Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25262 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 09/12/2016), n.25262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13266/2014 proposto da:

PAM PANORAMA S.P.A., (già SUPERMERCATI PAM S.P.A.) P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO SCOPINICH, MAURIZIO OLIVETTI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 559/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/11/2013 r.g.n. 1204/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GRAZIANI ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 559/2013, depositata il 26/11/2013, la Corte di appello di Venezia respingeva il gravame proposto da Pam Panorama S.p.A. e confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Vicenza, pronunciando in via definitiva sul ricorso di D.C.V. per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento alla stessa intimato il 25/9/2007, aveva condannato la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del recesso a quello dell’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum come da CUD ed estratti previdenziali.

La Corte rilevava innanzitutto come la lettera di impugnazione del licenziamento e la richiesta di conciliazione avanti alla DPL recassero la data rispettivamente del 13/11 e del 26/11/2007 e il ricorso giudiziale fosse stato depositato il 3/6/2008; osservava poi come il lavoratore, una volta assolto l’onere di proporre tempestivamente la domanda giudiziale per ottenere l’annullamento del recesso illegittimo, non fosse soggetto ad ulteriori oneri di diligenza, costituiti dalla ricerca di un nuovo lavoro, i quali dovevano considerarsi eccedenti l’ambito di una pur doverosa cooperazione che la parte deve prestare, nell’esercizio del proprio diritto, per evitare danni alla controparte: con la conseguente irrilevanza, ai fini della determinazione dell’ammontare del risarcimento, del tempo trascorso tra l’impugnazione del licenziamento e il successivo deposito del ricorso giudiziale.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con unico motivo; la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo la ricorrente, deducendo omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello trascurato di considerare che la lavoratrice non aveva proposto una tempestiva domanda giudiziale e per essere pervenuta ad escludere un comportamento di colpevole inerzia della stessa sulla base di un inadeguato procedimento logico.

Il motivo non può essere accolto.

Esso, infatti, non si conforma allo schema normativo del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., quale risultante dalla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, n. 5, pur in presenza di sentenza di appello depositata in data 26/11/2013 e, pertanto, in data posteriore all’entrata in vigore della novella legislativa (11 settembre 2012).

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 n. 5, così come riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decìsività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella specie, è peraltro di tutta evidenza che il fatto della correlazione temporale tra il ricorso in giudizio per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la lettera di impugnazione (stragiudiziale) dello stesso ha formato oggetto di esame nella sentenza impugnata, che ricostruisce e precisa, anche nelle date rispettive, la sequenza degli atti posti in essere dalla lavoratrice a tutela del proprio diritto, traendone conseguenze, sul piano giuridico, conformi a Cass. n. 11786/2002 e a Cass. n. 21066/2007, richiamata in motivazione e relativa a fattispecie sovrapponibile alla presente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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