Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25264 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 09/10/2019), n.25264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22077-2014 proposto da:

ARCONTE IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

CAMILLO SABATINI 150, rappresentata e difesa dall’avv. ANDREA

AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1319/31/14 della CTR di Napoli, depositata il

10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita l’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Arconte Immobiliare srl ha comprato degli immobili con atto dell’8 luglio 2008.

L’Agenzia delle Entrate le ha notificato il 13 maggio 2010 avviso di rettifica e liquidazione con il quale ha modificato il valore dell’acquisto di alcuni dei menzionati immobili da Euro 100.000,00 ad Euro 301.405,00, chiedendo, per maggiori imposte, sanzioni ed interessi, il pagamento di Euro 41.303,45.

L’Arconte Immobiliare srl ha proposto ricorso che la CTP di Napoli, con sentenza n. 691/28/12, ha respinto.

L’Arconte Immobiliare srl ha presentato appello che la CTR di Napoli, con sentenza n. 1319/31/2014, ha respinto.

L’Arconte Immobiliare srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Arconte Immobiliare srl lamenta la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 31 e 36 e art. 115 c.p.c. poichè la CTR avrebbe errato nel non rilevare l’illegittimità della decisione dei giudici di primo grado che avevano respinto la sua richiesta di rinvio dell’udienza di discussione motivata con il deposito di un certificato medico.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità, ma deve decidere nel merito, con la conseguenza che non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice di appello (Cass., Sez. 5, n. 1323 del 19 gennaio 2018).

Inoltre, il rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel processo tributario del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, presuppone l’impossibilità di sostituzione dello stesso, in caso contrario venendo in rilievo una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del differimento di tale udienza (Cass., SU, n. 4773 del 26 marzo 2012).

Pertanto, al fine di valutare il fondamento o meno dell’impugnazione sul punto la parte ricorrente in cassazione è tenuta non solo ad affermare espressamente in sede di legittimità l’esistenza di detta impossibilità ed a dedurre sul punto, ma anche a precisare di avere prospettato tale circostanza già nell’istanza di rinvio proposta davanti al giudice del merito e da quest’ultimo respinta.

Nella specie, la società contribuente non ha assolutamente chiarito nel ricorso se avesse indicato alla CTP di non potere trovare un sostituto e se avesse riportato nella sua richiesta le ragioni di ciò.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 nonchè arrt. 2697 e 2729 c.c. poichè la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e quella dell’atto di accertamento sarebbe assente.

In ordine al primo profilo, si osserva che la sentenza impugnata è stata depositata 10 febbraio 2014.

Peraltro, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017).

Ne consegue l’inammissibilità della doglianza relativa alla motivazione della sentenza in esame.

Quanto alla contestazione concernente l’atto di rettifica e liquidazione, si osserva che questa è infondata.

Infatti, l’avviso di accertamento, per come riportato nel ricorso, risulta essere stato motivato in maniera completa, poichè contiene la specificazione della dimensione, del classamento, della destinazione e della collocazione geografica degli immobili in esame e specifica che la rettifica è avvenuta in ragione della consistenza e della destinazione dei cespiti.

Se ne ricava che il riferimento agli ulteriori e non meglio precisati “elementi di stima in possesso dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio” è privo di rilievo e non idoneo a comportare l’illegittimità dell’avviso.

3. Il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico della società ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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