Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25263 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 09/10/2019), n.25263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6095-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE MASPERO 2002 SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 148/17/12 della CTR di Milano, depositata il

16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Giovanni

Generale Giacalone, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udita l’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Immobiliare Maspero 2002 srl in liquidazione ha proposto ricorso contro un avviso di liquidazione con il quale erano stati revocati i benefici fiscali concessi in sede di registrazione con riferimento all’acquisto di un complesso immobiliare ad uso di civile abitazione che la società interessata, al fine di usufruire dei menzionati benefici, si era impegnata a trasferire entro tre anni.

La CTP di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 147/17/2012, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.

La CTR di Milano, con sentenza n. 148/20/13, ha respinto l’appello.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 perchè la CTR di Milano avrebbe errato nel negare che il termine triennale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 fosse stato prorogato di due anni ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1.

La doglianza merita accoglimento.

La proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione della domanda di condono nei termini indicati da tale legge e prorogati dalla L. n. 350 de 2003, art. 2, comma 46 (che ha esteso l’ambito di applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, “agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003”), si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza del recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte di cui al comma 1 bis poichè, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle stesse imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto (Cass., Sez. 5, n. 9578 dell’11 maggio 2016; Cass., Sez. 6-5, n. 992 del 20 gennaio 2016).

Ne consegue che la CTR di Milano ha errato nell’escludere, nella specie, in cui veniva in rilievo un atto formato il 5 marzo 2003, la proroga in questione.

2. Il ricorso va, quindi, accolto.

La decisione impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Poichè D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76 l’accertamento in questione doveva intervenire entro tre anni dalla registrazione dell’atto, avvenuta (come risulta dalla sentenza) il 20 marzo 2006, e detto termine è da considerare prorogato di ulteriori due anni in base alla L. n. 289 del 2002, art. 11, si deve ritenere che l’Agenzia delle Entrate dovesse notificare l’avviso di liquidazione entro il 20 marzo 2011.

Pertanto, essendo avvenuta detta notifica il 3 marzo 2011 (come accertato dalla CTR) l’operato dell’amministrazione finanziaria è stato legittimo.

Se ne ricava il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

3. Le spese di lite sono compensate fra le parti con riferimento ai gradi di merito, in ragione dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale non ancora del tutto consolidato.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente; compensa le spese dei gradi merito;

pone le spese di legittimità a carico della società contribuente e le liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA