fosse stata distribuzione di utili”, e, dall’altro, ha ulteriormente specificato che “la documentazione prodotta” in appello dall’Agenzia delle dogane “completa la valenza indiziaria, già fortemente indiziaria, dei suddetti rilievi… dal momento che emerge ulteriormente il dato di un’irregolare e strumentale chiusura della detta società attesa la sospetta rinuncia dei soci ad utili per e 36.194,81 e la sospetta delibera di cancellazione in deroga dai tempi di cui all’art. 2453 c.c.” “dovendosi quindi propendere per una sostanziale solidità della srl Pansite e ciò anche per l’inesistenza di debiti tranne quelli erariali dei tributi…”;

– si tratta, in piena evidenza, di motivazione chiara e logicamente costruita, che permette di comprendere appieno la ratio e l’iter logico seguito dal giudice, e, dunque, si pone ben al di sopra del “minimo costituzionale” cui va rapportato il sindacato di legittimità della motivazione e la cui violazione è sanzionata (v. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– per il resto la censura è inammissibile atteso che, da un lato investe questioni in diritto (che non possono essere dedotte ex art. art. 360 c.p.c., n. 5 ma come violazione di legge, processuale o sostanziale), dall’altro riguarda fatti (la gestione dell’impresa; l’asserita inesistenza di utili e la percezione di somme in sede di liquidazione) che, in realtà, sono stati esplicitamente considerati dal giudice d’appello;

– per il resto, poi, la contestazione investe la sufficienza della motivazione, vizio non più deducibile con il ricorso per cassazione;

– oltre a ciò va comunque rilevato che la doglianza è del tutto inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non avendo il ricorrente in alcun modo nè riprodotto in ricorso le eccezioni e i profili dedotti, nè, comunque, indicata la specifica sede in cui le questioni sono state fatte valere innanzi al giudice d’appello;

– il secondo motivo è parimenti infondato;

– nella vicenda in esame va dato atto che l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di società che era già stata cancellata dal registro delle imprese;

– l’originario ricorso, peraltro, come emerge anche dall’esame degli atti (ammissibile in relazione alla natura della questione), è stato proposto direttamente dal sig. C.B. in proprio e, dunque, nella qualità di ex socio della società cancellata;

– sulla questione, come ormai è ben noto, le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 12 marzo 2013, hanno ritenuto che in una simile evenienza si realizza una forma di “successione” da parte degli ex soci rispetto ai rapporti creditori e debitori già facenti capo alla società;

– in ordine alle obbligazioni tributarie, secondo l’orientamento ormai prevalente, il limite di responsabilità di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale ma, eventualmente, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, da rapportare, in via astratta, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. n. 9094 del 07/04/2017; Cass. n. 15035 del 16/06/2017; Cass. n. 1713 del 24/01/2018; Cass. n. 9672 del 19/04/2018; Cass. n. 14446 del 05/06/2018; da ultimo v. Cass. n. 897 del 16/01/2019);

– orbene, la decisione della CTR si pone in linea con gli anzidetti arresti atteso che, con accertamento in fatto, rimasto immune da ogni censura, e, inoltre, fondato sulle prove dedotte ed allegate dall’Ufficio (da cui l’insussistenza della dedotta violazione dell’onere della prova), ha ritenuto, al di là del dato formale, la persistenza di un utile a favore dei soci anche a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, da cui l’interesse ad agire per la prosecuzione del processo e, correlativamente, la fondatezza della pretesa;

– anche il terzo motivo è infondato poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione nel giudizio tributario d’appello anche dei documenti anteriormente disponibili, senza che osti la preclusione generale di cui all’art. 345 c.p.c., a lume del principio di specialità del rito (v. ex multis Cass. n. 27774 del 22/11/2017; Cass. n. 8313 del 04/04/2018; Cass. n. 29568 del 16/11/2018), tanto più che la CTR ha espressamente escluso che detti documenti avessero comportato un ampliamento dei fatti del giudizio (“integrativa di difese formulate in primo grado”);

– il ricorso va rigettato e le spese liquidate per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna C.B. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane, che liquida in complessive Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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