Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25267 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29901-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato CORNA

ANNA

MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.V., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 807/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2006 R.G.N. 1938/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega CORNA ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per inammissibilità per M. (per

conciliazione), per la B. inammissibilità del quinto e sesto

motivo, rigetto dei rimanenti.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione motivazione della presente sentenza in forma semplificata; considerato che:

il giudice d’appello di Milano ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra B.A. V. e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di rapporto di lavoro subordinato con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

il predetto giudice ha, altresì, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai contratti a termine intercorsi rispettivamente tra M.M. e Poste Italiane s.p.a. e tra quest’ultima e T.A. per intervenuto accordo in sede sindacale;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a sei motivi illustrati da memoria, i lavoratori non hanno svolto attività difensiva;

successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da M.M.;

dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti di detto lavoratore deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, nulla dovendosi disporre per le spese del presente giudizio non avendo parte intimata svolto attività difensiva; il primo motivo del ricorso, con il quale la società allega, in relazione alla posizione M.M., vizio di motivazione in relazione al fatto controverso ovvero al presunto ma – in realtà – mai verificatosi intervenuto accordo in sede sindacale, rimane conseguentemente assorbito dalla rilevata cessazione della materia del contendere per l’accertata intervenuta conciliazione in sede sindacale tra la società ricorrente ed il predetto M.;

con riferimento al ricorso nei confronti di B.A.V., assunta con contratto stipulato in data 29 maggio 2002, la Corte territoriale, premesso che tale contratto era stato posto in essere successivamente all’entrata in vigore della D.Lgs. n. 368 del 2001 in relazione alla causale relativa alla necessità di far “fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo, connesse alla gestione degli adempimenti ICI che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio”, pur rilevando che tale causale ben poteva integrare le ragioni di cui al citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ha ritenuto, non avendo la società in primo grado dedotto alcunchè a dimostrazione della specifica causale ed essendosi in appello limitata ad osservare di non essere in grado di produrre documentazione per provare l’incremento di attività delle lavorazioni ICI, e non potendo l’assunto incremento rientrare nella nozione di fatto di comune esperienza, la nullità del termine con conseguente instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato e condanna della società al pagamento delle retribuzione dalla data di messa in mora;

la seconda censura, con la quale la società, denunciando, riguardo alla posizione della B., violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001, nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 allega che la causale del contratto rientrando nella previsione di cui all’art. 25 del citato CCNL non poteva essere sindacata nel merito stante l’ampiezza della delega in bianco conferita dalla legge alla contrattazione collettiva, non è esaminabile in questa sede di legittimità;

infatti, non solo si tratta di questione dedotta per la prima volta solo in sede di legittimità e come tale è inammissibile, ma anche perchè non risulta depositato insieme al ricorso, e a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4, il contratto collettivo denunciato, nè, in violazione del principio di autosufficienza, il testo della clausola collettiva è trascritto nel ricorso;

il terzo motivo con il quale la società, sempre con riferimento alla posizione della B., deducendo violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. chiede, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., “se l’aumento delle lavorazioni postali nel periodo a cavallo della scadenza del termine per il pagamento dell’ICI costituisce fatto notorio e quindi non occorre che venga specificamente dimostrato”, non è fondato;

difetta, invero, la decisività della censura atteso che la Corte del merito ha in ogni caso posto a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale “i versamenti ICI dovevano essere effettuati entro il 30 giugno 2002: rimane – quindi- da dimostrare la ragione dell’assunzione sino al 28 agosto” e tale ratio non è oggetto di specifica critica;

la quarta censura con la quale società,in relazione alla B., allegando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè degli artt. 1418, 1419 e 1457 cod. proc. civ. formula il seguente quesito di diritto: “se che nel silenzio del citato D.Lgs. n. 368 del 2001 che non prevede le conseguenze della nullità della clausola oppositiva del termine, detta nullità si estende ex art. 1419 cod. civ. all’intero contratto a tempo determinato, allorchè risulti che le parti non lo avrebbero concluso se avessero conosciuto la nullità della clausola relativa al termine”, è infondato;

questa Corte è infatti univocamente orientata nel ritenere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”; pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( per tutte Cass. n. 12985 del 2008);

il quinto motivo relativo, sempre con riferimento alla posizione della B., alle conseguenze economiche derivanti dalla il recepimento delle retribuzioni per il periodo accertata invalidità dell’apposizione del termine che si conclude con il seguente quesito di diritto:”se per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato- ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 126 e segg. cod. civ., in ogni caso, se il successivo licenziamento di un lavoratore riammesso in servizio in forza della sentenza di primo grado precluda al medesimo successivo al licenziamento stesso” è inammissibile per genericità del quesito;

tale quesito prescinde del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non è idoneo ad assolvere alla sua funzione;

questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759);

l’ultimo motivo, con il quale si deduce, sempre con riferimento alla posizione della B., vizio di motivazione circa la pretesa avvenuta messa in mora della società e si denuncia che la istanza ex art. 410 c.p.c. non conteneva alcuna messa in mora, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza non risultando trascritta nel ricorso siffatta istanza;

del resto, trattandosi di atto di autonomia privata, l’interpretazione di tale atto fornita dal giudice del merito può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e/o per vizio di motivazione, nella specie non dedotti in modo specifico dalla società;

il ricorso nei confronti della B. in conclusione va rigettato;

nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di M.M. rigetta il ricorso proposto nei confronti di B.A.V.. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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