Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25267 del 08/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25267 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.10.10.2013
Oggetto:Catastali.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CASILLO ANTONIETTA e INFANTE MAURIZIO residenti a
Napoli, rappresentati e difesi, giusta delega a margine
del controricorso, dall’Avv. Tullio Elefante,
elettivamente domiciliati nel relativo studio in Roma,
Via Cardinal De Luca, 10, CONTRORICORRENTI
AVVERSO
la sentenza n.231/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli
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Sezione n.
Data pubblicazione: 08/11/2013
01,
in data
31.05.2010, depositata il 07 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20875/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)
L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.231/01/2010 in data 31.05.2010,
depositata il 07 giugno 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 01, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva accolto il ricorso dei signori
Casillo
Antonietta
e
Infante
avverso
Maurizio,
l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia del
Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva
provveduto
a
variare
il
classamento
di
unità
immobiliare di pertinenza dei contribuenti.
Affida l’impugnazione a cinque mezzi.
2)
Gli intimati controricorrenti hanno chiesto il
rigetto del ricorso.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
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Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno.
richiesta del Comune di Napoli, avanzata
ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica l ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 0 , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)
I giudici di merito hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
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non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,
in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
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5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
6)Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005, n.20454/2005).
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
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11371/2012).
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato, per
manifesta infondatezza;
all’epoca di affermazione dell’applicato principio,
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Pre dente
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo