Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25267 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8465/2013 R.G. proposto da:

Agotex Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Tesauro e

Raimondo Fulcheri, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Marina

Milli in Roma via Marianna Dionigi n. 29, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 10/10/12, depositata il 11 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale

Dott. De Augustinis Umberto che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle dogane di Genova emetteva due avvisi di rettifica e due atti di contestazione di sanzioni, nonchè la conseguente cartella di pagamento, nei confronti della Agotex Srl in relazione all’importazione, tra il febbraio e giugno 2006, di merce, fibre sintetiche in fiocco di poliestere, che, pur dichiarata proveniente dalla Malesia, era, in effetti, di origine cinese, e, dunque, soggetta a dazio antidumping anzichè a quello ordinario;

– l’Ufficio evidenziava, in particolare, che, sulla base di indagini OLAF, era risultato che la merce era solo transitata per la Malesia e che i certificati di origine non preferenziale erano falsi;

– le impugnazioni proposte dalla contribuente erano rigettate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; le sentenze, previa riunione degli atti di gravame, erano confermate dal giudice d’appello;

– Agotex Srl ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso; con memoria del 27 marzo 2017 la contribuente chiedeva rinvio pregiudiziale ex 267 TFUE in relazione al contraddittorio endoprocedimentale e alle conseguenze in caso di mancata audizione personale; con ordinanza del 3 aprile 2017 la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia sulla medesima questione sollevata in diverso giudizio;

– a seguito di fissazione dell’udienza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c.; la contribuente formula ulteriore richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia in relazione all’effettività del diritto al contraddittorio preventivo attesa l’obbligatoria prestazione di garanzia per la sospensione degli atti;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, nonchè del principio unionale ad un contraddittorio preventivo all’adozione di atti impositivi e sanzionatori;

– il motivo è infondato ancorchè la motivazione debba essere corretta ex art. 384 c.p.c.;

– la CTR, infatti, ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio ritenendo, da un lato, inapplicabile il principio di cui alla sentenza Corte di Giustizia, 18 dicembre 2008, in C-349/07, Sopropè, (per la quale in caso di infrazione doganale va concesso al contribuente un termine per le osservazioni da otto a quindici giorni per la presentazione di osservazioni) per esser stata la decisione doganale assunta prima della sentenza (ed invocando, a conforto, la sentenza Cass. n. 8481 del 09/04/2010) e, dall’altro, evocando (in termini non ben chiari, invero) il principio dell’overruling;

– premesso che il richiamato precedente di questa Corte (in ogni caso rimasto isolato) non è comunque pertinente essendo gli atti, almeno in parte, successivi alla decisione della Corte di Lussemburgo e che il principio del “prospettive overruling” ha rilievo solamente sul piano delle facoltà processuali e postula stringenti requisiti (v. da ultimo Sez. U, n. 4135 del 12/02/2019), sicchè la motivazione non è corretta, la statuizione è comunque esatta in diritto;

– va infatti rilevato che:

1. la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 è inapplicabile nella vicenda in esame poichè: a) l’accertamento è avvenuto in assenza di qualunque accesso, visita od ispezione poichè è stato operato dall’Agenzia in base alle risultanze cartolari in possesso dell’Ufficio (ossia, si tratta di accertamento “a tavolino”), condizione che esclude, tout court, l’applicabilità della norma per ogni categoria di tributi cui essa può riferirsi (v. Sez. U, n. 18184 del 29/07/2013, poi integrata e precisata da Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015); b) nella materia doganale trova applicazione esclusivamente lo ius speciale di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, nel testo vigente ratione temporis;

2. tale ultima disciplina è utilmente preordinata “a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell’atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendo violazione nè dei principi unionali nè degli artt. 3 e 24 Cost., perchè il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale” (v. da ultimo Cass. n. 2175 del 25/01/2019);

– nè rileva che non sia stata disposta la comparizione D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, comma 2, trattandosi di evenienza, come attesta il dato letterale della norma (“può invitare”), rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione;

– va del resto considerato che la congruità della disciplina interna (avuto riguardo, come nella specie, agli avvisi di rettifica in materia doganale emessi precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., in L. n. 27 del 2012) è stata oggetto di specifica e puntuale disamina da parte della Corte di Giustizia, per la quale “i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’art. 244” CDC poichè detta norma “non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato” (sentenza 20 dicembre 2017, in C-276/16, Preqù Italia Srl);

– tale decisione, dunque, da un lato esime dal rimettere nuovamente la questione alla Corte di Giustizia e, dall’altro, acclara l’insussistenza della lamentata lesione del contraddittorio e ciò, tanto più che – avuto riguardo all’asserito pregiudizio identificato nel meno elevato dazio antidumping riconosciuto dall’Agenzia nel corso del giudizio, che lascia immutato l’an della pretesa incidendo solo sul quantum della stessa – nella vicenda in esame, la contribuente non si è in alcun modo avvalsa delle facoltà previste dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7 e art. 66 e s.s TULD;

– va parimenti disattesa l’ulteriore questione formulata con la memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. che postula una necessaria contestualità tra avvio del contraddittorio in forza dell’instaurazione della controversia doganale e richiesta di sospensione del provvedimento, la quale, invece, può essere presentata anche nel corso della procedura doganale o successivamente ad essa e, dunque, a contraddittorio instaurato e prima del ricorso giurisdizionale;

– e del resto – come già sottolineato da questa Corte (Cass. n. 7770 del 20 marzo 2019) – il riferimento alla non applicazione restrittiva delle condizioni di cui all’art. 244 CDC, cui parte ricorrente fa richiamo a sostegno della proprio tesi difensiva, riguarda invero, come emerge dalla sentenza Preqù Italia Srl cit., quelle contenute al comma 2 del medesimo articolo, cioè la valutazione della conformità della decisione alla normativa doganale o la sussistenza del pericolo di un danno irreparabile per l’interessato, in quanto criteri di valutazione che possono prestarsi a diverse interpretazioni e, quindi, vanno applicate dal giudice nazionale in coerenza con la necessità di assicurare un diritto di difesa effettivo, mentre il medesimo art. 244 CDC, al comma 3, prevede dei limiti alla stessa possibilità di disporre la sospensione dell’esecutività dell’atto in sede di ricorso amministrativo, in linea con l’esigenza generale dell’Unione al recupero tempestivo delle entrate proprie, ed è quindi tale previsione, di origine unionale, che trova applicazione, atteso che la possibilità di attivare il ricorso amministrativo tutela il diritto al contraddittorio del contribuente, così come la circostanza che sia prevista la possibilità di ottenere la sospensione;

– a tali considerazioni si può aggiungere che la questione è posta in termini meramente teorici: la contribuente – come già rilevato – non si è mai avvalsa delle facoltà di cui all’art. 11 cit., nè ha dedotto di aver rinunziato a tale esercizio proprio in dipendenza della prestazione della garanzia prevista dall’art. 244 CDC, essendosi limitata ad affermare – solamente nella memoria e in termini parimenti astratti e generici – che la rinuncia ad esperire il rimedio amministrativo costituirebbe “una scelta obbligata”; va del resto sottolineato che la cartella di pagamento – con cui è stata in concreto avviata la riscossione della complessiva pretesa daziaria è stata pacificamente emanata e notificata ben dopo la notifica degli avvisi di rettifica e di contestazione;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis e L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè insufficiente motivazione in ordine al dedotto vizio di motivazione degli atti impugnati;

– la contribuente lamenta, in sostanza, che gli avvisi (e gli atti di contestazione) rinviavano ad atti redatti in lingua straniera e senza traduzione asseverata, da cui la non chiarezza della motivazione;

– le doglianze, che possono essere esaminate unitariamente per connessione, sono infondate ed ai limiti dell’inammissibile;

– da un lato, infatti, è corretto che l’obbligo di redigere gli atti nella lingua italiana riguarda, ex art. 122 c.p.c., solo gli atti processuali;

– dall’altro, le ragioni di contestazione, come osservato dalla CTR, sono state redatte in lingua italiana e, come emerge dall’avviso per la parte riprodotta in ricorso, contengono gli elementi essenziali della documentazione richiamata; nè, del resto, la contribuente specifica quale parte del contenuto di essa non fosse riportato nella motivazione degli avvisi e, invece, fosse necessario per la loro, diretta o indiretta, integrazione;

– infine, con riguardo alla documentazione scritta in inglese, la CTR ha affermato, con motivazione logica e congruente e, comunque, non censurata, che la stessa era “verosimilmente ben comprensibile dal contribuente uso a quotidiani rapporti commerciali quantomeno con Malesia e Cina, paesi nei quali l’uso di quella lingua è corrente”, sicchè la censura è anche carente di decisività;

– il terzo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione in relazione all’origine della merce; nell’articolazione del motivo si deduce altresì la violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento alla documentazione prodotta dalla contribuente;

– è inammissibile, in primo luogo, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. atteso che (al di là della irrituale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) a tal fine “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma” ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016);

– infondato è pure il denunciato vizio motivazionale per la dirimente considerazione che la CTR, indicate le fonti di prova (polizza di carico; fatture di acquisto; rapporto OLAF) ha escluso che sia stata svolta alcuna lavorazione tale da trasformare in termini sostanziali la merce di origine cinese atteso il “brevissimo tempo di stazionamento della merce nel porto di scarico/ricarico, tanto da far ragionevolmente ritenere il mero “transito”, e che la stessa provenisse dalla Cina dove, verosimilmente, era anche prodotta/trasformata”;

– nessun rilievo, dunque, può attribuirsi all’asserito “taglio” operato sulla merce in Malesia, che, anche ove sia stato compiuto, è insufficiente a dimostrare la trasformazione del bene, che resta solo affermata, in inosservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 24 e s.s. CDC, artt. 36 e 37 DAC e, in particolare, dal relativo Allegato 10, alla luce delle pertinenti note esplicative;

– nè il giudice regionale ha trascurato la documentazione allegata dalla contribuente, di cui ha, semplicemente, ritenuto la non idoneità a fornire la prova contraria dell’avvenuta trasformazione in Malesia;

– e del resto la citata documentazione (certificato della camera di commercio malese sull’operatività della società di quella nazione; fattura attestante la vendita nel 2007 di una macchina per il taglio della fibra; dichiarazioni varie) appare utile solo a provare che la società malese avrebbe potuto operare delle lavorazioni ma non anche che esse, nella vicenda in esame, siano state effettivamente realizzate, in ispecie a fronte del rilevato “brevissimo tempo di stazionamento”, in sè ostativo a qualunque significativo intervento;

– logica e congruente, dunque, è la motivazione della CTR, che ha tenuto in adeguata considerazione gli elementi di prova in giudizio, valutati in sè ed unitariamente, senza trascurare quelli offerti a prova contraria, motivatamente ritenuti privi di ogni incidenza;

– il quarto motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi in relazione all’applicazione dell’art. 220 CDC, lett. b;

– il motivo è infondato;

– secondo l’art. 220 CDC, n. 2, lett. b, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative, ossia che: i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti stesse; l’errore commesso da queste ultime sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede; quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (v. Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 1989, in C161/88, Binder, punti 15 e 16; sentenza 14 maggio 1996, C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a., punto 83; sentenza 18 ottobre 2007, in C-173/06, Agrover Srl, punto 30, sentenza 16 maggio 2017, in C-47/16, Valsts ienèmumu dienests, punto 24);

– la CTR ha escluso la sussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento del beneficio sull’evidente rilievo che le modalità di effettuazione delle operazioni – sopra illustrate – deponevano univocamente per l’assenza di buona fede del contribuente attesa la comprovata falsità dei certificati d’origine, come attestato dal rapporto OLAF, la cui invalidità non discendeva da una errata percezione delle autorità doganali malesi ma da una inesatta situazione fattuale riferita dall’esportatore, avuto specifico riguardo alla natura della merce e all’opera di una società (la JCC) che, al di là delle formali attestazioni, non costituiva il “produttore” del bene per l’acclarata inadeguatezza dei tempi di intervento e per la parzialità e insufficienza delle asserite operazioni di lavorazione;

– la contribuente, per contro, si limita a riproporre, in diversa veste, le medesime questioni sopra esaminate, che vanno dunque parimenti disattese;

– è appena il caso di sottolineare, peraltro, che, trattandosi nella prospettazione della contribuente di merce sottoposta a dazio ordinario e non preferenziale, i certificati di origine non si palesavano come necessari, sicchè anche la loro allegazione al momento dell’importazione costituiva elemento che, lungi dal fondare la buona fede del contribuente, integrava condotta evidentemente mirata a precostituire una apparenza di affidamento;

– il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 303 TULD per aver la ricondotto alla nozione di “qualità” anche la “provenienza d’origine”;

– il motivo è infondato;

– questa Corte, con orientamento del tutto consolidato, ha già ritenuto che in tema di sanzioni per violazione delle disposizioni in materia doganale, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 “contempla un’unica fattispecie sanzionatoria, poichè il comma 3 non prevede una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al comma 1, ma ne configura una mera circostanza aggravante che comporta soltanto una maggiorazione dell’entità della stessa sanzione comminata per “le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci” non corrispondenti all’accertamento degli Uffici finanziari”, sicchè “i termini adoperati dall’art. 303 TULD, comma 1, (qualità, quantità, valore) costituiscono una esemplificazione dell’elemento oggettivo destinato all’importazione e specificamente considerato ai fini del pagamento del dazio e vogliono sottintendere la relazione di necessaria corrispondenza sostanziale” che deve sussistere tra l’oggetto della dichiarazione doganale e dell’accertamento;

– nel concetto di “qualità” di una merce, inoltre, “rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, sicchè esso include anche l’origine (o la provenienza), in quanto elemento sintomatico delle specificità del prodotto” (Cass. n. 3467 del 14/02/2014; Cass. n. 15872 del 29/07/2016; Cass. n. 32956 del 20/12/2018; Cass. n. 2169 del 25/01/2019);

– tale soluzione, del resto, è coerente con gli orientamenti della Corte di Giustizia, secondo la quale nella materia doganale “la finalità del controllo a posteriori è di verificare l’esattezza dell’origine indicata nel certificato”, che costituisce elemento costitutivo del diritto (Corte di Giustizia, 15 dicembre 2011, in C409/10, Afasia Knits Deutschland, punti 43 e ss; 9 marzo 2006, in C-293/04, Beemsterboer, punto 32);

– il ricorso va rigettato e le spese regolate per soccombenza;

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Agotex Srl al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che liquida in Euro 7.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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