Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25267 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11874-2019 proposto da:

ENERGIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DE MICHELE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2955/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La soc. Energia e Sviluppo del Territorio srl in liquidazione volontaria (di seguito denominata per brevità “Est srl”) impugnava l’avviso di liquidazione, notificato dall’Agenzia delle Entrate in data 9/5/2014, per il pagamento dell’importo di Euro 361.395,75 dell’imposta principale dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo nr. 108/2012 del 4/6/2012 emesso dal Tribunale di Lucera nei confronti di Wind Farm Rocchetta srl su istanza della Est srl.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando in Euro 246.000 l’imposta dovuta.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente, e, con appello incidentale, dall’Agenzia delle Entrate, che proponeva anche appello autonomo e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riuniti gli appelli, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale osservando: a) che non sussisteva alcuna violazione della doppia imposizione; b) che la scrittura privata stipulata tra le società Wind Farm Rocchetta srl e la Est srl ed enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo, riguardava una compravendita il cui prezzo risultava in parte determinato ed in parte determinabile, e quindi andava applicata l’imposta del registro ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e alla prima parte della Tariffa allegata, art. 9; c) che la sentenza di primo grado aveva erroneamente sottratto all’imposta del registro il provvedimento giurisdizionale costituito dal decreto ingiuntivo.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la soc. Est Srl sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e costituito dalla contemporanea esistenza giuridica di due atti impositivi per la medesima fattispecie.

1.1 Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22,27 e 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per erronea applicazione dell’imposta proporzionale ad un atto assoggettabile, ex lege, ad imposta di registro in misura fissa.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 In materia tributaria il potere della PA di provvedere in via di autotutela inteso come facoltà di annullare, revocare o modificare un atto impositivo che risulta illegittimo o infondato. è espressamente riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, comma 1, conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656.

2.2 E’ stato precisato in giurisprudenza che “l’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, sicchè, rimosso con effetti ex tunc l’atto di accertamento illegittimo o infondato, l’Amministrazione finanziaria è tenuta all’esercizio della potestà impositiva, ove ne sussistano i presupposti, senza necessità di notificare nuovamente il processo verbale di constatazione, incontrando i soli limiti dell’avvenuta formazione del giudicato, del decorso del termine decadenziale fissato per l’accertamento e del diritto di difesa del contribuente”(cfr. tra le tante Cass. 14219/2015; n. 25023/2016 n. 11579/2018).

2.3 Nel caso di specie, il giudice a quo non è incorso nel dedotto vizio motivazionale e si è attenuto ai suddetti principi, avendo ritenuto non lesivo del divieto di plurima imposizione sulla base dell’accertamento in punto di fatto della emissione del nuovo avviso di liquidazione dopo l’avvenuto annullamento del precedente. A nulla rileva la circostanza che il contribuente sia stato notiziato dell’annullamento dei precedente atto impositivo dopo l’emissione del successivo provvedimento.

3. Il secondo motivo è fondato

3.1 L’avviso di liquidazione trova il proprio fondamento nell’atto con il quale la società Est srl cedeva alla soc. Wind Farm Rocchetta srl le quote di partecipazione detenute nella soc. Windstrom Energia Eolica srl per un corrispettivo totale di Euro 13.899.966. Poichè la cessionaria si rendeva inadempiente per la somma di Euro 3.800.000 Est srl chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del suindicato importo.

3.2 Il provvedimento impositivo oggetto di giudizio contiene le seguenti liquidazioni di imposta: a) Euro 115.387 per la statuizione di condanna alla somma di Euro 3.800.000 oltre interessi, aliquota del 3%; b) Euro 246.000, per l’enunciazione di riconoscimento debito di Euro 8.200.000 aliquota del 3%

3.3 La censura non investe la parte dell’avviso che riguarda la tassazione della somma portata in decreto ingiuntivo ma riguarda l’aliquota proporzionale applicata all’importo oggetto di ricognizione di debito.

3.4 Sostiene il contribuente, indipendentemente dalla natura condizionale della clausola contrattuale relativa alla determinazione del prezzo, che l’operazione sconta, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, l’imposta fissa e non proporzionale in quanto soggetta ad Iva sia pur in esenzione.

3.5 Tale disposizione, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie prevede che ” Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, e quelle di cui al successivo art. 21, comma 6, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dello stesso decreto, art. 10, nn. 8), 8 bis) e 27-quinquies), nonchè delle locazioni di immobili esenti ai sensi della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 6, e del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2″.

3.6 La CTR sul punto non ha esaminato tale aspetto limitandosi ad affermare che non vi è prova del pagamento dell’Iva da parte della Est srl.

3.7 Sennonchè tale mancato versamento è evidentemente dipeso dal fatto che, come riferito dal contribuente nel ricorso, l’operazione di cessione delle quote era esente IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 4.

3.8 Come si può desumere dalla normativa appena esposta, il principio dell’alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini IVA, ma anche con riferimento alle operazioni IVA non imponibili, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle operazioni esenti fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dalla norma

3.9 Sul punto questa Corte ha affermato che “ai limitati fini del regime del registro il punto essenziale è che le operazioni di finanziamento in astratto siano soggette a Iva e che, per questa ragione, esse non debbano scontare l’imposta proporzionale di registro, come d’altronde prevedono espressamente il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, e art. 40, comma 1, laddove considerano soggette all’Iva (e quindi a registrazione a imposta fissa) anche “le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta” (a eccezione di alcune ipotesi qui non ricorrenti).”(cfr. Cass. 24268/2015 e alle richiamate Cass. 9403/07, 4748/06 e 11431/99)

4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso l’impugnata sentenza va cassata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto può essere decisa con l’accoglimento parziale del ricorso originario proposto dal contribuente applicandosi l’imposta in misura proporzionale sull’importo indicato nel decreto ingiuntivo e in misura fissa sulle somme oggetto della enunciata scrittura privata.

5. Avuto riguardo all’esito del contenzioso le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto da Energia e Sviluppo del Territorio srl in liquidazione volontaria nei limiti di quanto indicato in motivazione;

– Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

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