Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25267 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4171/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti,

deposita documento di sollecito alle Poste Italiane di deposito

della cartolina o duplicato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia promossa da F.V., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è stata definita con la sentenza in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto da quest’ultima contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, favorevole alla predetta contribuente, avente ad oggetto un avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiori imposte di Registro ed Invim, relativamente a compravendita, per atto notar Patanè del 3/5/2001, di immobili siti nel Comune di Portovenere.

La C.T.R., in particolare, ha riconosciuto l’applicabilità della valutazione automatica, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4, sul rilievo che gli immobili erano da considerare in assoluto non edificabili, e che quindi il valore dichiarato, peraltro superiore a quello calcolato automaticamente, era congruo; ha evidenziato altresì che al momento della registrazione dell’atto di vendita, in data 23/5/2001, “vigeva la norma per la quale, nel periodo di transizione tra vecchio PRG di zona, approvato in data 17/10/1975, e il nuovo PUC, adottato in data 8/1/1999, prevalevano, ai fini urbanistici e conseguente disciplina degli interventi edilizi, le prescrizioni di salvaguardia, che sanciscono l’applicabilità del piano più restrittivo, che nella fattispecie era il PUC di Portovenere”, il quale indicava i terreni alienati dalla F. come “aree agricole e inedificabili”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con tre motivi.

L’intimata contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, in relazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 564 del 1992, ex art. 36 n. 4, avendo il giudice di appello ripreso pedissequamente la motivazione della pronuncia di primo grado, senza esprimere alcuna autonoma valutazione sulle censure dell’appellante.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo avendo il giudice di appello omesso qualsiasi apprezzamento sulla circostanza che nelle prescrizioni del Piano Attuativo (PAC 2), conseguente al PUC, i terreni presentavano una sia pur circoscritta vocazione edificatoria, e che non potevano essere definiti agricoli, incidendo la ridotta edificabilità al più sul calcolo del concreto valore venale del bene. Aggiunge la ricorrente che la residua potenzialità edificatoria dei terreni viene evidenziata nel Piano Attuativo “dove si specifica, al punto 3.1 Destinazioni d’uso”: “destinazioni compatibili: sono ammesse alla destinazione prevalente le seguenti destinazioni d’uso: residenza, attività agricole ed agrituristiche”, nonchè al punto 3.2. ed al successivo punto 4.1.1., dove “vengono specificati gli interventi edilizi ammessi, sicuramente limitati (non è prevista la costruzione di nuovi edifici), ma certamente significativi (risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento ecc.)”.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modifiche in L. n. 248 del 2006, non avendo il giudice di appello considerato che la compravendita è avvenuta – fatto pacifico tra le parti – in un momento nel quale era ancora vigente il “vecchio” PRG, ed era stato adottato, ma non ancora approvato, il PUC, situazione in cui si deve dare prevalenza, ai fini dell’individuazione del valore venale dei terreni, alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento del loro trasferimento, mantenendo il cespite il beneficio di “quell’aumento di valore venale che normalmente consegue all’attribuzione di vocazione edificatoria”, peraltro, “meramente ridimensionata (ma non annullata…) nel PUC medio tempore adottato”.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui, ai fini del rispetto del termine per la proposizione del gravame, è sufficiente che l’impugnante depositi la prova della consegna dell’atto all’agente notificatore, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione (Cass. S.U. n. 11429/2010).

Ne consegue che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notificazione.

Tuttavia, la parte impugnante può domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6 (Cass. n. 13923 del 24/06/2011).

Ed è quanto avvenuto, nel caso di specie, avendo il Collegio, con l’ordinanza del 22/9/2011, disposto “il rinvio a nuovo ruolo della causa per il deposito dell’avviso di ricevimento di cui alla lettera raccomandata n. (OMISSIS) del 2/11/2011”.

L’omessa produzione dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, tuttavia, permane, e non può essere accolta l’ulteriore istanza di mero rinvio, formulata dalla parte impugnante al fine di provvedere a tale deposito, poichè il differimento d’udienza si porrebbe in contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost., nonchè con il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass. n. 9453/2011), a nulla rilevando, ai fini qui considerati, l’invio delle richieste di sollecito a Poste Italiane s.p.a., stante il lungo lasso temporale offerto all’Agenzia delle Entrate per verificare l’effettivo perfezionamento della notificazione.

Non v’è luogo a regolazione delle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA