Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25265 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28700-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1413/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/11/2006 R.G.N. 1883/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato COSTANZA ACCIAI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pisa dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra S.T. e la società Poste Italiane in data 2 novembre 1999 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali; l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 15 novembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla società Poste.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

1- Con i primi tre motivi la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23; degli artt. 1362 e segg. c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte di merito, in contrasto con le norme richiamate, non considerò adeguatamente che con la delega contenuta nel citato art. 23, le parti sociali erano libere di individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo determinato, senza altri limiti se non quello dell’osservanza di un limite percentuale dei lavoratori da assumere, sicchè le pattuizioni collettive erano sottratte dal sindacato giurisdizionale, e segnatamente in ordine all’esistenza di un nesso causale tra le ragioni di assunzione e la singola stipula del contratto a tempo determinato.

Lamentava inoltre che i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato che nessun limite temporale, sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 dei 2001, poteva essere imposto alle pattuizioni sindacali delegate.

Si doleva ancora che la corte di merito, nel valutare l’esistenza di un nesso causale tra le assunzioni disposte e le esigenze di cui all’art. 8 c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali, richiamate in contratto, ritenne irrilevanti le prove articolate sul punto dalla società Poste, senza comunque far uso dei poteri ufficiosi previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c..

2 -I tre motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati.

La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato L. n. 56 del 1987, ex art. 23 soggette ai requisiti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui al c.c.n.l.

26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.

L’assunto risulta assolutamente rispettoso dell’autonomia negoziale collettiva.

Il limite temporale di efficacia degli accordi intervenuti in materia all’interno della società Poste risulta poi in linea col consolidato orientamento di questa Corte i(ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603), secondo cui dall’esame dei vari accordi in materia si evince che le parti sociali autorizzarono la stipula di contratti a tempo determinato per le causali di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998. Ciò è sufficiente per il rigetto dei restanti motivi.

3.- Non meritevoli di accoglimento sono parimenti le censure, contenute nel terzo e quarto motivo, di difetto di motivazione e pretesa violazione della regola iuris riconducibile all’art. 2697 c.c. in materia di aliunde perceptum, che secondo la società non potrebbe che essere da lei dedotto genericamente, essendo piuttosto, in tesi, onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo per il quale la sentenza impugnata gli aveva riconosciuto il risarcimento del danno.

l relativi quesiti di diritto, poi, (“Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande od eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”; ed ancora: “dica la Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria”), risultano inconferenti rispetto alle argomentazioni sviluppate nei relativi motivi e comunque del tutto astratti, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dal giudice di merito.

5. Considerato che la censura inerente l’aliunde perceptum è risultata inammissibile, parimenti inammissibile risulta la richiesta, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., di applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Ed invero va evidenziato che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici e rituali motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

6. – Con il quinto motivo la società Poste si duole della mancata valutazione dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valutato l’apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del rapporto e la manifestazione di una volontà oppositoria da parte dei lavoratori.

Il motivo risulta inammissibile, per la sua genericità, non avendo la ricorrente, neppure nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., chiarito il tempo trascorso dalla risoluzione dei rapporti e l’offerta della prestazione lavorativa, nè altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057).

7. – Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 40,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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